Mutui Cdp ed esenzioni
10 ago 2016 | 3 min di lettura | Pubblicato da Floriana L.
I mutui di giovani coppie, famiglie numerose, o con portatori di disabilità devono essere esenti da imposta di bollo, di registro e dalle imposte aggiuntive. E’ questa la misura comunicata con la risoluzione 61/E del 25 luglio 2016 dell’Agenzia delle Entrate, che di fatto estende ad alcune categorie di clienti, meritevoli di tutela, i vantaggi fiscali che sono già applicati alle banche intermediarie grazie ad accordi con istituzioni quali Cassa Depositi e Prestiti e Banca Europea degli Investimenti.
In particolare, secondo quanto deciso dall’Agenzia delle Entrate, l’esenzione da bollo, imposta di registro e imposte indirette – già prevista per i finanziamenti a favore delle banche da parte di Cassa Depositi e Prestiti grazie dl 269/2003, per facilitare l’erogazione di credito agevolato per l’acquisto o la ristrutturazione della prima casa – si deve applicare a cascata sia al momento dell’erogazione dei liquidi da Cdp alle banche, sia nel passaggio dalle banche ai clienti. La motivazione è che il ruolo della banca, essendo appunto di intermediario, non deve ostacolare l’arrivo del credito agevolato, intatto, nelle mani di quelle categorie “protette” che ne facciano richiesta. Una buona notizia.
La convenzione di cui si parla è stata stipulata il 20 novembre 2013 tra l’Abi e la Cassa Depositi e Prestiti (qui l’elenco delle banche aderenti) per stabilire le linee guida dell’erogazione da parte di Cdp di finanziamenti necessari ai mutui agevolati, tra le quali spicca l’esenzione fiscale dalle imposte sopra elencate. Secondo l’Agenzia delle Entrate, tale esenzione va applicata anche ai clienti finali, “tenuto conto che negli atti di mutuo: 1) si fa esplicito riferimento alla circostanza per cui la provvista è stata acquisita dalla Banca presso la Cdp; 2) è prevista la cessione in garanzia a favore della Cdp di tutti i crediti nascenti dal contratto di mutuo stipulato e vantati dalla banca nei confronti dei mutuatari”.
Quindi “l’utilizzo della provvista di cui al plafond casa deve portare ad un miglioramento delle condizioni finanziarie offerte ai beneficiari (cioè i mutuatari) rispetto a quelle normalmente praticate dal relativo contraente il finanziamento (cioè la banca)”. Inoltre, in tutti i contratti di mutuo,”dovrà essere data informativa ai beneficiari del vantaggio loro riconosciuto in termini di riduzione del tasso annuo nominale…”. Nel contratto di mutuo agevolato, in altre parole, vanno quindi specificate le esenzioni, e il fatto “che l’operazione è stata realizzata utilizzando la provvista messa a disposizione da Cdp”. Fermo restando, specifica il documento, che l’erogazione da parte della banca può avvenire solo nel momento in cui la banca stessa abbia ricevuto i fondi corrispondenti da Cassa Depositi e Prestiti, dato che per questo tipo di finanziamenti la banca non utilizza fondi propri.
Nel documento dell’Agenzia delle Entrate si specifica infine che vanno estesi ai beneficiari finali del mutuo anche le agevolazioni spettanti per i contratti di finanziamento stipulati dalle banche con fondi della Banca Europea per gli investimenti (BEI), “in considerazione dello stretto collegamento che sussiste tra il contratto principale di finanziamento, stipulato tra la BEI e la banca intermediaria e quello posto tra quest’ultima e il beneficiario finale del prestito”.
10 August 2016 di Floriana Liuni
Floriana Liuni
22/11/2024, 13:39:05
Valerio Tunesi
22/11/2024, 13:39:04
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