Il mutuo vale per il redditometro
Valido per l'accertamento fiscale con il metodo sintetico
Il mutuo vale ai fini del redditometro, ma le rate devono essere scomputate dalla determinazione del reddito. In caso di accertamento fiscale con il metodo sintetico (redditometro) anche un contratto di mutuo può essere utilizzato dal fisco per dimostrare di avere una capacità reddituale maggiore di quella dichiarata e quindi essere chiamati a pagare più tasse anche se da un lato deve essere sottratto il capitale mutuato ma dall’altro devono sommarsi i ratei di mutuo pagati.
Ecco a cosa prestare attenzione se arriva una comunicazione del Fisco.
Il fatto
È quanto è successo a un contribuente che si è visto recapitare una lettera dall’Agenzia delle Entrate che contestava la corrispondenza tra reddito dichiarato e la spesa per l’acquisto di un immobile di oltre 380 mila euro. Per il fisco l’incremento patrimoniale non era compatibile con i redditi dichiarati negli anni di imposta tra 2003 e 2006, oggetto della verifica.
Il contribuente ha deciso di contestare la verifica e ha presentato ricorso davanti alle commissioni tributaria facendo finire la vicenda fino in Cassazione, che ha deciso a sfavore del contribuente e a favore del fisco con l’ordinanza n. 26668/20.
I motivi
Nel ricorso il contribuente dichiara che il Fisco non ha preso in considerazione la documentazione offerta come controprova che dimostrava come una parte del mutuo fosse stato pagato dai genitori. E c’è stato un errore di abbinamento, sempre secondo il contribuente delle fatture con quanto riportato in rogito.
A questa osservazione risponde la Corte di Cassazione che questo rilievo non modifica comunque il senso della decisione perché resta incongruo per il reddito dichiarato anche la restante parte dell’importo. “Infondato” scrivono i giudici, “posto che la motivazione della sentenza impugnata espone il medesimo importo residuale indicato dal ricorrente, attribuendogli la stessa causale”.
Il mutuo come prova a favore
Nel caso dei controlli da redditometro, si può dimostrare che il mutuo è contratto proprio perché non si è in possesso di un capitale tale da consentire l’acquisto dell’immobile e quindi il fatto che i soldi non arrivino da una capacità reddituale elevata rispetto a quanto dichiarato.
«In tema di accertamento cd. sintetico” spiegano i giudici nella sentenza, “la prova contraria a carico del contribuente richiesta dall'art. 38, sesto comma, del dpr. 600 del 1973, può essere assolta mediante la produzione del contratto di mutuo, idoneo a dimostrare la provenienza non reddituale delle somme utilizzate per l'acquisto del bene”.
Capacità contributiva diluita
I giudici, però, precisano il criterio che deve essere seguito nel considerare il mutuo come elemento pro o contro il contribuente “Va, però, precisato che qualora l'ufficio determini sinteticamente il reddito complessivo netto in relazione alla spesa per incrementi patrimoniali” si legge nella sentenza, “ed il contribuente deduca e dimostri che tale spesa sia giustificata dall'accensione di un mutuo ultrannuale, il mutuo medesimo non esclude ma diluisce la capacità contributiva; ne consegue che deve essere detratto dalla spesa accertata (ed imputata a reddito) il capitale mutuato, ma ad essa vanno, invece, aggiunti, per ogni annualità, i ratei di mutuo maturati e versati.
E dunque il mutuo stipulato per l'acquisto di un immobile non esclude, ma diluisce la capacità contributiva, sicché deve essere detratto dalla spesa accertate il capitale mutuato, dovendo invece sommarsi, per ogni annualità, i ratei di mutuo maturato e versati".
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