Polizze obbligatorie per i mutui
Chi acquista casa e richiede un mutuo deve obbligatoriamente stipulare una polizza contro lo scoppio e l’incendio. Si tratta di una garanzia che permette, in caso di incidente, di ottenere dall’assicurazione un rimborso pari al costo di ricostruzione o di riparazione dell’immobile sul quale è stata accesa l’ipoteca e di estinguere così il debito.
Una copertura imposta per legge dal momento che protegge sia l’istituto bancario che il mutuatario. E soprattutto dal costo relativamente accessibile: spesso la banca la inserisce come una tantum nelle spese per l’accensione del mutuo, senza altri oneri aggiuntivi. Mentre altri fanno pagare la polizza, per un prestito di 130.000 euro a 25 anni, da 350 euro a 3.250 euro.
Costi, comunque, sempre rintracciabili: basta leggere con attenzione l’Indicatore Sintetico di Costo (ISC), dove sono obbligatoriamente elencate tutte le voci di spesa.
Ma nella realtà quando si entra in filiale per richiedere un finanziamento per l’acquisto di casa, quello che ci troviamo davanti è un altro quadro. Nella stragrande maggioranza di casi, infatti, insieme all’assicurazione sul mutuo obbligatoria, gli istituti propongono altre polizze (Credit Protecion Insurance) contro eventi temporanei (perdita del lavoro, ricovero, inabilità momentanea) o permanenti (morte, invalidità totale). E questo nonostante la loro sottoscrizione non rientri nelle griglie di valutazione usate per stabilire se il mutuo è erogabile.
Con cifre, questa volta talmente alte, da richiedere nel corso degli ultimi anni l’intervento dell’Isvap che, anche nella sua ultima relazione annuale, è tornata a denunciare le commissioni “ancora abnormi” delle polizze che le banche fanno sottoscrivere. Tanto che per il presidente dell’Authority di vigilanza sulle assicurazioni, Giancarlo Giannini, i balzelli medi applicati oscillano dal 44% al 79%, con un giro d’affari per banche e assicurazione di 2,4 miliardi di euro annui. Numeri alla mano, per una polizza collegata a un mutuo decennale di 300.000 euro il caricamento d’acquisto può arrivare fino al 70% a fronte di un 7% sborsato per una polizza stipulata con una compagnia e non collegata a un prestito.
E proprio in questa forbice si trova uno dei più grandi problemi di trasparenza nel mondo bancario: l’obbligatorietà imposta da banche e finanziarie ai propri clienti a stipulare in abbinamento al prestito per la casa delle polizze che invece sono facoltative. Pena la bocciatura della pratica di mutuo o solo per consentire ai mutuatari uno sconto sullo spread (vale a dire il guadagno della banca).
Dal punto di vista strettamente pratico, è indiscussa l’importanza di queste assicurazioni, soprattutto quando malauguratamente ci si ritrova in difficoltà. Ecco perché le banche inventano sempre nuove formule per intercettare una clientela più ampia, con prodotti che - pagando in media lo 0,3-0,4% in più - consentono al mutuatario un’elasticità nel pagamento.
Si dirà che il gioco vale la candela. Meglio, quindi, farsi due conti. Se, infatti, si moltiplicano queste percentuali per tutta la durata del mutuo, si scopre che diventano cifre importanti: su un finanziamento di 100mila euro a 20 anni, corrispondono 3-4 mila euro di interessi. Il mutuatario deve, inoltre, calcolare che il costo complessivo del mutuo e della copertura assicurativa vengono versati in un’unica soluzione al momento dell’accensione o in rate accorpate all’interno del piano di ammortamento. Con l’esborso che può variare non solo a seconda dell’età e del sesso del richiedente, ma anche per altre variabili come se si è fumatori o no.
Dei contratti di assicurazione vanno verificati con attenzione, oltre a durata, modalità di pagamento e massimali di copertura, anche l’eventuale sovrapposizione con altre assicurazioni già esistenti, ad esempio quelle condominiali.
Inoltre, dal punto di vista fiscale, si può portare in detrazione nella dichiarazione dei redditi il premio per l’assicurazione sottoscritta insieme al mutuo se c’è il rischio morte. La soluzione migliore, comunque, è sempre quella di confrontare le varie offerte. Nulla vieta che, nel caso si decida di assicurarsi, si può scegliere di farlo direttamente presso una compagnia assicurativa non collegata alla banca dove si farà il mutuo.
Buone notizie arrivano, infine, per i risparmiatori che hanno stipulato mutuo e assicurazione con versamento del premio in soluzione unica dopo il 1° dicembre 2010, ovvero dell’entrata in vigore del Regolamento Isvap n° 35. Secondo l’articolo 49 qualora un mutuo o un prestito venga estinto anticipatamente o rinegoziato, si ha diritto alla restituzione del relativo premio residuo della polizza.
Prima di questa importante normativa, invece, l’Associazione bancaria italiana (Abi) e l’Ania (l’Associazione nazionale delle imprese assicuratici) avevano elaborato delle linee guida che, pur prevedendo la restituzione del premio assicurativo collegato ad un finanziamento, non vincolavano comunque banche e finanziarie.
17 June 2011 di Patrizia De Rubertis
Narducci Vincenzo
22/07/2024, 13:12:00
Patrizia De Rubertis
03/06/2013, 17:51:03
fabrizio
29/05/2013, 19:16:36
Paolo
03/12/2011, 13:04:14
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