Catasto decisivo per l’Imu
A rivelarlo la Corte di Cassazione
Per ottenere l’esenzione Imu sulla prima casa è decisiva la classificazione dell’immobile registrato al catasto. L’indicazione arriva dalla Corte di Cassazione che con l’ordinanza 5574/22 ha cambiato orientamento sulla funzione della registrazione dell’atto in catasto. Ecco cosa è successo.
Esonero Imu, occhio alla categoria di registrazione
Per ottenere l’agevolazione prima casa ed essere esonerati dal versamento dell’imposta Imu occorre verificare su quale categoria catastale risulti registrato l’immobile. Questa informazione prevale sulla considerazione che l’immobile è nei fatti la reale sede della residenza di famiglia.
Spetta al contribuente l’onere della prova, la dimostrazione della situazione se vuole ottenere l’esenzione dell’agevolazione impugnando l’atto di classamento.
L’ufficio non può essere prima casa
Nel caso esaminato dalla Corte di Cassazione l’immobile che era in tutto e per tutto prima casa risultava censito come categoria catastale A/10 quella degli uffici. Su queste categorie insieme a quelle A/1 e A/9 (ville e castelli) non trova applicazione l’esonero del pagamento dell’imposta sulla prima casa.
I giudici in sentenza chiariscono che, nel caso in cui l’immobile sia iscritto in una diversa categoria catastale, è onere del contribuente, che pretenda l'esenzione, impugnare l'atto di classamento. Non è sufficiente dimostrare di abitare nell’immobile in tutto e per tutto adibito a casa.
Quindi nei fatti risulta adibito a una categoria catastale A/2 su cui si applica l’esenzione Imu, mentre negli atti del catasto risulta iscritto nella categoria A/10 categoria che paga l’imposta.
Che fare dunque? Per i giudici la strada è a senso unico: impugnare l’atto, chiedere formalmente una correzione e variazione della classificazione catastale. Le registrazioni in catasto sono indicazioni per i giudici non solo per l’applicazione o meno dell’imposta ma anche per la dimostrazione della titolarità dell’immobile.
In quali casi non si paga l’Imu sugli immobili
La sentenza è l’occasione per ricordare che esistono una serie di situazioni in cui il legislatore riconosce l’esenzione Imu equiparando nei fatti gli immobili all’esenzione che esiste per la prima casa.
Non si paga se l’immobile è:
- prima casa (ad esclusione di abitazioni di lusso A1, A8 e A9);
- immobili con destinazioni culturali;
- immobili di stati esteri e organizzazioni internazionali con i quali esistono accordi specifici;
- immobili che rientrano nelle classificazioni E/1 e E/9 (stazioni, porti e fari);
- immobili dello stato, dei comuni o di altri enti pubblici;
- immobili della santa Sede (chiese);
- terreni agricoli nelle isole minori e in particolari condizioni agrarie;
- immobili a uso non commerciale destinate a attività assistenziali, sanitarie, didattiche, culturali, ricreative e sportive
Quali sono le situazioni come la prima casa
Il legislatore ha previsto poi situazioni in cui gli immobili possono essere considerati a tutti gli effetti prima casa anche se non ricorrono le condizioni come la titolarità della proprietà o l’effettiva residenza:
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- gli alloggi sociali;
- la casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- l’unico immobile posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.
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