Rigo E7 per le detrazioni sui mutui prima casa
Dal 23 maggio è consultabile il modello precompilato
Per chi acquista l’abitazione, come prima casa, il legislatore ha ritenuto meritevole prevedere una serie di agevolazioni fiscali. La principale è quella che consente di portare in detrazione, cioè sottrarre al computo dell’Imposta, una serie di costi che il contribuente ha sostenuto.
Innanzitutto una informazione che potrà sembrare una banalità, il fisco lavora “in ritardo” di un anno ciò significa che nel 2022 avranno rilevanza le spese e i costi sostenuti l’anno prima, e cioè nel 2021.
Prima casa nel precompilato
Concentrandoci sulla prima casa, il modello 730 è composto da una serie di righi dove vanno riportati una serie di dati. Con il modello precompilato, consultabile a partire dal 23 maggio, è possibile verificare che l’Agenzia delle Entrate abbia inserito correttamente le informazioni relative al mutuo prima casa.
Il rigo E7 è quello in cui si trova il dato relativo allo sconto fiscale legato agli interessi passivi che vengono pagati ogni anno assieme alla rata del mutuo.
Cosa indicare nel rigo E7
Dalle istruzioni il fisco ci ricorda che nel rigo E7 vanno riportati gli interessi passivi, gli oneri accessori e le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per mutui ipotecari contratti per l’acquisto di immobili adibiti ad abitazione principale.
Per abitazione principale si intende, proseguono le istruzioni del modello 730, “quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente. Pertanto, la detrazione spetta al contribuente acquirente e intestatario del contratto di mutuo, anche se l’immobile è adibito ad abitazione principale di un suo familiare (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado)”.
Il caso della separazione legale
Le istruzioni affrontano anche il caso della separazione legale riconoscendo che anche al coniuge separato, finché non interviene l’annotazione della sentenza di divorzio, rientra tra i familiari. In caso di divorzio, al coniuge che ha trasferito la propria dimora abituale spetta comunque la detrazione per la quota di competenza, se nell’immobile hanno la propria dimora abituale i suoi familiari. La detrazione spetta su un importo massimo di 4.000,00 euro e ammonta al 19%.
La contitolarità
In caso di contitolarità del contratto o di più contratti di mutuo, questo limite si riferisce all’ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti (per esempio i coniugi non fiscalmente a carico l’uno dell’altro cointestatari in parti uguali del mutuo che grava sulla abitazione principale acquistata in comproprietà possono indicare al massimo un importo di 2.000,00 euro ciascuno).
Se invece il mutuo è cointestato con il coniuge fiscalmente a carico, il coniuge che sostiene interamente la spesa può fruire della detrazione per entrambe le quote di interessi passivi.
La detrazione spetta anche se il mutuo è stato stipulato per acquistare un’ulteriore quota di proprietà̀ dell’unità immobiliare ed è ammessa anche per i contratti di mutuo stipulati con soggetti residenti nel territorio di uno Stato membro dell’Unione europea.
La condizione, il termine di un anno
La detrazione spetta a condizione che l’immobile sia adibito ad abitazione principale entro un anno dall’acquisto, e che l’acquisto sia avvenuto nell’anno antecedente o successivo al mutuo. Non si tiene conto delle variazioni dell’abitazione principale derivanti da ricoveri permanenti in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l’immobile non sia locato.
Se non si rispetta questo termine si decade dall’agevolazione con la possibilità di rettifica da parte dell’Agenzia che procederà a recupero di quanto indebitamente riportato in detrazione con anche sanzioni.
Le altre spese che si possono detrarre
Legati all’acquisto della prima casa ci sono una serie di altri costi che possono essere detratti e sono quelli legati alla stipula del contratto di mutuo.
Ecco quali: l’intero importo delle maggiori somme corrisposte a causa delle variazioni del cambio per mutui stipulati in altra valuta, la commissione spettante agli istituti per la loro attività di intermediazione, gli oneri fiscali (compresa l’imposta per l’iscrizione o la cancellazione di ipoteca e l’imposta sostitutiva sul capitale prestato), la cosiddetta “provvigione” per scarto rateizzato, le spese di istruttoria, notarili e di perizia tecnica, la penalità per anticipata estinzione del mutuo, ecc.
Le spese notarili includono sia l’onorario del notaio per la stipula del contratto di mutuo (con esclusione di quelle sostenute per il contratto di compravendita) sia le spese sostenute dal notaio per conto del cliente come, ad esempio, l’iscrizione e la cancellazione dell’ipoteca.
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