Mutui e usura, meglio chiarire
Tempo fa ci siamo occupati dei casi di usura bancaria nei tassi applicati ai mutui, cercando di capire a quali sentenze i contraenti il finanziamento potessero appellarsi per far valere i propri diritti. Pare però che gli ultimi sviluppi sul tema non siano stati del tutto positivi per i mutuatari.
Le sentenze della Cassazione e la legge anti usura tutelano il mutuatario dall’usura preventiva o successiva, il che significa che quando si stipula un finanziamento esiste un tasso massimo di interesse che gli istituti di credito non devono superare. Pena, appunto, il poter essere accusate di usura. Tale tasso da non superare è composto dalla soglia fissata ogni tre mesi da Banca d’Italia più uno spread aggiuntivo, e si calcola considerando anche gli oneri di mora per ritardati pagamenti, le commissioni di istruttoria e simili. Se anche tale soglia fosse superata successivamente alla firma del contratto, secondo la Cassazione, la banca sarebbe ugualmente colpevole, e il mutuatario potrà vedersi azzerare gli interessi da pagare da quel momento in poi, con il solo obbligo di rimborsare il capitale.
Tuttavia, alcune ultime sentenze della Cassazione hanno fatto segnare un punto a favore delle banche nella questione del calcolo dei tassi usurari. Una su tutte: secondo il Tribunale di Napoli (sentenza 5949/2014) non è definito da alcuna norma che il tasso di mora debba essere sommato aritmeticamente a quello degli interessi corrispettivi ma, al contrario, il solo obbligo è che interessi e mora, sommati, non eccedano la soglia di usura. Il malcapitato querelante si è così trovato ad accusare la banca di volergli imporre tassi di interesse del 6,75% aggiunti ad una mora dell’8,75% per il ritardato pagamento (a fronte di un tasso di usura dell’8,8%). La banca ha però avuto ragione in quanto si è stabilito che, a causa del mancato pagamento, al contraente sarebbe stato chiesto il tasso di mora in sostituzione (e non in aggiunta) a quello pattuito, cioè un tasso al limite dell’usura ma non oltre.
Perché si è potuto emettere una sentenza del genere? Perché secondo il tribunale, le istruzioni date da Banca d’Italia agli istituti di credito permettono di non conteggiare, nel confronto tra tasso di interesse e soglia di usura, né i tassi di mora, né le commissioni, stabilendo solo, genericamente, che la somma tra tutti questi oneri non debba superare, appunto, la soglia di usura. Questa medaglia ha due facce: una negativa (e cioè che il querelante in questo caso ha dovuto sborsare tutti gli interessi arretrati); una positiva, e cioè che da oggi in poi ci si potrà appellare a questa sentenza in caso di ritardo nei pagamenti, chiedendo che il tasso di mora venga usato in sostituzione e non in aggiunta al tasso di interesse del mutuo.
Dato che la situazione - tra istruzioni della Banca d’Italia, sentenze, leggi e posizioni delle singole banche - non è molto chiara ed è facilmente manipolabile, il consiglio è di chiedere nero su bianco, in sede di stipula del mutuo, che la banca espliciti quale sarà l’interesse applicato in caso di mora, in modo che non si crei nessun malinteso.
19 May 2014 di Floriana Liuni
Floriana Liuni
22/04/2016, 10:18:10
silvio torcolacci
18/04/2016, 14:10:56
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