La casa al minore si acquista dal notaio
Compravendite immobiliari, accettazione di un’eredità, mutui o donazioni fino ad oggi se una parte era un minore (o interdetto o inabilitato) la procedura era complessa, bisognava richiedere il via libera anche al giudice tutelare. Ora si cambia e basterà andare dal notaio, con qualche accortezza documentale in più ma proprio come se fosse una compravendita tra maggiorenni.
La novità
Dal 28 febbraio i procedimenti di volontaria giurisdizione (così si chiamano le procedure che coinvolgono una delle parti come minore, interdetto o inabilitato) non avranno bisogno del giudice ma si potranno svolgere davanti al notaio a cui, in quanto pubblico ufficiale, è riconosciuta la possibilità di essere garante sull’imparzialità e terzietà nel rilascio delle autorizzazioni per la stipula di documenti atti pubblici e delle scritture autenticate nei quali una delle due parti sia un minore, un interdetto, un inabilitato o un soggetto che si avvale dell’amministratore di sostegno.
Gli atti in particolar modo riguardano le compravendite immobiliare, accettare un’eredità, donazioni, intervenire nella stipula di un mutuo o atti che hanno ad oggetto i beni ereditari.
Prima della riforma
Fino alla riforma, la cosiddetta volontaria giurisdizione concerneva attività per le quali l’autorità giudiziaria era chiamata a svolgere una funzione di amministratore di interessi individuali per prevenire una loro lesione. L’esempio è quello dell’acquisto di un immobile da parte di un minore, in questo caso non era sufficiente la volontà dei genitori per procedere all’acquisto e all’intestazione, ma occorreva richiedere con istanza al giudice di pronunciarsi con un decreto di autorizzazione verificando che dalla compravendita non si arrecasse pregiudizio alla parte minorenne.
I genitori non possono compiere atti di straordinaria amministrazione nell’interesse del figlio, se non con l’autorizzazione del giudice tutelare, il quale valuta la necessità o utilità del figlio minore o nascituro. In particolare, deve essere richiesta tale autorizzazione per vendere o ipotecare beni del figlio, accettare o rinunziare ad eredità, accettare donazioni, stipulare mutui, effettuare transazioni e compromessi, riscuotere capitali, ecc.
Possibilità di scegliere
La riforma, dunque, interviene su queste disposizioni. L’entrata in vigore è stata anticipata dal 30 giugno 2023 al 28 febbraio per snellire i tempi della giustizia, creando così “doppio binario”. Ciò vuol dire che il procedimento tradizionale, rivolgersi al tribunale, rimane; è consentito alle parti di scegliere se rivolgersi all’autorità giudiziaria o al notaio incaricato della stipula dell’atto.
In questo ultimo caso, evidenzia il consiglio nazionale del notariato in una nota, “si offre il vantaggio di una maggiore snellezza e velocità nel rilascio delle autorizzazioni, nel rispetto degli interessi superiori sia di una categoria fragile (minori ed incapaci) che di una materia complessa, quale quella dei beni ereditari”.
Se ci si rivolge al notaio
Ecco come funzionerà la procedura dal notaio:
- Il notaio rogante rilascia l’autorizzazione, verificando la necessità o l’utilità evidente dell’atto di straordinaria amministrazione nell’interesse della persona sottoposta a misura di protezione ovvero in relazione ai beni ereditari e determina le cautele necessarie per il reimpiego delle somme riscosse dall’incapace in dipendenza all’atto autorizzato.
- Il notaio comunica l'autorizzazione alla Cancelleria del Tribunale e al Pubblico Ministero presso il tribunale che sarebbe stato competente a emettere il provvedimento.
- L’autorizzazione rilasciata dal notaio acquista efficacia dopo 20 giorni dalle comunicazioni al Tribunale e al Pubblico Ministero, senza che sia stato proposto reclamo.
L’autorizzazione può essere rilasciata solo dal «notaio rogante». Un notaio non può stipulare l’atto in base all’autorizzazione rilasciata da un altro notaio.
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