DDL concorrenza, mutui e polizze

Ha superato l’esame della Camera, e si appresta a varcare le soglie del Senato, il cosiddetto DDL Concorrenza, che, tra le altre cose, tocca anche il tema dei mutui da diverse angolazioni. Vediamo quali.

Nel disegno di legge, gli emendamenti proposti dalle commissioni Finanze e Attività Produttive della Camera prevedono che ci sia maggiore tutela verso chi, dovendo sottoscrivere un mutuo, si ritrovi in maniera più o meno coatta costretto a sottoscrivere anche una polizza collegata al finanziamento. La tempistica del DDL in questo senso è curiosa, perché proprio in questi giorni si recepisce invece la direttiva europea che dà un via libera sostanzialmente incondizionato alla vendita contestuale di polizze collegate ai mutui, qualora un’assicurazione sia vista come “necessaria” da parte della banca.

Tornando al DDl, l’articolo sulle tutele al consumatore prevede che banche e intermediari finanziari sottopongano, accanto al proprio, almeno altri due preventivi di diversi gruppi assicurativi, non riconducibili all’istituto stesso, presso i quali scegliere di stipulare la polizza. Attenzione, comunque, perché tale polizza deve ovviamente riservare le stesse identiche garanzie di quelle offerte dall’istituto erogatore del mutuo, quindi la probabilità che si possa scegliere un altro assicuratore è drasticamente bassa.

Il fatto, poi, che la stipula di una polizza sia condizione necessaria alla stipula del mutuo deve essere debitamente comunicato nelle apposite note informative consegnate in anticipo. L’assenza di tali informazioni date in tempo utile al cliente comporterà l’applicazione di una sanzione pecuniaria all’istituto finanziatore.

Trasparenza informativa è richiesta anche relativamente alla “provvigione percepita e dell'ammontare della provvigione pagata dalla compagnia assicurativa all'intermediario, sia in termini assoluti che percentuali sull'ammontare complessivo". In altre parole, il cliente deve conoscere in anticipo quale sia il guadagno riservato all’intermediario finanziario attraverso il quale viene stipulata la polizza, e quanto tale guadagno pesa in termini percentuali sul costo del contratto sottoscritto.

Inoltre, il cliente che, in possesso di tutte le informazioni del caso, firmi il contratto di polizza collegato al mutuo deve avere “il diritto di recedere, senza spese, dal contratto di polizza assicurativa entro sessanta giorni dalla sottoscrizione del contratto".

Altra possibile novità apportata dal DDL Concorrenza, della quale si è molto discusso nei mesi scorsi, potrebbe riguardare la possibilità di stipulare un mutuo senza ricorrere ad un notaio, almeno per quanto riguarda immobili non abitativi e dal valore catastale al di sotto dei 100 mila euro. Una mossa, questa, che metterebbe il mercato dei mutui completamente nelle mani di banche e assicurazioni. Altro aspetto, quello che permetterebbe a donazioni, vendite e mutui di essere autenticati non solo da atti notarili, ma anche da avvocati ai quali venga attribuita la funzione pubblica. Una deregolamentazione contro la quale associazioni come Fedeconsumatori si è pronunciata duramente e che potrebbe, forse, essere rivista.

28 September 2015 di

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