Moratoria mutui, come funziona.
È stato stretto, come anticipavamo, lo scorso 31 marzo l’accordo tra Abi e associazioni dei consumatori per le condizioni della moratoria che, dal primo aprile, consente di sospendere le rate di mutui e prestiti per famiglie e imprese. Peccato, però, che il risultato sia stato meno entusiasmante degli annunci.
Invece della possibilità di sospendere il pagamento della quota capitale del finanziamento (ma non degli interessi) per tre anni, fino al 2017, come definito dalla stessa legge di stabilità 2015, tale possibilità è stata infatti concordata solo per un massimo di 12 mesi. Lasciando l’amaro in bocca a chi, su questa sospensione, contava per poter magari rimettersi in carreggiata con le finanze familiari o aziendali prima di poter ricominciare serenamente a pagare il dovuto.
Nel dettaglio, per quanto riguarda i mutui destinati alle famiglie, dallo scorso 1 aprile l’accordo tra Abi e associazioni (Acu, Adiconsum, Adoc, Cittadinanzattiva, Confconsumatori, Lega Consumatori, Movimento Consumatori, Movimento difesa del cittadino e Unione nazionale consumatori) dà la possibilità di sospendere il pagamento delle rate di finanziamenti per l’acquisto della prima casa, della durata di oltre 24 mesi, per un anno al massimo, e una volta sola, nell’arco del triennio che va dal 2015 al 2017.
Condizione per poter richiedere la sospensione del mutuo è che uno degli intestatari abbia perso il lavoro o abbia subito una riduzione di orario per almeno 30 giorni, oppure che siano insorte condizioni di non autosufficienza, anche a seguito di decesso di un elemento importante per le finanze familiari. Questo per evitare che la moratoria si cumuli con le agevolazioni del Fondo di Garanzia, di cui abbiamo più volte parlato in passato.
Ulteriore restrizione rispetto alla versione annunciata con la legge di stabilità è rappresentata dal fatto che chi ha già usufruito di una sospensione in passato, e da non meno di due anni, per lo stesso finanziamento potrà soltanto richiedere un’agevolazione che porti la durata cumulativa delle sospensioni a 12 mesi. In altre parole, chi in passato ha usufruito di una sospensione di sei mesi delle rate, dal primo aprile 2015 potrà richiederne un’altra di non più di altri sei mesi. Chi ha già usufruito di una sospensione di 12 mesi, invece, non potrà più fare altre richieste in questo senso. La sospensione riguarda anche le eventuali rate scadute da massimo 90 giorni precedenti alla data della richiesta; ma se esistono rate scadute da oltre 90 giorni non si ha più il diritto di richiedere la sospensione.
Non potrà chiedere la sospensione nemmeno chi fruisce di agevolazioni pubbliche, è coperto da assicurazione sul rischio o aderisce ad un piano di cessione del quinto dello stipendio o della pensione.
Quanto agli interessi, questi verranno calcolati su tutto il debito residuo e saranno da pagare alle scadenze già concordate, senza sconti, per garantire alle banche il rientro almeno degli interessi. A garanzia delle banche, nel caso della moratoria dei mutui per le imprese, anche la possibilità di accedere alla sospensione solo per quelle società che saranno in grado di presentare un piano di rientro del debito dimostrabile, da intraprendere dopo il periodo di sospensione.
La richiesta di sospensione va presentata in banca: una risposta (positiva o negativa) deve arrivare entro i 20 giorni lavorativi.
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