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Novità su estinzione anticipata

8 set 2015 | 4 min di lettura | Pubblicato da

Prima della pausa estiva abbiamo affrontato un tema increscioso che ha a che fare con l’ingerenza europea nelle faccende nazionali, spesso non con risvolti positivi per il consumatore. Ci riferiamo alla direttiva europea su vari prodotti finanziari, tra cui i mutui, che, tra le altre cose, legifera sia in tema di estinzione anticipata, rischiando di cancellare con un colpo di spugna le tutele ai consumatori che dovessero riuscire a ripagare il proprio debito prima del tempo, sia in tema di vendita abbinata al mutuo di polizze o conti correnti, ignorando quelle che potrebbero somigliare molto alle clausole vessatorie che il nostro Paese si affanna ad evitare. Entriamo nel merito della direttiva 2014/17/UE relativamente a questi due aspetti.

L’articolo 25 della direttiva, quello relativo all’estinzione anticipata, appare contraddittorio. Se infatti nel primo comma afferma “il consumatore abbia il diritto di adempiere in tutto o in parte agli obblighi che gli derivano da un contratto di credito prima della scadenza di tale contratto” e che “in tal caso, il consumatore ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito al consumatore, che riguarda gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto”, nei commi successivi tale riduzione del costo totale viene annullata dal fatto che al creditore sia riconosciuto il diritto di porre delle condizioni all’estinzione anticipata. La banca può quindi imporre che non si possa estinguere i debito prima di un certo momento, può imporre tassi diversi a chi estingue anticipatamente, o può chiedere un indennizzo che comunque (bontà sua) non può essere superiore al danno economico causato dal pagamento anticipato del debito. In pratica, la tutela del consumatore viene enunciata, ma poi viene rimangiata parola per parola. Il solo beneficio che resta in mano al cliente della banca è quello di una comunicazione di tali condizioni che deve essere obbligatoriamente chiara: se qualcuna di queste “penali” (perché di ciò si tratta) venisse nascosta, ci sarebbero i margini per appellarsi a quel poco di legge che resta da chiamare a soccorso del consumatore.

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Quanto alla vendita di polizze, l’articolo 12 della direttiva recita che sia vietata la vendita “abbinata”, ma è permessa quella “aggregata” (qual è la differenza?). Secondo la direttiva, “di norma” la vendita di servizi contestuale all’erogazione del credito non dovrebbe essere ammessa, a meno che i servizi da acquistare non facciano parte integrante del credito erogato. E’ però giustificato (in base al comma 2) che si “offrano” tali servizi nel momento in cui questi siano necessari alla raccolta di risorse per il rimborso stesso del debito. Quindi, in altre parole, se una banca decide che il rimborso del mutuo può avvenire solo tramite un conto corrente aperto presso la banca stessa, l’obbligo di aprire tale conto corrente non è più vessatorio ma necessario. Oppure, se la banca vuole tutelare il rimborso del proprio credito tramite una polizza, il consumatore deve sottoscriverla. Però, in tal caso, gli è concesso scegliere in autonomia il proprio assicuratore…il quale però deve offrire le stesse garanzie richieste dalla banca (quindi non è difficile immaginare che sceglierà una polizza della banca…). Ulteriore deroga al divieto di commercializzazione abbinata, è il fatto che la banca può effettuarla se dimostra che l’acquisto di un pacchetto di prodotti (ma solo quelli immessi in commercio dopo il 20 marzo 2014) porti un chiaro vantaggio al consumatore. La definizione di vantaggio, ovviamente, non è dettata dal consumatore.

Un’ultima nota generale sull’unica arma che l’Europa lascia in mano ai mutuatari, ovvero il diritto ad un’informazione corretta ed esauriente. Secondo gli articoli 11- 16 della direttiva, vanno indicati chiaramente nell’informativa di base, tra le altre cose, i tassi di interesse (o il TAEG, la cui procedura di calcolo è in allegato alla direttiva); l’importo e il numero delle rate; l’importo totale da rimborsare; un avvertimento sulle conseguenze delle fluttuazioni dei tassi di interesse; l’obbligo di sottoscrivere servizi “accessori” necessari (vedi conto corrente o polizza, come sopra); informazioni sulle condizioni di tali servizi, per poter eventualmente confrontarle con quelle di altri fornitori tra cui scegliere; eventuali ulteriori costi, tra cui quelli di estinzione anticipata o di perizia su un immobile dove necessaria; le conseguenze a cui si va incontro non adempiendo al contratto. Se queste e le altre informazioni elencate nella direttiva dovessero essere nascoste, il consumatore potrebbe, forse, tentare di ottenere qualche tutela.

8 September 2015 di Floriana Liuni

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