Freno agli accertamenti sulle esenzioni Imu

Si invita i comuni ad atteggiamenti di cautela

Cautela sull’emissione degli avvisi di accertamento Imu degli anni 2017-2021 da parte dei comuni. L’azione accertatrice sulle esenzioni Imu per l’abitazione dei coniugi potrebbe essere azzerata se la corte costituzionale dichiarasse illegittima la norma che dal 2022 prevede la scelta obbligatoria di una e una sola residenza come prima casa per i coniugi in presenza di altri immobili di proprietà nello stesso comune o in altri.

La disposizione vale per il futuro e anche se l’invio degli avvisi Imu, da parte dei comuni è legittimo, potrebbe essere ridiscusso a breve. Ecco le novità

La norma

Per i coniugi che hanno due abitazioni nello stesso comune o in comuni diversi scatta l’obbligo di individuare un solo immobile come residenza prima casa. È la conseguenza della disposizione introdotta nel decreto fiscale 2021.

L’art. 5-decies del Dl. 146 del 2021, decreto fiscale, modificando il comma 741 dell’articolo 1 della legge n.160 del 2019 (legge di Bilancio 2020), ha stabilito che “Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale o in comuni diversi, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, scelto dai componenti del nucleo familiare”.

La disposizione è stata introdotta per superare l’orientamento della corte di cassazione che applicando le disposizioni in vigore negava il beneficio dell’esenzione a tutti e due i coniugi che si trovavano nella situazione. Quindi la disposizione, ponendo di fatto la scelta su un immobile e uno solo, voleva mettere la parola fine a un comportamento anomalo che ha dato origine a molto contenzioso.

La situazione

Dopo l’entrata in vigore della norma, però, i comuni hanno avviato una campagna di avvisi di accertamento per gli anni 2017-2021, in linea con la precedente interpretazione della Corte di Cassazione. I comuni si sono mossi in buona sostanza, non tenendo conto della novità legislativa.  

Sulla vicenda, poi, è arrivata, di recente anche la Corte costituzionale. Con comunicazione del 24 marzo 2022 ha reso noto di avere sollevato dinanzi a sé stessa la questione di legittimità costituzionale con riferimento alla disposizione di cui all’articolo 13 del dl. 201/11 che disconosce il diritto all’esonero dal versamento dell’imposta municipale propria sulla prima casa se uno dei componenti del nucleo familiare ha fissato la residenza in un comune diverso.

L’interrogazione alla camera

A tornare sull’argomento è stata una interrogazione presentata da Carlo Giacometto, deputato di Forza Italia, in commissione finanze alla camera a cui ha risposto il sottosegretario all’economia Federico Freni. Questi atti parlamentari, sebbene non abbiano valore vincolante o normativo, sono comunque esplicitazione di un parere autorevole espresso dal ministero da un punto di vista tecnico fornendo chiarimenti, specificazioni e anticipazioni di orientamenti normativi futuri.

Nella risposta fornita, dunque, si ricorda che la disposizione sull’obbligo di scelta di una casa come abitazione principale per i coniugi in presenza di altri immobili di proprietà, anche in comuni diversi, non ha valore retroattivo, cioè indietro nel tempo, ma si applica con effetti solo sul futuro, dall’entrata in vigore in avanti.

“A tal proposito”, spiega il ministero dell’economia, “è opportuno evidenziare che la disposizione di cui al dl 146 del 2021 è stata introdotta proprio per escludere, per il futuro, l’incertezza interpretativa ingenerata negli anni pregressi dalla norma originaria e che la portata applicativa della nuova definizione di abitazione principale è stata già oggetto di primi chiarimenti da parte del MEF “.

Il periodo 2017-2021

Nell’interrogazione poi si specifica che per il periodo 2017-2021, oggetto degli accertamenti dei comuni, trova applicazione la disciplina previgente, secondo cui alla luce dell’orientamento ormai consolidato della Corte di Cassazione, “nel caso in cui non è unico il riferimento alla residenza anagrafica e alla dimora abituale del nucleo familiare, l’esenzione non spetta in nessun caso”.

Sulla base di questo indirizzo interpretativo si giustifica, dunque, la notifica di avvisi di accertamento da parte dei Comuni fino all’anno d’imposta 2021.

L’intervento della corte costituzionale

Il ministero però, nella sua risposta fa notare che: “sulla questione si registra un recente intervento della Corte Costituzionale che, come risulta dal comunicato emesso del 24 marzo 2022, ha sollevato davanti a sé stessa la questione di costituzionalità sulla regola generale stabilita dal quarto periodo dell’art. 13 del D.L. n. 201 del 2011”.

I dubbi della corte costituzionale

Nello stesso comunicato si legge che “la Corte dubita della legittimità costituzionale, in relazione agli articoli 3, 31 e 53 Costituzione, del riferimento alla residenza anagrafica e alla dimora abituale non solo del possessore dell’immobile (com’era nella versione originaria dell’IMU) ma anche del suo nucleo familiare. In tal modo, quest’ultimo potrebbe diventare un elemento di ostacolo all’esenzione per ciascun componente della famiglia che abbia residenza anagrafica ed effettiva dimora abituale in un immobile diverso”.

Invito alla cautela ai comuni

Tale impostazione della Corte dovrebbe indurre i comuni ad adottare un atteggiamento di cautela nelle attività di accertamento dell’Imu dovuta per gli anni 2017/2021, tenuto conto che una declaratoria di illegittimità della cennata disposizione da parte della Corte Costituzionale renderebbe illegittima l’azione di recupero dell’imposta posta in essere dai comuni stessi.

26 April 2022 di

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