Cosa si può detrarre dai costi del mutuo
Ecco le detrazioni sul mutuo per il 2019
Chi ha sottoscritto un mutuo per l’acquisto dell’abitazione principale potrà continuare a detrarre gli interessi dalle tasse anche nel 2019? La risposta è affermativa. La manovra di bilancio, pubblicata in Gazzetta Ufficiale lo scorso 31 dicembre (legge n. 145/2018) non ha infatti modificato l’agevolazione fiscale prevista dall’articolo 15 del Testo Unico delle imposte sui redditi. Dopo aver messo in allarme famiglie e imprese, le voci circolate inizialmente su possibili tagli alle detrazioni per finanziarie misure quali la flat tax e il reddito di cittadinanza sono state accantonate dal governo.
Pertanto anche nel 2019 le persone fisiche titolari di un mutuo per abitazione principale potranno scontare il 19% degli interessi corrisposti alla banca nella dichiarazione dei redditi. Il beneficio può essere calcolato su un tetto massimo di 4.000 euro, pertanto l’Irpef che si va a risparmiare può arrivare a 760 euro annui.
Si ricorda che per poter fruire del vantaggio fiscale è necessario che il mutuatario sia anche titolare, in tutto o in parte, dell’immobile acquistato. Ai sensi della legge per “abitazione principale” si intende la casa nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente. Ciò significa che la detrazione è spettante anche a chi acquista con mutuo una casa adibita ad abitazione principale di un familiare (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado).
Alla buona notizia della conferma della detrazione sugli interessi, che vale anche in caso di mutui per ristrutturazione (in questo caso il tetto è però di 2.582,28 euro annui), si aggiunge poi la proroga delle detrazioni per interventi sulla casa nella misura “potenziata” vigente nel 2018.
Come anticipato in questo articolo, il governo ha infatti rinnovato fino al 31 dicembre 2019 gli sconti fiscali per la ristrutturazione (50%, fino a un tetto di spesa di 96 mila euro), per il risparmio energetico (65%), per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici destinati a un immobile ristrutturato (50%, fino a un tetto di 10 mila euro) e per la sistemazione e il rifacimento di giardini e aree verdi (36%, fino a un massimo di 5.000 euro).
Si tratta di misure cumulabili con la detrazione sugli interessi passivi e che pertanto devono essere attentamente valutate da chi ha intenzione di procedere a un rinnovamento della propria abitazione nel corso dell’anno.
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Commenti
Sì, ma c'è sempre un ma. Se sei un professionista ed opti per il nuovo forfettino non puoi più detrarre nulla neanche le somme relative a mutui e/o ristrutturazioni già in essere. È corretto?
RispondiGentile Mario, è corretto quanto lei dice, se il contribuente non ha altri redditi imponibili a Irpef (per esempio redditi da lavoro dipendente o pensione, redditi da immobili non assoggettati a cedolare secca, etc.). Il professionista che, avendo come unica fonte di reddito la propria attività, aderisce al nuovo regime forfetario, come modificato dalla legge n. 145/2018, perde di fatto la detrazione degli interessi sui mutui e delle spese per ristrutturazione edilizia già in essere.
RispondiSalve, la realizzazione di un ascensore in casa per consentire alla madre inferma di salire al piano superiore è detraibile? Il costo è di circa € 7.000. Posso chiedere un prestito alla banca?
RispondiGentile Giuseppe, le confermo che l’installazione di ascensori rientra tra i lavori di manutenzione straordinaria degli immobili che possono fruire della detrazione IRPEF del 50% delle spese sostenute. Per quanto riguarda la seconda domanda, potrà certamente chiedere un prestito a una banca o a una finanziaria, la quale valuterà poi la richiesta secondo le ordinarie procedure.
RispondiBuongiorno, il 26.05.2017 abbiamo acquistato con mutuo la prima casa che abbiamo poi sottoposto a pesanti lavori di manutenzione straordinaria (comprovati da regolare CILA), terminati nel maggio 2019. Il 20 maggio 2019 abbiamo trasferito la residenza, giusti giusti entro i 24 mesi. Quest'anno quindi nel 730-2019/redditi 2018 non abbiamo detratto alcun interesse, lo faremo dal 730 del prossimo anno partendo dal 20.05.2019, corretto?
RispondiIl trasferimento di residenza, cara Erica, deve avvenire entro 18 mesi dalla stipula dell’atto di acquisto altrimenti non si può usufruire delle detrazioni legati ai benefici prima casa; ci sono poi i sei mesi di tempo in caso di ristrutturazione ma non si vanno ad aggiungere ai 18 (18+6=24 come da tuo quesito), bensì si possono sovrapporre. Data la peculiarità del caso mi sentirei di consigliarti di valutare con un professionista e, in caso non ci sia molto da fare, ricorda che c’è una costante giurisprudenza che riconosce peso alla causa di forza maggiore che ha impedito questo trasferimento. Ti cito una delle sentenze più menzionate in questi casi, la 17442/2013. Il giudice ha stabilito che: “il mancato stabilimento nel termine di legge della residenza nel comune ove è ubicato l’immobile acquistato con l’agevolazione prima casa non comporta la decadenza dell’agevolazione qualora tale evento sia dovuto ad una causa di forza maggiore, sopraggiunta in un momento successivo rispetto a quello di stipula dell’atto di acquisto dell’immobile stesso”.
RispondiBuonasera, ho acquistato casa nell'aprile 2017 e ho fatto il cambio di residenza a giugno 2018. E' possibile che io abbia perso l'agevolazione a scaricare gli interessi passivi per tutta la durata del mutuo? Cosa posso fare? Grazie, saluti.
RispondiPer il Fisco, gentile Angela, per ottenere le agevolazioni prima casa è necessario che l’abitazione coincida con il luogo dove l’acquirente ha la propria residenza. Il testo unico delle imposte sui redditi specifica che per la detrazione sugli interessi passivi per il mutuo la residenza deve essere trasferita entro 12 mesi. In questo caso, quindi, si è fuori tempo massimo per la detrazione in questione.
RispondiSalve, vorrei sapere se due persone non sposate comprano una casa intestata ad entrambi, ma il mutuo lo prende solo uno, gli interessi li può scaricare al 100% solo chi ha preso il mutuo?
RispondiBuongiorno, sto facendo una rinegoziazione del mutuo (non la surroga) e volevo chiedere se anche con questa operazione si recuperano gli interessi passivi del mutuo. Grazie.
RispondiGli interessi li può scaricare per il 50% colui che risulta essere intestatario sia della proprietà sia del mutuo, ma solo sulla quota di sua proprietà e quindi nel suo caso 50%.
RispondiNel rinegoziare il mutuo si modificano le condizioni con la banca che lo ha erogato, tra cui anche il tasso di interesse. La detrazione degli interessi passivi è legata alla condizione che il mutuo sia per l’acquisto della prima casa, condizione che permane anche al mutare delle condizioni del contratto di mutuo. Se cambia il valore degli interessi su cui calcolare la rata, cambierà di conseguenza anche l’importo da portare in detrazione, ma comunque questa non viene meno.
RispondiBuonasera, se due persone sposate acquistano al 50% l’immobile adibito ad abitazione principale e il mutuo viene contratto solo da uno dei due, è possibile per il coniuge intestatario del mutuo detrarre il 100% gli interessi passivi? Grazie.
RispondiNo, la detrazione sugli interessi passivi del mutuo è legata ad una doppia condizione: la titolarità della proprietà immobiliare e la titolarità del contratto di mutuo. Si segue la percentuale di proprietà immobiliare e quindi nel caso esposto sarà del 50%.
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