Capire se il mutuo è da usura
Repetita iuvant: date le diverse domande sul tema da parte dei nostri lettori, torniamo a parlare di usura bancaria, anche alla luce di alcune sentenze segnalate dalla stampa nei giorni scorsi.
Innanzitutto, un ripasso: cos’è l’usura bancaria, come determinare se ne siamo stati vittime, e che cosa fare nel caso? Prima di tutto, se ci viene il sospetto che il nostro contratto di mutuo abbia tassi usurari, occorre verificare che, al momento della firma, la somma tra tasso di interesse di base e le altre spese - in particolare quelle relative alla gestione della pratica, le penali, l’istruttoria, la perizia, le spese di incasso rata ed eventuali polizze obbligatorie,incluso il tasso di mora che scatta quando il cliente non riesce a pagare una rata- non superasse i tassi soglia. Si tratta dei tassi stabiliti ogni tre mesi dalla Banca d’Italia e pubblicati in Gazzetta Ufficiale, sul sito di Banca d’Italia e su quello del Ministero dell’Economia e delle Finanze (clicca quiper visionare quelli attualmente in vigore).
Il tasso soglia, dal 2011, è calcolato a partire dal cosiddetto Tasso effettivo globale medio (TEGM), che comprende commissioni, remunerazioni di ogni tipo e spese, tranne quelle per imposte e tasse. Tale tasso viene aumentato di un quarto (in precedenza si aumentava del 50%), e gli vengono poi aggiunti altri quattro punti percentuali. La differenza tra questo limite e il tasso medio, secondo la legge anti usura 108/1996, non può eccedere gli otto punti percentuali.
Tendenzialmente, le banche hanno introdotto delle clausole di salvaguardia in modo da far rientrare i vari tassi e le varie spese al di sotto delle soglie fissate dall’istituto di credito centrale italiano. In caso però si riscontri che tale tasso sia stato superato, il mutuatario ha diritto a richiedere la restituzione degli interessi che ha già versato, continuando da quel momento in poi a pagare la sola quota capitale, in base all’articolo 1815 della legge citata.
In base poi alla decisione del 10 gennaio 2014 del Collegio di Coordinamento dell’Arbitro Bancario Finanziario, può esserci anche il caso di sopravvenuta usura, ovvero il caso in cui il mutuo, nel corso della sua vita, può diventare usurario anche se non lo era all’origine. Questo può succedere perché, ad esempio, in un certo periodo il tasso soglia stabilito dall’Abi può essere fissato al di sotto di quello previsto dal mutuo.
Come verificare tutto ciò? Esaminando accuratamente sia le condizioni del contratto, sia gli estratti conto e i rendiconti delle rate (la banca, su richiesta, è tenuta a fornire almeno quelli degli ultimi 10 anni). Documenti alla mano, e avvocato al fianco, se il caso è quello di usura il cliente può farsi riconoscere il diritto a sospendere il pagamento degli interessi.
Veniamo ora alle ultime sentenze, citate da Plus 24 – IL Sole 24 Ore. La prima, pronunciata dal Tribunale di Pescara lo scorso 28 novembre, stabilisce che tra le spese da includere nel conteggio del tasso possa rientrare anche la penale di estinzione anticipata del mutuo. La seconda, proveniente dal Tribunale di Enna – sebbene non condivisa da molti altri tribunali - dichiara che, ai fini di determinare il tasso di usura, si possa sommare l’eventuale interesse di mora agli interessi corrispettivi del mutuo.
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