Casa all’ex coniuge, l’Imu va pagata se non si dimostra la residenza
25 feb 2025 | 3 min di lettura | Pubblicato da Cristina B.
L’Imu non si applica alla casa assegnataria a seguito di un provvedimento di separazione, a condizione che il coniuge assegnatario lì abbia la residenza, altrimenti scatta l’obbligo di pagamento. A questa conclusione è arrivata la corte di cassazione con sentenza n. 43303 del 19 febbraio 2025, ribaltando la decisione delle due commissioni tributarie e, di conseguenza, dando ragione al Fisco e torto alla moglie separata che non ha pagato l’Imu, sostenendo che non era lei a dover versare l’imposta ma l’ex marito, vediamo di cosa si tratta.
Il caso
Un comune ligure contesta il mancato pagamento dell’Imu, da parte di una ex moglie, a cui è stata assegnata la casa coniugale, nella procedura di separazione. Quest’ultima presenta ricorso e, la corte di giustizia tributaria le dà ragione, verdetto ribaltato in Cassazione dove, al contrario, è accolta la tesi del comune che dimostra come la donna, sebbene avesse assegnata la casa, non vi avesse lì residenza e dimora abituali, condizioni per fruire dello sgravio di imposta.
La decisione
Dopo aver ripercorso l’evoluzione normativa dell’imposta, i giudici ricordano che il legislatore ha sancito la traslazione della soggettività passiva dell'I.M.U. dal proprietario all'assegnatario dell'alloggio, cosicché l'imposizione ricade in capo all'utilizzatore, con liberazione dal pagamento del coniuge non assegnatario, anche se quest'ultimo è proprietario dell'intero immobile. In buona sostanza c’è un passaggio di titolarità di imposta.
Tali disposizioni hanno, dunque, individuato un nuovo soggetto passivo IMU, a seguito di assegnazione della casa familiare al coniuge non proprietario dell'unità immobiliare e stabilito a favore di questi l'esenzione con riferimento alla casa coniugale assegnata.
Cosa bisogna rispettare per non versare l’Imu
Ma, ricordano i giudici, può esserci esenzione Imu prima casa al verificarsi di determinate condizioni: la contemporanea presenza della residenza anagrafica e della dimora abituale nell'alloggio assegnato.
Inoltre, per il caso sottoposto all’esame, i giudici rilevano che nessun indice normativo depone nel senso dell'individuazione di una nuova ipotesi di esenzione, costituita dalla mera assegnazione della casa coniugale, nozione questa che, in realtà, allude alla casa familiare, nel segno di una presunzione di coincidenza tra casa coniugale ed abitazione principale.
Il punto di vista dell’ex moglie
La specialità della previsione dell'art. 1, legge n. 147/2013 - diversamente da quanto opinato dalla difesa della contribuente secondo cui l'esenzione sarebbe legata al solo provvedimento di assegnazione della casa coniugale risiede, dunque, nella traslazione della soggettività passiva dell'I.M.U. dal proprietario del bene (liberato dall'obbligo di pagare l'imposta) all'assegnatario dell'alloggio, restando impregiudicata la condizione oggettiva della residenza anagrafica e dimora abituale nell'alloggio assegnato, che identifica la generale e non derogata ragione fondante e giustificativa dell'esenzione dal pagamento dell'IMU.
Per le esenzioni Imu valgono solo i casi previsti dalla legge
Le norme agevolative, ricorda la sentenza, sono di stretta interpretazione e non consentono applicazioni estensive, le norme fiscali di agevolazione non sono in alcun modo applicabili a casi e situazioni non riconducibili al relativo significato letterale. Nel momento in cui il legislatore ha voluto stabilire esenzioni svincolate dal concetto di residenza lo ha espressamente previsto (ad esempio le unità immobiliari possedute da personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento), il che evidentemente significa che per le altre ipotesi riceve applicazione la disciplina ordinaria dell'esenzione.
Il principio da ricordare
L'esenzione dal pagamento dell'IMU (art. 1, comma 707, della legge n. 147/2013) in relazione al possesso di casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, postula che in detta unità immobiliare la contribuente abbia stabilito la propria residenza anagrafica e la dimora abituale. Dunque nulla da fare per la contribuente del caso che, nell’anno oggetto di imposta aveva la residenza anagrafica in unità immobiliare diversa da quella oggetto di assegnazione e per giunta situata in altro comune, l'IMU va pagata.
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