Due novità sulla sospensione dei mutui
7 apr 2020 | 3 min di lettura | Pubblicato da Cristina B.
Ecco cosa prevede il nuovo decreto legge
Sospensione dei mutui ancora più ampia, nessun vincolo di tempo per l’accesso. In un nuovo decreto legge, approvato lunedì dal Consiglio dei Ministri, arriva un ampliamento delle possibilità per richiedere lo stop alla rata dei mutui a causa dell’emergenza Covid.
Le novità sono due e interessano il momento in cui è contratto il mutuo e chi lo può richiedere. Nel primo caso con riferimento al momento in cui il mutuo è contratto, si dispone che la sospensione si applica a prescindere dal periodo in cui il mutuo è stato siglato; in buona sostanza anche se il contratto è stato stipulato meno di dodici mesi precedenti al decreto, quindi tutti i mutui contratti finora possono essere soggetti di sospensione. La seconda modifica interviene, invece, a precisare che anche le partite Iva titolari di ditte individuali e commercianti potranno richiedere lo stop (finora non era chiaro se queste categorie rientravano o meno); ma vediamo di cosa si tratta nello specifico.
La sospensione è stata introdotta per dare un sollievo alle famiglie colpite dall’emergenza Covid e che, a causa dell’epidemia, si trovano in difficoltà con il pagamento delle rate del mutuo. Il fondo Gasparrini è stato istituito nel 2007 e consente di vedere congelate le rate del mutuo al ricorrere di condizioni economiche difficili come la perdita del lavoro. I provvedimenti di queste ultime settimane hanno ampliato le condizioni di accesso riconoscendo la possibilità della sospensione anche a chi ha subito una sospensione dal lavoro per almeno 30 giorni lavorativi consecutivi, una riduzione dell’orario di lavoro per almeno un mese consecutivo che abbia comportato una riduzione del 20% dell’orario di lavoro complessivo. La sospensione in questi casi può essere richiesta fino a un periodo di 18 mesi. Sul sito di Consap, ente che gestisce le domande ricevendole dalle banche, è specificato che la durata massima complessiva non superiore a:
- 6 mesi, se la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro ha una durata compresa tra 30 giorni e 150 giorni lavorativi consecutivi;
- 12 mesi, se la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro ha una durata compresa tra 151 giorni e 302 giorni lavorativi consecutivi;
- 18 mesi, se la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro ha una durata superiore a 303 giorni lavorativi consecutivi.
Per quanto riguarda le partite Iva, e con le ultime modifiche anche i titolari di ditta individuale e gli artigiani fino al 17 dicembre 2020, deve essere avvenuta la riduzione media giornaliera del fatturato del 33% rispetto al periodo di riferimento, registrato in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020. Il calo può incidere anche in misura maggiore ed essere registrato nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la data, in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza coronavirus
Il DL del 17/03/2020 ha altresì previsto, per tutti i casi di accesso al Fondo e senza limiti temporali, a fronte della sospensione del pagamento delle rate di mutuo, il rimborso degli interessi compensativi nella misura pari al 50% degli interessi maturati sul debito residuo durante il periodo di sospensione. Finora era stata indicata come condizione che il mutuo doveva essere in ammortamento da almeno un anno al momento della presentazione della domanda. Ora occorrerà attendere la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della misura cosicché sia le banche sia Consap recepiscano questa ulteriore novità.
7 April 2020 di Cristina Bartelli
Cristina Bartelli
05/05/2020, 16:59:47
vera silveri
20/04/2020, 18:54:43
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