Lavori di ristrutturazione, occhio alla comunicazione data all’Enea
23 giu 2020 | 3 min di lettura | Pubblicato da Cristina B.
Bisogna trasmettere le informazioni entro 90 giorni dalla fine dei lavori
Un tassello fondamentale per la strada delle agevolazioni fiscali, legate alla ristrutturazione di casa, è quello dell’invio delle comunicazioni all’Enea (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie l’energia e lo sviluppo sostenibile). L’obbligo, inserito nella legge di bilancio 2018, è quanto mai tornato di attualità, considerando l’avvicinarsi della maxi campagna di ristrutturazione introdotta con il decreto Rilancio (dl 34/20) che ha previsto bonus fiscali per l’efficientamento energetico fino al 110%.
Tornando all’adempimento dell’invio dati, si sostanzia nell’invio attraverso dei moduli nell’area indicata sul sito, previa registrazione. Occorre tenere a mente il lasso di tempo concesso per completare la pratica: 90 giorni. Ma da quando? La decorrenza parte dal collaudo dei lavori. In particolare, per il 2020, per gli interventi la cui data di fine lavori è compresa tra il primo gennaio 2020 e il 25 marzo 2020, i 90 giorni per l’invio decorrono dal 25 marzo 2020, data di attivazione del nuovo sito.
È obbligatorio, dunque, trasmettere ad Enea le informazioni legate alle ristrutturazioni edilizie, così come già era previsto per le ristrutturazioni di efficientamento energetico. Andando sul sito Enea è possibile scaricare la modulistica e l’elenco dei documenti necessari (https://www.enea.it/it/cittadini/Informazioni\-sugli\-Ecobonus\-per\-efficienza\-energetica).
Da tenere in considerazione, come detto in precedenza, è il termine: entro 90 giorni dalla fine dei lavori è necessario trasmettere on line attraverso il sito e il canale dedicato da Enea i dati sui lavori compiuti. I 90 giorni decorrono dalla fine del collaudo e se ci si dimentica, comunque, niente paura, perché è possibile sanare la violazione con una trasmissione tardiva.
Sul sito, Enea precisa che debbono essere inviati i dati relativi agli interventi che accedono alle detrazioni fiscali per ecobonus, bonus facciate e bonus casa. In particolare:
- i dati relativi alle riqualificazioni energetiche del patrimonio edilizio esistente (incentivi del 50%, 65%, 70%, 75%, 80%, 85%) e i dati per il “bonus facciate” (incentivi del 90%) devono essere inseriti cliccando sulla sezione ECOBONUS;
- i dati per gli interventi di risparmio energetico e utilizzo di fonti rinnovabili che usufruiscono del bonus casa, ovvero delle detrazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie devono essere inseriti cliccando sulla sezione BONUS CASA.
Nella guida, a disposizione degli utenti, è riportata una tabella con l’elenco degli interventi per cui è obbligatorio l’invio dei dati:
Strutture edilizie:
- riduzione della trasmittanza termica delle pareti verticali che delimitano gli ambienti riscaldati dall’esterno, dai vani freddi e dal terreno;
- riduzione delle trasmittanze termiche delle strutture opache orizzontali e inclinate (coperture) che delimitano gli ambienti riscaldati dall’esterno e dai vani freddi;
- riduzione della trasmittanza termica dei pavimenti che delimitano gli ambienti riscaldati dall’esterno, dai vani freddi e dal terreno.
Infissi:
- riduzione della trasmittanza termica dei serramenti comprensivi di infissi che delimitano gli ambienti riscaldati dall’ esterno e dai vani freddi.
Impianti tecnologici:
- installazione di collettori solari (solare termico) per la produzione di acqua calda sanitaria e/o il riscaldamento degli ambienti;
- sostituzione di generatori di calore con caldaie a condensazione per il riscaldamento degli ambienti (con o senza produzione di acqua calda sanitaria) o per la sola produzione di acqua calda sanitaria per una pluralità di utenze ed eventuale adeguamento dell’impianto;
- sostituzione di generatori con generatori di calore ad aria a condensazione ed eventuale adeguamento dell’impianto;
- pompe di calore per climatizzazione degli ambienti ed eventuale adeguamento dell’impianto;
- sistemi ibridi (caldaia a condensazione e pompa di calore) ed eventuale adeguamento dell’impianto;
- microcogeneratori (Pe<50kWe);
- scaldacqua a pompa di calore;
- generatori di calore a biomassa;
- installazione di sistemi di contabilizzazione del calore negli impianti centralizzati per una pluralità di utenze;
- installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo (limitatamente ai sistemi di accumulo i dati vanno trasmessi per gli interventi con data di fine lavori a partire dal 01/01/2019);
- teleriscaldamento;
installazione di sistemi di termoregolazione e building automation.
23 June 2020 di Cristina Bartelli
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