Prima casa, possibile la confisca
La Corte di Cassazione pone dei paletti ad una legge del 2013
Maniere forti della corte di cassazione in tema di evasione fiscale: la prima casa può essere confiscata anche se la legge dispone diversamente. Vediamo di capire meglio cosa succede.
La decisione
La Corte di Cassazione rompe un tabù con la sentenza 6765/2022. I giudici riconoscono la possibilità di aggredire il bene immobiliare per eccellenza la prima casa e sottrarlo qualora si configurino reati fiscali.
La legge, l. 98/2013, stabilisce che la prima casa non può essere pignorata per debiti con l’erario (discorso diverso se il debito è nei confronti con un privato inteso come banca, società di credito o altro soggetto privato) a determinate condizioni: l’unico immobile di proprietà del debitore; adibito ad abitazione e residenza del debitore; non sia accatastato in una categoria di lusso (A/8 o A/9). Inoltre, la prima casa è impignorabile se si hanno debiti con il fisco inferiori a 120 mila euro.
Con la decisione 6765 del 2022, la Corte di Cassazione va in controtendenza e afferma di non ritenere che la prima casa non possa essere oggetto di confisca in relazione a un reato tributario (una violazione molto grave delle regole fiscali oltre certe somme di importi).
Le differenze con il concetto di prima casa
Per la Corte di Cassazione la differenza, per far scattare la misura, è il fatto che la legge parli di unico immobile adibito a residenza del debitore, riferendosi, dunque, a un concetto più ampio di patrimonio immobiliare.
Per la Corte poi il divieto è da applicarsi al solo perimetro dei debiti tributari e non a altre situazioni come il caso della confisca che, spiegano i giudici, interviene sequestrando, l’immobile considerato profitto del reato e non il debito fiscale sottostante, dell’evasione.
Tre condizioni per cui è impignorabile la prima casa
I giudici, dunque, pongono i paletti a quella che viene definita impignorabilità della prima casa secondo la legge del 2013:
- si riferisce solo a espropriazioni del fisco e non di altra natura, promosse da altre categorie di creditori;
- non riguarda la prima casa ma l’unico immobile di proprietà del debitore;
- non trova applicazione per la confisca penale né per il sequestro preventivo.
Fondo patrimoniale, ok al sequestro
Un altro passaggio della sentenza prende di mira il fondo patrimoniale. Spesso proprio per mettere al riparo i beni dall’aggressione di eventuali creditori si costituisce il fondo patrimoniale che è una destinazione di beni e proprietà per far fronte ai bisogni della famiglia. Gli immobili diventano un patrimonio separato di cui gli intestatari del fondo ne hanno amministrazione.
In questa circostanza, la Corte di Cassazione sostiene che è possibile andare oltre il paletto del vincolo di destinazione perché la titolarità della proprietà resta in capo ai titolari del fondo, riconoscendo la possibilità di applicare la misura della confisca.
La vicenda
Il caso affrontato riguardava un imprenditore che aveva accumulato debiti con il fisco, dovuti al mancato pagamento delle imposte, che ha quindi perso, alla conclusione della vicenda giudiziaria, la casa dove viveva con la famiglia.
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