Interessi passivi mutuo: la pandemia non fa perdere la detrazione
Molti quesiti sono arrivati al blog chiedendo informazioni sulle sospensioni Covid e le decorrenze stabilite dalla legge per il trasferimento della residenza nell’abitazione principale, al fine di non perdere il diritto alla detrazione degli interessi passivi sui mutui. Sul punto, l’Agenzia delle Entrate torna a fornire chiarimenti ufficiali, non rientrando l’obbligo annuale di trasferimento della residenza in quegli eventi che per legge erano stati sospesi dalla pandemia (come l’imposta di registro e i benefici prima casa).
Ci torna con la circolare 24/22 e precisa che lo stop si calcola decorso un anno dalla data del rogito maggiorato del tempo di sospensione previsto dai diversi provvedimenti normativi che hanno prorogato il termine. Inoltre la valutazione può essere fatta caso per caso.
I paletti per usufruire degli interessi passivi
Nella circolare 24/22 l’Agenzia, innanzitutto, precisa i punti per i quali spetta la detrazione del 19% sugli interessi passivi, versati per il mutuo prima casa. La detrazione spetta solo per il periodo in cui l’immobile è utilizzato come abitazione principale. Il diritto alla detrazione viene meno a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui l’immobile non è più̀ utilizzato come abitazione principale, chiarisce il Fisco. Se il contribuente torna ad adibire l’immobile ad abitazione principale, in relazione alle rate pagate a decorrere da tale momento, può fruire nuovamente della detrazione.
Covid e interessi passivi
Nella circolare prima condizione di interesse è che la pandemia è riconosciuta come causa di forza maggiore. “L’emergenza epidemiologica da COVID-19 è riconducibile ad una causa di forza maggiore che può impedire il rispetto del termine di decadenza per il trasferimento della residenza”, scrive a chiare lettere l’Agenzia delle Entrate nella sua circolare.
“Tenuto conto”, riconosce la circolare, “che la destinazione dell’immobile a dimora abituale deve essere effettiva e richiede l’espletamento di attività (ad esempio, trasloco mobili, acquisto mobili, spostamento di persone) rese difficoltose per effetto dei divieti e dei blocchi agli spostamenti delle persone imposti da specifici provvedimenti normativi a rilevanza nazionale (come ad esempio quelli imposti dal 23 febbraio al 2 giugno 2020 - in base ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio e 9 marzo 2020, attuativi del decreto- legge 23 febbraio 2020, n. 6, nonché́ del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n. 74), che hanno impedito o rallentato le attività̀ propedeutiche alla destinazione dell'immobile a dimora abituale,” il contribuente può fruire della detrazione degli interessi passivi del mutuo, a condizione che l'immobile sia adibito a dimora abituale entro un tempo pari a un anno dal rogito, maggiorato del periodo corrispondente alla durata della causa di forza maggiore, previsto nei predetti provvedimenti.
Nelle ulteriori ipotesi di limitazione agli spostamenti, aggiunge il Fisco, previste da provvedimenti non uniformi sul territorio nazionale, la sussistenza della causa di forza maggiore va rimessa ad una valutazione caso per caso.
Tale principio può ritenersi valido per tutti i termini previsti, a pena di decadenza, per il trasferimento della dimora abituale ai fini della fruizione delle detrazioni per interessi passivi per mutui ipotecari per l’abitazione principale.
L’eccezione
Questi termini però non sono da ritenere sovrapponibili a quelli sospesi per le eventuali decadenze delle agevolazioni prima casa, di cui ci siamo occupati più volte in precedenze, come l’applicazione della aliquota agevolata dell’imposta di registro. In quel caso l’amministrazione ha più volte ricordato che la norma non include i termini di cui all'articolo 15 del Tuir, bensì solo quelli previsti da altre disposizioni agevolative in materia di imposta di registro. Tale disposizione è una norma eccezionale e come tale di stretta interpretazione, non estensibile oltre i casi e i tempi in essa considerati.
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