Mutui e divorzio
1 lug 2014 | 3 min di lettura | Pubblicato da Redazione M.
Due cuori e una capanna, è il caso di dire, anche e soprattutto se c’è di mezzo un mutuo. Per comprare casa con un finanziamento, infatti, le condizioni possono variare molto da coppia a coppia, e soprattutto in caso di divorzio o di separazione bisogna fare i conti con una serie di possibilità che possono verificarsi.
Il trauma più pesante che una coppia deve attraversare è ovviamente la fine del rapporto, che porta con sé conseguenze anche economiche dal punto di vista del pagamento del mutuo eventualmente acceso al momento di mettere su casa. Secondo l’Istat, in Italia nel 2012 le separazioni sono state oltre 88 mila (-0,6% rispetto al 2011) e i divorzi oltre 51 mila (-4,6% annuo). Tra coloro che non vivono più nella casa coniugale, secondo una ricerca che Immobiliare.it ha commissionato a Demoskopea, 227 mila continuano a pagare comunque il mutuo, aggiungendo questo disagio agli altri, di natura finanziaria, che la separazione dal coniuge porta con sé. Peggio ancora si trova chi tenta di stipulare un mutuo nuovo dopo il divorzio: oltre la metà delle domande in questi casi viene respinta, perché la stabilità familiare e il poter contare, eventualmente, su un altro stipendio, sono considerate garanzie agli occhi degli istituti di credito, che tendono invece a negare finanziamenti ai neo-single.
Quindi: chi paga il mutuo quando la coppia scoppia? Dipende, ovviamente, dalle caratteristiche del mutuo stesso al momento della sua stipula. In caso tanto il finanziamento quanto la proprietà della casa fossero cointestate, il pagamento delle rate spetta ad entrambi i cointestatari in ragione della quota di partecipazione di ciascuno nel mutuo stesso. La fine della relazione tra i cointestatari non ha effetto sul mutuo, che deve continuare ad essere pagato da entrambi; ma è proprio questa la ragione per cui il coniuge che va via di casa difficilmente riuscirà ad accedere ad un altro finanziamento, mentre quello in atto è ancora da estinguere. Nel caso in cui il coniuge che si trasferisce altrove non voglia più avere nulla a che fare con la casa acquistata insieme all’ex consorte, il solo modo per lui di liberarsi dal mutuo è vendere la propria quota di proprietà al cointestatario – fermo restando che tale manovra sia approvata dalla banca erogatrice del mutuo, alla quale spetta l’ultima parola sulle garanzie offerte dal coniuge restante -, il quale in questo modo si prenderà l’onere dell’intero pagamento. Non solo: ma si dovrà anche impegnare a rimborsare la metà delle rate versate fino a quel momento al coniuge che abbandona il mutuo, oppure risarcirlo in un altro modo concordato tra le parti. In caso l’ex coniuge non possa permettersi l’acquisto di tale quota della casa, non resterà che mettere in vendita l’intero immobile (che però risulterà gravato dal mutuo).
Cosa accade, invece, alla detrazione degli interessi passivi dalla dichiarazione dei redditi? Nel caso in cui i due coniugi si separino, ma non divorzino, e continuino a pagare congiuntamente le rate del mutuo, nulla cambia: la detrazione spetta a ciascuno secondo la propria quota, e, finché non intervenga la sentenza di divorzio, continua a valere la regola per cui se uno dei due coniugi è fiscalmente a carico dell’altro, quest’ultimo può detrarre il 100% degli interessi. In caso di divorzio, invece, il diritto a detrarre gli interessi spetta al coniuge che si è trasferito altrove solo in presenza di figli o di altri stretti familiari che abbiano la loro dimora abituale nell’ex-casa coniugale.
1 July 2014 di Floriana Liuni
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