Mutui in valuta estera senza brutte sorprese
Sentenza della corte di giustizia a favore dei consumatori
Consumatori più tutelati nel caso di mutui espressi in valuta estera con il rimborso in euro. Nel caso in cui il contratto di mutuo contenga una clausola di esecuzione forzata, nel caso di mancato rimborso correlata al mutuo espresso in valuta estera, quest’ultima è da considerarsi abusiva perché non protegge (meglio limita) dal rischio di cambio per il consumatore/cliente.
L’arma in più per i consumatori è fornita dalla corte di giustizia europea che il 26 giugno ha depositato una sentenza (causa c-407/18) che amplia la tutela del consumatore. La corte ha riconosciuto una sospensione degli effetti dell’esecuzione forzata mettendo, in questo modo, al riparo dai cambi di valore della valuta.
La sentenza ha preso in esame la normativa applicata in Slovenia. Può avere riflessi sui comportamenti italiani? In parte sì. Di fronte alla corte di giustizia Ue arrivano casi da tutti i paesi dell’Unione europea e sono sottoposti al giudizio della corte le normative europee che rispettano i principi internazionali a cui i singoli stati devono attenersi. Hanno, dunque, un valore interpretativo e di precedente, anche se non esaminano direttamente la norma italiana, che può essere valutato dal giudice nazionale in casi simili; hanno quindi, in buona sostanza, una autorevolezza e un peso in caso di contrasti simili che avvengano in contenziosi interni.
Tornando alla vicenda, una coppia slovena aveva stipulato un contratto di mutuo ipotecario, con atto notarile, per l’acquisto di una casa. Il credito era stato emesso nella valuta di franchi svizzeri e il rimborso, invece, doveva avvenire mensilmente in euro. La coppia non aveva adempiuto al pagamento delle rate e quindi la banca si era rivolta al giudice per l’esecuzione forzata. In primo grado i giudici avevano dato ragione alla banca dando il via all’esecuzione forzata dell’immobile. In secondo grado, invece, i giudici si sono rivolti alla corte di giustizia Ue per avere un parere vincolante sulla abusività o meno della clausola.
I giudici di Strasburgo (sede della corte) scrivono che l’esecuzione contrasta con la direttiva europea di tutela dei consumatori (direttiva 93/13): “alla luce del principio di effettività, nel senso che essa osta a una normativa nazionale, quale quella di cui trattasi nel procedimento principale, in forza della quale il giudice nazionale investito di una domanda di esecuzione forzata di un contratto di mutuo ipotecario, stipulato tra un professionista e un consumatore sotto forma di atto notarile direttamente esecutivo, non dispone della possibilità di verificare, su istanza del consumatore o d’ufficio, se le clausole contenute in un simile atto abbiano carattere abusivo ai sensi di tale direttiva e, su tale base, di sospendere l’esecuzione forzata richiesta”.
Cosa vuol dire? Che in questo caso il credito espresso in valuta estera con il rimborso in euro è considerato una clausola abusiva perché comporta un rischio di cambio per il consumatore/cliente. Il giudice dunque è chiamato ad accertare l’abusività della clausola e a sospendere la conseguenza della clausola stessa, in questo caso l’esecuzione forzata sul bene.
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