Passaporto delle ristrutturazioni
28 gen 2025 | 3 min di lettura | Pubblicato da Cristina B.
Il lavoro del Consiglio e la Fondazione nazionali dei commercialisti ha lo scopo di fornire una prima analisi della Direttiva, che consenta anche ai non addetti ai lavori di avere un quadro generale delle disposizioni al suo interno contenute. La direttiva è stata approvata e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea e ora l’Italia dovrà provvedere a recepirla farla cioè diventare legge.
La storia della casa e delle sue modifiche raccolta in un vero e proprio passaporto delle ristrutturazioni. La direttiva della commissione europea, su base volontaria salvo diversa norma nazionale, indica la redazione di un passaporto di ristrutturazione, un documento che fornisce informazioni dettagliate sulle misure di efficienza energetica e sulle prestazioni di un edificio dopo essere stato sottoposto ad un ipotetico intervento di ristrutturazione e che consiste in una tabella di marcia su misura per il singolo fabbricato per la sua ristrutturazione profonda, anche per fasi, finalizzata all’efficientamento energetico.
Il tempo scorre e anche se la direttiva indica 24 mesi gli stati membri dovranno introdurre un sistema per la redazione, su base volontaria salvo che il singolo stato non decida di renderlo obbligatorio, dei passaporti di ristrutturazione, redatti sulla base di un quadro comune riportato nell’allegato.
Attestato di prestazione energetica
Diventa obbligatoria la pagella per gli edifici. La direttiva prevede che la “pagella energetica” sarà redatta sulla base di un modello unico per tutti gli Stati membri, dovrà:
- indicare la prestazione energetica di un edificio indicata sia con riferimento al consumo dell’energia primaria che alle emissioni di gas a effetto serra nel corso del ciclo di vita dell’edificio;
- riportare i requisiti minimi di prestazione energetica al fine di consentire ai proprietari o locatari dell’unità immobiliare di valutare e raffrontare la prestazione energetica;
- comprendere raccomandazioni, sia in caso di ristrutturazione importante che modifica dei singoli elementi edilizi, per il miglioramento della prestazione energetica dell’edificio e la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra in funzione dei costi da sostenere. La classe di prestazione energetica dovrà essere espressa usando solamente le lettere da A a G59.
Sportelli unici
I proprietari, i locatori ed i gestori degli immobili avranno accesso diretto ai dati energetici dei propri edifici (attestati di prestazione energetica, contatori e punti di ricarica elettrici, durata della vista prevista per i sistemi di riscaldamento, ecc.) e, previo loro consenso, tali dati saranno a disposizione di terzi nonché delle autorità locali in modo da facilitare la programmazione e l’incentivazione degli interventi.
Al fine di agevolare la ristrutturazione energetica degli immobili verranno istituite specifiche strutture di assistenza tecnica, anche attraverso la creazione di sportelli unici dedicati.
Infine, gli Stati membri dovranno creare una banca dati nazionale per raccogliere i dati sulla prestazione energetica dei singoli edifici e dell’intero parco immobiliare nazionale. Infine
I proprietari, i locatari ed i gestori degli immobili potranno avere accesso diretto ai dati dei propri sistemi edilizi. Con il loro consenso, l’accesso ai dati sarà messo a disposizione di terzi.
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