Per i mutui fringe benefit alternativi alla detrazione

Nella Legge di Bilancio 2024 è stata introdotta, oltre all’innalzamento della soglia dei finge benefit fino a 2.000 euro con figli, l’estensione delle possibilità di supportare il lavoratore, pagando anche le bollette o gli interessi passivi sui mutui. Sugli aspetti fiscali è intervenuta la circolare 5 dell’Agenzia delle Entrate. Vediamo le novità.

La novità, fringe benefit più ricchi

Innanzitutto la novità operativa dell’aumento dei fringe benefit, dovrà essere comunicata dal datore di lavoro alle sigle sindacali. Le disposizioni prevedono un tetto fino a 1.000 euro che passa a 2.000 in caso di figli fiscalmente a carico. Sarà compito del datore di lavoro, sempre secondo la circolare, inserire i codici fiscali dei bambini.

Le somme oltre soglia

E se il monte spese richiesto e portato in fringe benefit supera le due soglie? La circolare stabilisce che “il superamento dei limiti indicati nel citato comma 16 – vale a dire dell’importo di euro 1.000 o euro 2.000, a seconda se il lavoratore dipendente abbia o meno figli a carico – comporta la concorrenza dell’intero ammontare alla determinazione del reddito tassabile secondo le modalità ordinarie e non soltanto della quota parte eccedente detti limiti”.

Le spese per la prima casa

Come detto tra le voci agevolabili introdotte dalla norma in esame vi è la possibilità di agevolare, attraverso l’erogazione diretta o il rimborso delle somme, le «spese per l’affitto della prima casa» o quelle «per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa».

La circolare torna sul concetto fiscale di prima casa: la norma fa riferimento alla nozione di «prima casa» senza ulteriori precisazioni in merito alla relativa portata. A tal fine, per ragioni logicosistematiche, si ritiene che rilevi la nozione di «abitazione principale» prevista per l’applicazione delle detrazioni di cui agli articoli 15, comma 1, lettera b) (interessi passivi per mutui), e 16 (canoni di locazione) del TUIR5, più precisamente e quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente. A questo fine come supporto documentale rilevano risultanze dei registri anagrafici o l’autocertificazione.

Benefici non cumulabili

Non cumulabile il fringe benefit mutui con la detrazione fiscale di sgravio degli oneri degli interessi passivi. Sul punto la circolare precisa infatti che: “Resta fermo che in relazione alle spese rimborsate ai sensi della norma in commento, il contribuente non potrà beneficiare delle agevolazioni previste per le medesime spese, quali, ad esempio, la detrazione prevista, per l’abitazione principale, degli interessi passivi per mutui o dei canoni di locazione, in quanto queste ultime, poiché oggetto di rimborso, non possono essere considerate effettivamente sostenute”.

La procedura

Il datore di lavoro può acquisire una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti il ricorrere, in capo al medesimo dichiarante, dei presupposti previsti dalla norma in esame, da conservare per eventuali controlli da parte degli organi a ciò deputati. In ogni caso, al fine di evitare che si fruisca più volte del beneficio in relazione alle medesime spese, è necessario che il datore di lavoro acquisisca anche una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti la circostanza che le stesse non siano già state oggetto di richiesta di rimborso, totale o parziale, non solo presso il medesimo datore di lavoro, ma anche presso altri.

19 March 2024 di

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