Sospensioni mutui prima casa, ecco le regole

Quale l'impatto sui bilanci delle famiglie?

Sospensione mutui, platea ristretta ai dipendenti e alla perdita di lavoro o riduzione dell’orario di lavoro, in alcune circostanze lo stop può arrivare fino a 18 mesi e si può chiedere per non più di due volte.

In molti chiedono se e quante volte è possibile richiedere la sospensione dei mutui prima casa prevista dal governo per contrastare gli effetti economici sulle famiglie della pandemia da Covid-19.

Ecco al momento qual è la situazione, considerato che entro la fine del mese di aprile dovrebbe essere approvato un nuovo pacchetto di misure con la possibilità di un ulteriore proroga della moratoria anche dei mutui.

Sospensioni mutui, fondo prima casa

Le misure del governo sono sintetizzate in uno studio di Banca di Italia che ha voluto verificare l’impatto di queste norme sui bilanci delle famiglie.

Nel marzo 2020, il Governo ha ampliato l’ambito dell’operatività del Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa (cosiddetto fondo Gasparrini). La struttura del fondo prevede la possibilità di sospendere temporaneamente il pagamento delle rate del debito fino a 18 mesi al verificarsi di condizioni di temporanea difficoltà.

In particolare, la platea di soggetti che possono accedere ai benefici del Fondo è stata estesa ai lavoratori dipendenti che abbiano subito una sospensione o riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni lavorativi consecutivi (Cassa integrazione) e, fino a dicembre 2020, ai lavoratori autonomi che abbiano registrato in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 un calo del proprio fatturato superiore al 33% rispetto all’ultimo trimestre del 2019.

Inoltre, l’Associazione Bancaria Italiana (ABI) e le associazioni dei consumatori hanno raggiunto a fine aprile un accordo per la sospensione fino a 12 mesi delle rate dei mutui diversi da quelli ammessi ai benefici previsti dal Fondo Gasparrini

Lo stop del periodo emergenziale dovrebbe concludersi al 31 dicembre 2021.

Ora dunque le condizioni di accesso al fondo si sono in un certo senso nuovamente “ristrette” tornando a privilegiare la sospensione per chi è lavoratore dipendente.

Sospensione, non più di due volte

La sospensione scatta con la presentazione di una istanza al verificarsi di queste condizioni:

  • cessazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
  • cessazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato;
  • cessazione dei rapporti di lavoro parasubordinato, o di rappresentanza commerciale o di agenzia (art. 409 n. 3 del c.p.c.);
  • morte o riconoscimento di grave handicap ovvero di invalidità civile non inferiore all'80%.

Inoltre è possibile richiedere la stop alle rate del mutuo quando la sospensione dal lavoro è per almeno 30 giorni lavorativi consecutivi, anche in attesa dell’emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito; quando poi la riduzione dell’orario di lavoro avviene per un periodo di almeno 30 giorni lavorativi consecutivi, corrispondente ad una riduzione almeno pari al 20% dell’orario complessivo, anche in attesa dell’emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito.

In queste due ultime circostante bisogna stare attenti perché specificano sul sito di Consap: “la sospensione del pagamento delle rate del mutuo può essere concessa per la durata massima complessiva non superiore a:

  • 6 mesi, se la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro ha una durata compresa tra 30 giorni e 150 giorni lavorativi consecutivi;
  • 12 mesi, se la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro ha una durata compresa tra 151 giorni e 302 giorni lavorativi consecutivi;
  • 18 mesi, se la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro ha una durata superiore a 303 giorni lavorativi consecutivi.

La risposta di Consap

Infine, in una risposta alla domanda sul sito di Consap dove si chiede se è possibile usufruire di più di due periodi di sospensione del mutuo, gli esperti precisano: “Si, ma solo se la sospensione riguarda l’ipotesi di sospensione/riduzione del lavoro per almeno 30 giorni lavorativi consecutivi. Per le diverse ipotesi, si potrà richiederla per non più di due volte.”

Lo studio di Banca di Italia

Banca di Italia stima che alla fine del 2020 e del 2021 la quota di famiglie finanziariamente vulnerabili sia pari a circa l’1,9% del totale, pari a mezzo milione di nuclei, con una quota del debito intorno al 10%.

In assenza delle moratorie, la quota delle famiglie finanziariamente vulnerabili sarebbe stata del 2% nel 2020. Inoltre con riferimento all’accesso al fondo nello studio si calcola che: alla fine del 2020, circa 350.000 famiglie avevano aderito alla moratoria, l’1,5% del totale e il 12% di quelle indebitate.

In linea con le condizioni di accesso alla misura, le richieste di sospensione delle rate sono riconducibili prevalentemente a individui che dichiarano di aver subito un calo del reddito familiare superiore al 25% rispetto al periodo precedente la crisi, che operano nell’industria, nei servizi, nei settori del commercio e della ristorazione o che risiedono nel Nord-Ovest.

Per circa il 20% del debito sospeso il periodo di moratoria sarebbe scaduto nel 2020, per oltre il 60 scadrebbe al più tardi entro la prossima primavera e per la parte rimanente entro la fine del 2021.

Il giudizio di Banca di Italia su una nuova sospensione

Previsione non rosee per Banca di Italia con la fine della moratoria prevista a legislazione attuale fino al 31 dicembre 2021.

Le difficoltà per chi ha chiesto lo stop continueranno: “Al termine del periodo di sospensione, una quota di nuclei familiari che hanno beneficiato della misura potrebbe avere difficoltà a riprendere il regolare pagamento delle rate, poiché la loro capacità di sostenere gli oneri del debito dipenderà dalle condizioni generali dell’economia e dal recupero del reddito individuale. È pertanto cruciale definire il termine delle moratorie e distribuirne gli effetti nel tempo”.

6 April 2021 di

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Commenti

  • f fabio maria benedetti 2021-05-12 17:39:55

    Buonasera, ho un quesito: nel 2016 ho usufruito della legge Gasparrini per la perdita del posto di lavoro e ho sospeso il mutuo per 18 mesi. Ora attualmente sono in RDC e la situazione Covid non ha migliorato la mia vita; essendo disoccupato, posso richiedere alla banca di sospendere nuovamente il mio mutuo? Certo sarebbe di aiuto in questo momento anche se allungassi la durata del mutuo. Grazie.

    Rispondi
  • C Cristina Bartelli2021-05-18 16:00:27

    I casi attualmente previsti per l’accesso al Fondo sono: • La cessazione del rapporto di lavoro subordinato, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di risoluzione per limiti di età con diritto a pensione di vecchiaia o di anzianità, di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, di dimissioni del lavoratore non per giusta causa, con attualità dello stato di disoccupazione; • La cessazione dei rapporti di lavoro “atipici” di cui all'articolo 409, numero 3), del codice di procedura civile, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di recesso datoriale per giusta causa, di recesso del lavoratore non per giusta causa, con attualità dello stato di disoccupazione; • La morte o riconoscimento di handicap grave di un titolare del mutuo, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero di invalidità civile non inferiore all'80 per cento. È escluso dunque per chi è già in una situazione di disoccupazione; forse le conviene percorrere la strada di una rimodulazione della durata del mutuo con una riduzione della rata. In bocca al lupo.

    Rispondi
  • m maurizio damico2023-03-29 08:47:11

    Buongiorno, vi scrivo per un'informazione. Ho avuto una rottura dell'impianto idraulico del bagno. Dovrei fare la riparazione delle tubature e questo comporta il rifacimento del bagno completo, per una cifra di 5.000 euro circa. Posso richiedere la sospensione del mutuo per 18 mesi? Grazie.

    Rispondi
  • C Cristina Bartelli2023-04-04 15:24:47

    Caro Maurizio, purtroppo no in quanto la sospensione del mutuo può essere richiesta in casi di situazioni legate alla perdita, alla sospensione del lavoro o gravi handicap.

    Rispondi

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