Comunione legale e agevolazioni fiscali per l'acquisto prima casa

Per usufruire delle agevolazioni fiscali legate all’acquisto della prima casa, in caso i due coniugi abbiano scelto il regime di comunione legale, nel momento di stipula dell’atto, va sempre precisato. L’esistenza del regime di comunione non è considerata eccezione alla regola che richiede le dichiarazioni degli acquirenti e dunque non va data per scontata per il mantenimento delle agevolazioni.

Lo ricorda FiscoOggi la rivista dell’Agenzia delle entrate in una sua rubrica avviso ai litiganti proponendo un orientamento della giurisprudenza.

La disposizione e l’obbligo di dichiarazione

Il tutto parte dalla norma che regola le condizioni per usufruire delle agevolazioni fiscali legate all’acquisto dell’abitazione come prima casa (aliquote ridotte sull’imposta di registro, esenzione Imu). “A norma dell’art. 1 della Tariffa allegata al DPR n. 131 del 1986, nota II bis lett. b) e c), per il godimento delle agevolazioni fiscali c.d. “prima casa” occorre che l’acquirente dichiari in seno all’atto di acquisto di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l’immobile da acquistare, e di non averne in precedenza, fruito, neppure pro quota, in riferimento all’intero territorio nazionale”.

L’obbligo di dichiarazione di non essere già proprietario neanche pro quota si applica anche al regime di comunione legale. La circostanza che l’acquisto si attui per effetto del regime della comunione legale non costituisce, continua FiscoOggi, in assenza di specifiche disposizioni in tal senso, eccezione alla regola anzidetta.

Cosa ricorda la cassazione

La conseguenza? Una doppia dichiarazione per entrambi i coniugi. “Nel caso d’acquisto di un fabbricato con richiesta delle agevolazioni prima casa, da parte di un soggetto coniugato in regime di comunione legale dei beni, le dichiarazioni prescritte dalla legge debbano riguardare non solo il coniuge intervenuto nell’atto ma, anche, quello non intervenuto e debbano essere necessariamente rese da quest’ultimo”. Il richiamo è a una ordinanza della corte di cassazione, n. 26703 del 14 ottobre 2024. La massima dell’ordinanza esplicita quanto sopra detto:  L’acquirente deve dichiarare di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra abitazione nel territorio del comune in cui è situato l’immobile e di non averne in precedenza fruito. Le dichiarazioni prescritte devono riguardare non solo il coniuge intervenuto nell’atto ma anche quello non intervenuto e devono essere necessariamente rese da quest’ultimo”.

Cos’è la comunione legale?

Quando due persone contraggono matrimonio devono dichiarare quale sarà la regolamentazione del regime patrimoniale della famiglia. Il regime patrimoniale legale dei coniugi in Italia è la comunione legale dei beni, prevista dagli articoli 177 e seguenti del codice civile. Essa prevede la comunione degli acquisti compiuti dai coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, ad esclusione di quelli relativi ai beni personali prima del matrimonio o quelli che entrano post matrimonio per successioni e donazioni. Al momento del matrimonio i coniugi esprimono la loro scelta su comunione o separazione. In quest’ultimo caso il regime patrimoniale continua a avere strade separate.

7 November 2024 di

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