Mutuo estinto in anticipo: ok al rimborso

Lo ha deciso l'Abf di Bari

Il collegio Abf (arbitro bancario e finanziario) di Bari, il 12 novembre 2020 (ma la decisione è stata resa nota ora) ha riconosciuto le richieste di un consumatore di veder rimborsati i costi delle spese di istruttoria causa l’estinzione anticipata del mutuo.

L’assenso del collegio Abf di Bari alle richieste è motivato con l’applicazione di principi espressi dalla corte di giustizia europea nella sentenza Lexitor della Corte di Giustizia UE.

In questo caso si faceva riferimento alla Direttiva 2008/48/CE sul credito ai consumatori. I giudici di Bari hanno riconosciuto una analogia e hanno ritenuto che gli stessi principi siano applicabili anche alla Direttiva sul credito immobiliare ai consumatori (Direttiva 2014/17/UE).

Con tale sentenza la CGUE ha statuito che tutti i costi del credito, correlati o non alla durata residua del contratto, sono riducibili nel caso di estinzione anticipata del finanziamento.

Il ricorso

Nel ricorso presentato dal consumatore si eccepiva un contratto di mutuo fondiario su due aspetti: il primo di interessi usurari legati anche alla stipula di polizze legate al contratto e il secondo la richiesta di rimborso dei costi di istruttoria in quanto era avvenuta l’estinzione anticipata del mutuo.

Nel primo caso l’arbitro non ha riscontrato la presenza di violazione della normativa usuraria, nel secondo invece ha accolto le richieste del ricorrente.

Il collegio ritiene dunque applicabile una norma del codice consumatori anche ai crediti immobiliari: “la previsione dell'art. 125 sexies TUB” scrivono nella decisione, “deve ritenersi applicabile anche alle ipotesi di mutuo fondiario come nella specie.

La normativa

Più nel dettaglio, il Collegio rileva come a fronte dell'art. 122 lett. f) TUB che esclude l'applicazione della disciplina del Capo II del Titolo VI (sul credito ai consumatori) ai "finanziamenti garantiti da ipoteca su beni immobili", l'art. 120 noviesdecies TUB dispone che ai contratti di credito immobiliare ai consumatori si applica, fra gli altri, anche l'art. 125 sexies, comma 1, TUB, ai sensi del quale, come è noto, "il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore.

In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto".

Il collegio di Bari poi equipara chi stipula un mutuo a un consumatore rendendo di fatto applicabile la normativa del condice del consumo: “Nemmeno può dubitarsi della qualifica di consumatore - come definito dall’art. 120 quinquies, comma 1, lett. b), TUB - in capo al ricorrente.

Trattasi, infatti, di persona fisica che ha contratto il mutuo per scopi estranei alla sua attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta. Parte del finanziamento in contestazione infatti era stato utilizzato per estinguere un precedente contratto di prestito dietro cessione del quinto della pensione. Né d’altro canto tale qualità è contestata dall’intermediario convenuto”.

Fissato questo criterio i giudici fanno un passaggio successivo ed applicano al contratto di mutuo quello stablito dalla corte di giustizia UE per un contratto di consumatore.

Utilizzando i criteri della giurisprudenza europea per fissare i criteri di rimborso: “ Nel presupposto, quindi, che i costi di cui si chiede il rimborso siano relativi ad attività svolte precedentemente alla conclusione del contratto (trattandosi di spese di istruttoria) e dunque qualificabili come up front, il Collegio è chiamato a verificare se debba trovare applicazione nella specie l’orientamento emerso in sede di credito ai consumatori.

Nella sopracitata sentenza la CGUE ha statuito che art. 16, par. 1, della Direttiva 2008/48/CE deve essere interpretato nel senso che “il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”.

Dunque, tutti i costi del credito, correlati o non alla durata residua del contratto, sono riducibili nel caso di estinzione anticipata del finanziamento”.

In conclusione quindi: “il Collegio ritiene che la domanda subordinata di rimborso delle spese di istruttoria per effetto dell'estinzione anticipata del mutuo fondiario vada accolta e che pertanto i predetti costi vadano rimborsati al ricorrente secondo il criterio della curva degli interessi e non con il criterio pro rata temporis invocato dal cliente”.

23 March 2021 di

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