Mutuo: a chi spetta la detrazione in caso di divorzio

In queste settimane in molti sono alle prese con la dichiarazione dei redditi e la verifica delle voci legate ai vari oneri su cui il fisco riconosce sconti fiscali. Una delle voci più utilizzata e quella legata agli interessi passivi legati al mutuo per l’acquisto della prima casa. È riconosciuto uno sconto del 19% sugli interessi pagati da chi risulta essere proprietario e intestatario del mutuo.

Sul tema arrivano molti quesiti vediamo di ricapitolare cosa succede al destino dello sgravio se subentra una modifica nell’intestazione del mutuo legati a fatti della vita come una separazione, un divorzio o una successione.

L'accollo

Intanto l’istituto a cui spesso si ricorre è l’accollo, lo schema contrattuale che vede il passaggio di testimone, davanti a un notaio, da un soggetto a un altro intestatario del mutuo. L’Agenzia delle Entrate ha fornito una guida tematica agli interessi passivi raccogliendo tutte le risposte ufficiali di prassi emanate nel corso degli anni.

In caso di separazione e divorzio cosa succede al mutuo e alla detrazione? Gli interessi passivi sul mutuo ipotecario, si legge nella guida dell’Agenzia, stipulato per l’acquisto dell’abitazione principale da entrambi i coniugi comproprietari dell’immobile possono essere detratti interamente dal coniuge che, a seguito di separazione legale per effetto dell’atto di trasferimento di diritti immobiliari in esecuzione di decreto di omologazione di separazione consensuale tra coniugi, è diventato proprietario esclusivo dell’immobile e si è accollato, secondo lo schema del c.d. accollo interno, le residue rate di mutuo, ancorché non sia intervenuta alcuna modifica del contratto di mutuo che continua a risultare cointestato ad entrambi i coniugi (quindi, anche se l’accollo del mutuo non ha rilevanza esterna).

La detrazione, chiarisce l’Agenzia delle entrate, spetta a condizione che:

  • l’accollo risulti formalizzato in un atto pubblico (ad esempio, nell’atto pubblico di trasferimento dell’immobile) o in una scrittura privata autenticata;
  • le quietanze relative al pagamento degli interessi siano integrate dall’attestazione che l’intero onere è stato sostenuto dal coniuge proprietario anche per la quota riferita all’ex coniuge.

Altro caso quello dell’assegnazione della casa a uno dei due coniugi ma il mutuo è intestato all’altro anche se a pagare è il primo coniuge. Nel caso, dice il Fisco, in cui con la sentenza di separazione siano assegnati al marito l’unità immobiliare e relativa pertinenza precedentemente di proprietà dell’ex moglie sui quali grava un mutuo ipotecario intestato a quest’ultima (detti immobili continuano ad essere l’abitazione principale dell’ex moglie e dei figli) e qualora nella sentenza di separazione risulti in capo al marito, nuovo proprietario degli immobili, l’obbligo di assolvere il debito relativo al mutuo contratto per l’acquisto dell’abitazione, lo stesso può detrarre gli interessi, anche se il mutuo è intestato all’altro coniuge, sempreché nei suoi confronti ricorrano le condizioni previste dalla norma per fruire del beneficio, e che:

  • l’accollo risulti formalizzato in un atto pubblico o in una scrittura privata autenticata;
  • le quietanze relative al pagamento degli interessi siano integrate dall’attestazione che l’intero onere è stato sostenuto dal coniuge attuale proprietario.

Si ricorda, precisa ancora l’Agenzia, che il coniuge separato rientra tra i familiari, finché non interviene la sentenza di divorzio; nel qual caso la detrazione spetta solo se nell’immobile dimorino i figli.

4 June 2024 di

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