Spese del notaio, per la detrazione conta l’anno di pagamento
28 gen 2025 | 3 min di lettura | Pubblicato da Cristina B.
È quanto chiarisce una risposta a un quesito a un lettore la rubrica della posta di FiscoOggi in merito agli interessi passivi sui mutui e al periodo di detraibilità. La situazione è quella che si può verificare a cavallo di anno quando ad esempio un pagamento è ultimato nell’ultima parte dell’anno mentre il documento fiscale della fattura è rilasciato successivamente.
Nella dichiarazione dei redditi dunque quando va inserito il pagamento? Ricordiamo che la dichiarazione dei redditi è come se viaggiasse con un ritardo temporale: quest’anno 2025 ad esempio si dovranno inviare al Fisco le spese e gli oneri sostenuti nel 2024 perché è su quelli che si calcoleranno le tasse per il 2025.
Vediamo quindi cosa succede alla detrazione riferita a una voce di spesa per l’acquisto della abitazione principale.
La vicenda
Il contribuente espone il suo caso, in cui molti si potranno ritrovare. Nel mese di dicembre ha proceduto ad acquistare l’abitazione principale.
“Per la stipula del mutuo ipotecario”, spiega il contribuente, “relativo allo stesso acquisto ho pagato al notaio, corrispondendo una somma in deposito, onorario e altri oneri accessori. La domanda è la seguente: poiché il notaio ha emesso la fattura a gennaio 2025, in quale anno potrò detrarre tali spese? In quello in cui ho effettuato il pagamento (2024) o nell’anno di emissione della fattura?”
Una differenza non di poco conto per l’incasso dello sgravio fiscale e per la presentazione della documentazione in dichiarazione.
La risposta del fisco
Nella risposta si ricorda che il legislatore ha previsto uno sconto fiscale calcolato sugli interessi passivi corrisposti per il finanziamento del mutuo nella misura del 19% per un importo massimo di 4000 euro. Ma lo sconto fiscale a vantaggio della prima casa non si esaurisce qui. Lo sgravio del 19% si applica anche agli oneri accessori tra cui sono incluse, spiega la risposta di fisco oggi, anche le spese notarili, che comprendono sia l’onorario del notaio per la stipula del contratto di mutuo, sia le spese sostenute dal notaio per conto del cliente (per esempio, l’iscrizione e la cancellazione dell’ipoteca). Non sono detraibili, invece, le spese notarili sostenute con riferimento al contratto di compravendita dell’immobile.
Quando il deposito presso il notaio è stato costituito in un dato anno, spiega Fisco Oggi, ma la fattura viene emessa nell’anno successivo, il contribuente potrà portare in detrazione le spese sostenute dall’Irpef dovuta per l’anno di costituzione del deposito, in applicazione del cosiddetto “principio di cassa” in altre parole conta l’anno in cui i soldi sono usciti dalla disponibilità del contribuente per effettuare il pagamento.
È bene conservare, consiglia e conclude FiscoOggi, in tale situazione, la documentazione che certifica la data e l’importo del deposito e la fattura emessa dal notaio, con annotazione degli estremi del deposito cui si riferisce.
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