Imu: i comuni battono cassa
9 giu 2020 | 4 min di lettura | Pubblicato da Cristina B.
Prevista per il 16 giugno la scadenza
Emergenza sanitaria o meno, inesorabile la scadenza del 16 giugno per il pagamento dell’acconto Imu aspetta i proprietari di seconde case italiani. Sono pochi i comuni che hanno valutato, considerata la situazione dell’epidemia da Covid-19, di rinviare il versamento. Il motivo? Le casse dei comuni vanno rimpinguate anche con gli incassi dell’Imu che con questa prima tranche di versamenti vedranno risorse per 10 mld di euro. Ma vediamo se e quali novità aspettano i contribuenti.
La legge di bilancio 2020 ha incorporato nell’Imu la quota di Tasi (tassa sui servizi indivisibili), anche se la modifica al momento è solo formale non incidendo sui calcoli. L’aliquota di base è di 0,86 per mille che i comuni possono portare fino al 10,6 per mille o abbassare fino all’azzeramento. L’acconto Imu, dunque sarà calcolato con il 50% di Imu più la Tasi pagata nel 2019. Nell’acconto sarà possibile considerare gli acquisti e le vendite immobiliari, eventualmente, intervenute.
Innanzitutto, l’aliquota sarà costituita dalla somma delle aliquote base di Imu e Tasi per gli immobili diversi dalla prima casa e dunque ipotizzando l’aliquota base pari allo 0,86% quest’ultima sarà costituita dall’aliquota Imu 0,76% e Tasi 0,1%.
Inoltre, segnala Confedilizia, l’associazione della proprietà edilizia, che il limite del 10,6 per mille può, con espressa delibera del consiglio comunale, essere superato dello 0,8 per mille (arrivando così all’11,4 per mille) da quei Comuni che avevano già previsto la maggiorazione della Tasi. Tali Comuni, per gli anni successivi al 2020, possono solo ridurre la maggiorazione anzidetta, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.
Sempre Confedilizia precisa che: “Per l’anno 2020, la prima rata è pari alla metà di quanto versato a titolo di Imu e Tasi per l’anno 2019; il versamento della seconda rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno va eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto che forma parte integrante delle delibere comunali, che dovranno rispettare i 2 seguenti requisiti: primo che siano state adottate entro il 30 giugno e secondo che siano state pubblicate sul sito delle Finanze (www.finanze.it) entro il 28 ottobre”. Restano invariate le scadenze di pagamento dell’imposta in due rate, il 16 giugno per l’acconto e il 16 dicembre per il saldo.
I provvedimenti emanati per l’emergenza sanitaria Covid-19 sono solo intervenuti sull’Imu del settore turistico prorogandone il pagamento; per le altre scadenze, invece, la potestà di rinvio è affidata ai comuni e per questo è necessario interpellare il sito del comune dove si trova l’immobile, sperando in un rinvio. Quest’anno oltre il modello F24 e il bollettino postale è possibile effettuare i versamenti tramite la piattaforma PagoPa.
Novità potranno arrivare per il saldo di dicembre. In quel caso i comuni hanno tempo, come ricordato in precedenza, fino al 28 ottobre prossimo per ritoccare le aliquote dell’imposta. Se non dovessero farcela trovano applicazione i regolamenti e le delibere adottate l’anno precedente. È bene ricordare, inoltre, che per legge l’importo minimo di versamento è fissato in 12 euro anche se i comuni hanno la facoltà di fissare importi più bassi.
Dicevamo che il decreto Rilancio, (dl 34/20) ha previsto l’esenzione Imu per il settore turistico alberghiero. Questo vuol dire che potrà non versare a giugno, chi ha il doppio ruolo di proprietario e gestore di alberghi e pensioni (categoria catastale D2), stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, stabilimenti termali, agriturismo, villaggi turistici, ostelli della gioventù, rifugi di montagna, colonie marine e montane, affittacamere per brevi soggiorni, case e appartamenti per vacanze, bed & breakfast; residence e campeggi. Se la figura di gestore e proprietario non coincide non c’è neanche la proroga e si è quindi chiamati al versamento del dovuto.
Ricordiamo, infine, che sebbene l’Imu non si paga sulla residenza principale, l’esenzione viene meno se l’abitazione principale ricade nelle categorie di lusso. Ci sono poi tutta una serie di casistiche da prendere in considerazione che incidono sul versamento. Ad esempio, se il contribuente possiede due appartamenti adiacenti ma accatastati separatamente e li utilizza come abitazione principale, dovrà scegliere a quale tra i due applicare l’esenzione per la prima casa. Altra situazione da considerare, quella dei componenti del nucleo familiare che hanno dimora abituale e residenza in immobili diversi situati però nello stesso comune. In questo caso, l’esenzione per abitazione principale e pertinenze si applica per uno solo dei due immobili e l’esenzione andrà ad uno solo dei due coniugi. L’esenzione vale anche per le pertinenze dell’abitazione principale ma con il principio di una per ciascuna categoria che siano ad esempio cantina, soffitta o box posto auto o tettoia.
9 June 2020 di Cristina Bartelli
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