Euribor e mutui, no ai rimborsi automatici e vicenda alle Sezioni Unite
30 lug 2024 | 4 min di lettura | Pubblicato da Cristina B.
Di recente molto si è discusso circa la possibilità di rimborso in merito alla manipolazione dei tassi Euribor e, a questo riguardo, la parola adesso spetta alla Corte di Cassazione, chiamata a decidere in merito alle decisioni contrastanti cui altri organi sono giunti fino a qui.
Il rinvio di luglio alle Sezioni Unite
La sezione della corte di cassazione chiamata a pronunciarsi nuovamente sull’eventuale nullità delle clausole Euribor e a decidere sui conseguenti rimborsi ha rinviato la questione alle Sezioni Unite, organo che in caso di contrasto di decisione dei giudici mette ordine e compone il contrasto con una decisione che diventa vincolante per i giudici. Nell’ordinanza si chiede in estrema sintesi di indicare se l’alterazione dell’Euribor è tale da annullare le clausole contrattuali per indeterminabilità dell’oggetto o se invece si debba parlare di vizi del consenso.
Nei due quesiti inviati all’esame delle sezioni Unite con ordinanza 19.900 del 19 luglio 2024 si chiede:“se il contratto di mutuo contenente la clausola di determinazione degli interessi parametrata all’indice Euribor costituisca un negozio a valle rispetto all’intesa restrittiva della concorrenza accertata per il periodo dal 29/9/2005 al 30/5/2008 dalla Commissione dell’Unione Europea con decisioni del 4/12/2013 e del 7/12/2016 o se, invece, indipendentemente dalla partecipazione del mutuante a siffatta intesa o dalla sua conoscenza dell’esistenza di tale intesa e dell’intenzione di avvalersi del relativo risultato, tale non sia, mancando il collegamento funzionale tra i due atti, necessario per poter ritenere che il contratto di mutuo costituisca lo sbocco dell’intesa vietata, essenziale a realizzarne e ad attuarne gli effetti”;
In buona sostanza si chiede di accertare la natura del contratto in sé se è nullo perché attuativo di una intesa giudicata restrittiva delle concorrenza o “se l’alterazione dell’Euribor a causa dei fatti illeciti posti in essere da terzi rappresenti una causa di nullità della clausola di determinazione degli interessi di un contratto di mutuo parametrata su tale indice per indeterminabilità dell’oggetto o piuttosto costituisca un elemento astrattamente idoneo ad assumere rilevanza solo nell’ambito del processo di formazione della volontà delle parti, laddove idoneo a determinare nei contraenti una falsa rappresentazione della realtà, ovvero quale fatto produttivo di danni”.
O, al contrario, si debba procedere per caso singolo calato nella singola vicenda contrattuale. La corte di cassazione con una sentenza di maggio n.12007/24 è ritornata sulla vicenda ponendo dei paletti all’interpretazione delle clausole dei contratti di mutui proviamo a vedere assieme cosa hanno detto i giudici aprendo spiragli alle richieste di rimborso dei mutui indicizzati. La manipolazione va provata. Via al contenzioso.
La decisione e i paletti ai ricorsi
La corte argina la totale nullità delle clausole, la esclude considerando che in assenza della conoscenza di pratiche volte a manipolare i tassi stipulati da parti estranee a tali pratiche illecite della concorrenza non si può ritenere la nullità delle specifiche clausole di tali contratti. Bisogna fornire la prova che la determinazione dell’Euribor sia stata oggetto di pratiche illecite di manipolazione e che questa manipolazione abbia raggiunto l’obiettivo alterando effettivamente la situazione in concreto e dello specifico rapporto contrattuale. Dunque non si parla di nullità assoluta ma di nullità parziale da provare.
Il passaggio della sentenza
“Le clausole*d*ei contratti di mutuo che, al fine di determinare la misura di un tasso d’interesse, fanno riferimento all’Euribor” spiega la Cassazione, “possono ritenersi viziate da parziale nullità (originaria o sopravvenuta), per l’impossibilità anche solo temporanea di determinazione del loro oggetto, laddove sia provato che la determinazione dell’Euribor sia stata oggetto, per un certo periodo di intese o pratiche illecite restrittive della concorrenza poste in essere da terzi e volte a manipolare detto indice; a tal fine è necessario che sia fornita la prova che quel parametro, almeno per un determinato periodo, sia stato oggettivamente, effettivamente e significativamente alterato in concreto, rispetto al meccanismo ordinario di determinazione presupposto dal contratto, in virtù delle condotte illecite dei terzi, al punto da non potere svolgere la funzione obbiettiva ad esso assegnata, nel regolamento contrattuale dei rispettivi interessi delle parti, di efficace determinazione dell’oggetto della clausola sul tasso di interesse".
In estrema sintesi: Se si fornisce tale prova sono possibili azioni risarcitorie nei confronti dei responsabili del danno, ma decidendo caso per caso valutando secondo i principi generali dell’ordinamento.
La vicenda
Nel 2013 la commissione Ue ha riscontrato l’esistenza di una attività manipolativa messa in atto tra 8 principali banche europee per la determinazione del tasso Euribor utilizzato per il calcolo di tassi di interesse di molti contratti tra cui quelli di mutuo. Nel dicembre 2023 la Corte di Cassazione ha riconosciuto il diritto al rimborso degli interessi pagati sui mutui a tasso Euribor.
30 July 2024 di Cristina Bartelli
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