Più tempo per trasferire la residenza della prima casa
16 giu 2020 | 4 min di lettura | Pubblicato da Cristina B.
E godere così delle agevolazioni a essa collegate
Il decreto legge Liquidità (dl 23/20 convertito in legge 40/20) ha sospeso, tenendo conto dell’emergenza sanitaria per il Covid-19, i termini legati al bonus fiscale prima casa, in scadenza dal 23 febbraio fino al 31 dicembre 2020. Vediamo di cosa si tratta.
L’articolo 24 del decreto Liquidità prevede una sospensione di oltre 300 giorni dei termini di legge legati al trasferimento di proprietà e all’imposta di registro della prima casa per superare i problemi di isolamento durante e dopo il lockdown che ha bloccato anche la conclusione delle compravendite. I termini, in buona sostanza, resterebbero sospesi fino a fine anno, se non ancora scaduti al 23 febbraio 2020, per riprendere a decorrere dal primo gennaio 2021.
A norma di legge in caso di compravendite immobiliari legate alla prima casa, chi acquista, l’acquirente, deve, entro 18 mesi, provvedere al trasferimento della residenza nel comune dove è situato l’immobile individuato come prima casa. Dunque, questo atto potrà essere compiuto con maggior tempo. Non solo. La sospensione/proroga riguarda anche il termine di un anno entro il quale chi ha ceduto l’immobile acquistato con le agevolazioni prima casa, prima dei 5 anni dall’acquisto, per non perdere le agevolazioni di cui ha usufruito, deve comprare un’altra casa da adibire ad abitazione prima casa. Beneficia di questa previsione anche il termine dell’anno entro il quale chi acquista la “nuova” prima casa, pur essendo in possesso di altra abitazione deve venderla, e infine anche chi, sempre entro l’anno, dalla vendita dell’immobile acquistato con le agevolazioni prima casa, deve procedere all’acquisto di un nuovo immobile agevolato, per usufruire del credito di imposta per chi vende una prima casa e ne compra un’altra.
Più nel dettaglio, l’Agenzia delle entrate, con la circolare 9 del 2020, ha fornito i chiarimenti sul tema, evidenziando che : “La norma, con lo scopo di impedire la decadenza dal beneficio “prima casa”, attese le difficoltà nella conclusione delle compravendite immobiliari e negli spostamenti delle persone, dovute all’emergenza epidemiologica da COVID-19, dispone la sospensione, nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020, dei termini per effettuare gli adempimenti previsti ai fini del mantenimento del beneficio “prima casa” e ai fini del riconoscimento del credito d’imposta per il riacquisto della prima casa. I predetti termini sospesi inizieranno o riprenderanno a decorrere dal 1° gennaio 2021. In particolare, i termini oggetto di sospensione sono i seguenti:
- il periodo di 18 mesi dall’acquisto della prima casa entro il quale il contribuente deve trasferire la residenza nel comune in cui è ubicata l’abitazione;
- il termine di un anno entro il quale il contribuente che ha trasferito l’immobile acquistato con i benefici “prima casa” nei cinque anni successivi alla stipula dell’atto di acquisto, deve procedere all’acquisto di un altro immobile da destinare a propria abitazione principale;
- il termine di un anno entro il quale il contribuente che abbia acquistato un immobile da adibire ad abitazione principale, deve procedere alla vendita dell’abitazione ancora in suo possesso, purché quest’ultima sia stata, a sua volta, acquistata usufruendo dei benefici “prima casa”.
È inoltre sospeso il termine di un anno dall’alienazione dell’immobile acquistato con i benefici “prima casa”, stabilito per il riacquisto di altra casa di abitazione al fine del riconoscimento, in relazione a tale ultimo atto di acquisto, di un credito d’imposta fino a concorrenza dell'imposta di registro o dell'imposta sul valore aggiunto corrisposta in relazione al precedente acquisto agevolato”.
L’agenzia ha poi chiarito che questa sospensione non si applica al termine quinquennale per la decadenza dall’agevolazione (previsto per il caso dell’alienazione infraquinquennale). Rispondendo a specifico quesito sul tema, l’amministrazione ha rilevato che “il periodo di sospensione in esame non si applica al termine quinquennale di decadenza dall’agevolazione in parola, previsto dal comma 4 della citata nota II-bis. Una diversa interpretazione, infatti, risulterebbe in contrasto con la ratio della norma in quanto arrecherebbe un pregiudizio al contribuente che vedrebbe allungarsi il termine per non incorrere nella decadenza dall’agevolazione fruita”. Ci si riferisce alla disposizione nota II-bis del’articolo1, della Tariffa, Parte Prima, allegata al dpr. 131 del 1986 (dichiarazione mendace o di trasferimento per atto a titolo oneroso o gratuito degli immobili acquistati con i benefici prima casa prima del decorso del termine di cinque anni dalla data del loro acquisto).
16 June 2020 di Cristina Bartelli
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