Sospensione dei mutui prima casa
Ecco i requisiti per potervi accedere
Al decollo lo stop fino a 18 mesi del mutuo casa per l’emergenza Coronavirus. Per la sospensione dei mutui sulla prima casa, le domande potranno essere presentate fino al 17 dicembre 2020, anche online, senza recarsi allo sportello. Il contratto di mutuo deve essere avviato da almeno un anno e la semplificazione documentale (niente soglia Isee) si applica anche alle istanze presentate con le vecchie regole. Sono alcuni dei chiarimenti che arrivano dalla pagina della Consap, l’istituto che gestisce le domande di accesso ricevute dalle banche. Ma ecco quali sono le novità arrivate dopo la pubblicazione del modello di istanza.
A causa della pandemia che affligge l’Italia, i primi provvedimenti del governo (dl 9 e dl 18 del 2020) hanno introdotto la possibilità di richiedere la sospensione del mutuo in caso di sospensione del lavoro per almeno 30 giorni lavorativi, per la riduzione dell’orario di lavoro sempre per 30 giorni e se partite Iva causa riduzione del 33% del fatturato rispetto ai dati 2019. Questi casi si vanno ad aggiungere a quelli già regolamentati, per cui si poteva richiedere il soccorso del fondo garanzia mutui.
Ora, dunque, si potrà accedere al Fondo e senza limiti temporali, ed è previsto, a fronte della sospensione del pagamento delle rate di mutuo, il rimborso degli interessi compensativi nella misura pari al 50% degli interessi maturati sul debito residuo durante il periodo di sospensione.
La precisazione che arriva poi dal sito di Consap è sul termine entro cui inoltrare le domande.
- fino al 17 dicembre 2020, per tutte le ipotesi di accesso al Fondo non è richiesta la presentazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE);
- fino al 17 dicembre 2020, tutte le precedenti richieste di sospensione di cui il mutuo abbia fruito “ex lege” non avranno alcuna rilevanza ai fini del raggiungimento del periodo massimo di 18 mesi a condizione che il mutuo stesso risulti in regolare ammortamento da almeno 3 mesi.
Ma la sospensione si applica a tutti i contratti di mutuo? No, può presentare domanda chi è proprietario di casa, adibita ad abitazione principale con un mutuo non superiore a 250 mila euro. Il mutuo deve essere in essere da almeno un anno al momento di presentazione della domanda, È possibile anche aver cumulato un ritardo di pagamento delle rate, al momento di presentazione della domanda, ma questo ritardo non deve essere superiore a 90 giorni consecutivi. Se il mutuo è cointestato, è sufficiente che uno solo abbia i requisiti e le condizioni previste per accedere al fondo.
Non solo un chiarimento importante arriva anche sulla tempistica dello stop. Tra inoltro di domanda alla banca, avvio della procedura di quest’ultima e comunicazione alla Consap, la banca attiva la sospensione dell’ammortamento del mutuo entro 30 giorni lavorativi (il periodo di sospensione include anche il periodo di morosità, non superiore a 90 giorni, antecedente la data di presentazione della domanda) oppure, nel caso di mutui cartolarizzati o oggetto di obbligazioni bancarie garantite ai sensi della legge 130/1999, entro il 45° giorno lavorativo. I 30 giorni si calcolano da quando il consumatore riceve la risposta di esito positivo di accoglimento della domanda da parte della Consap. Al sito istituzionale dell’ente è possibile trovare un prospetto con tutte le informazioni e i link per scaricare la documentazione necessaria.
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