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Ultimi giorni per l’acconto Imu 2024 e per il conguaglio 730 a luglio

11 giu 2024 | 5 min di lettura | Pubblicato da Cristina B.

La data sul calendario è quella del 17 giugno quando i proprietari non di prima casa dovranno versare l’acconto Imu 2024, un incasso per lo Stato da 11 mld di euro. Sono oltre 25 mln le seconde case, negozi e uffici, immobili chiamati all’appuntamento con l’imposta.

Ma non solo, sul fronte della stagione della dichiarazione dei redditi ultimi giorni per chi conta di ricevere il conguaglio, se a credito con il fisco rispetto alle trattenute fiscali dell’anno, e deve inviare la precompilata entro il primo termine quello del 17 giugno. Vediamo insieme i due appuntamenti

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L’Imu, imposta municipale è dovuta dai proprietari di seconde case

Un conto, quello dell’acconto 2024, che porterà nelle casse dello Stato circa 11 mld di euro. Acconto vuol dire che non è tutta l’imposta quella che si paga a giugno ma un “assaggio” concludendo il versamento con dicembre quando ci sarà il saldo. Il metodo di calcolo è facilmente reperibile, rendita catastale +5% per coefficiente catastale di riferimento che puo’ variare in quanto è stabilito dai comuni e questi ultimi hanno una forchetta di valori su cui calcolare gli aumenti. L’Imu si versa compilando il modello F24. 
Per quanto riguarda l’Imu acconto ai proprietari prima casa, che non devono versarla a meno che non abitino in dimore accatastate come A1 case di lusso, ville, castelli, la normativa prevede un elenco di esenzioni sul tema. Vediamo in sintesi le principali, come elencato dalla guida di ItaliaOggi.

Le esenzioni

Non devono versare l'imposta i possessori di immobili destinati a prima casa e equiparati, con relative pertinenze, per i quali è prevista l'esenzione.
E' prevista una doppia esenzione in presenza dei requisiti per tutte le coppie, di fatto, sposate o unite da vincolo civile. In questo caso bisogno provare la destinazione del singolo immobile a dimora abituale di ciascuno. Non importa che la residenza anagrafica sia stata fissata in immobili ubicati nel territorio dello stesso comune o in comuni diversi. Gode dello stesso trattamento agevolato la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, assimilata con norma di legge all'abitazione principale.

Altra importante esenzione riguarda gli immobili occupati abusivamente che non sono nella disponibilità del titolare, il quale non li può utilizzare non per propria scelta, ma perché gli è stata sottratta la detenzione. La norma, però, richiede degli adempimenti da parte del beneficiario. Il titolare dell'immobile è tenuto a presentare denuncia all'autorità giudiziaria ordinaria per violazione di domicilio o per occupazione di terreni e edifici, reati previsti dagli articoli 614 e 633 del codice penale, o a intraprendere un'azione penale per occupazione abusiva. Da quest'anno il tributo non è dovuto dagli enti non profit che hanno concesso in comodato l'immobile a un altro ente non commerciale, purché tra i due enti sussista un collegamento funzionale o strutturale.

Precompilata il calendario dei rimborsi

Nella guida alla precompilata predisposta dall’Agenzia delle entrate si precisa che da quest’anno è possibile comunicare all’Agenzia direttamente il proprio Iban e si potrà ottenere il rimborso non tramite sostituto di imposta (in busta paga perché se ne occupa il datore di lavoro) bensì direttamente con bonifico dell’Agenzia. Il rimborso spetta se si è a credito, contrariamente se si è a debito si potrà optare per una trattenuta sullo stipendio. Se dal 730 precompilato emerge un credito da rimborsare, otterrai il rimborso direttamente dal datore di lavoro o dall'ente pensionistico. Se, invece, emerge un debito, il datore di lavoro o l'ente pensionistico effettuerà la trattenuta. La somma sarà accreditata (o trattenuta) nella busta paga o nella rata di pensione a partire, rispettivamente, da luglio e agosto/settembre.

Da quest’anno, ricorda l’Agenzia, è possibile presentare il modello 730 precompilato senza sostituto, indipendentemente dall’avere o meno, nel corso del 2024, un sostituto d’imposta tenuto a effettuare il conguaglio. Se dalla dichiarazione presentata emerge un credito e sono state fornite all'Agenzia le coordinate del conto corrente bancario o postale (codice Iban), il rimborso viene accreditato su quel conto. Se, al contrario, emerge un debito e si trasmette la dichiarazione, si puo’ effettuare il pagamento tramite la stessa applicazione online (la procedura consente, infatti, di indicare l'Iban del conto corrente su cui effettuare l'addebito). Si puo’ anche stampare il modello F24 che l'Agenzia ha già precompilato con i dati necessari e pagare con le modalità ordinarie. Anche i Caf e i professionisti abilitati trasmettono in via telematica il modello F24 all’Agenzia delle entrate tramite l’intermediario o si versa il modello F24. 
I rimborsi seguono uno scadenzario a 5 finestre, per consentire di avere il rimborso in un arco temporale di un paio di mesi dalla consegna della documentazione al professionista incaricato nella redazione del modello. I termini di invio sono definiti dalla data di consegna documentale ai professionisti e sono : 
a) entro il 15 giugno di ciascun anno, andranno inviate le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 31 maggio;
b) entro il 29 giugno, quelle presentate dall'1 al 20 giugno;
c) entro il 23 luglio, quelle presentate dal 21 giugno al 15 luglio;
d) entro il 15 settembre, quelle presentate dal 16 luglio al 31 agosto;
e) entro il 30 settembre, quelle presentate dall'1 al 30 settembre.
I conguagli dei 730, sia a debito sia a credito, in diretta conseguenza del riordino dei termini, non sono quindi più con termine fisso, nelle mensilità di luglio (agosto/settembre per i pensionati), ma a “termine mobile” legati indissolubilmente al momento di consegna/invio.

 

11 June 2024 di Cristina Bartelli

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