Bonus “under 36”. Le istruzioni dell’Agenzia per gli atti stipulati nel 2024
Mutui under 36, beneficio salvo se il preliminare è stato non solo firmato ma anche registrato entro il 31 dicembre 2023. Il beneficio non si applica, quindi, nell’ipotesi in cui il contratto preliminare sia stato stipulato nel 2023, ma registrato nel 2024; ciò a prescindere dalla circostanza che lo stesso sia redatto nella forma di atto pubblico o scrittura privata.
E’ questo uno dei principali chiarimenti, che arrivano dall’Agenzia delle entrate, con la circolare 14/2024 con la quale, l’amministrazione ha fornito istruzioni proprio sul beneficio fiscale conosciuto come bonus prima casa under 36, per l’acquisto di immobili agevolati per i giovani. Vediamo le altre indicazioni intervenute dopo l’ultima proroga al 31 dicembre 2024, per coloro che hanno registrato il preliminare entro il 31 dicembre 2023.
Le novità
Con una circolare, n. 14 del 2024, l’Agenzia ricorda, spiega il comunicato che ha accompagnato la circolare, i requisiti per beneficiare della misura di favore e fornisce indicazioni agli uffici con riguardo al nuovo termine fissato dal decreto Milleproroghe (Dl n. 215/2023).
Il documento di prassi fornisce inoltre istruzioni sul credito d’imposta riconosciuto a chi ha stipulato prima della proroga e “apre”, sempre per i contratti stipulati nel 2024 entro il 29 febbraio, all’Isee ottenuto successivamente, purché riferito allo stesso nucleo familiare.
Il perimetro della proroga
Via libera, dunque, al bonus “prima casa under 36” fino al 31 dicembre 2024 a patto che il contratto preliminare sia stato registrato nel 2023. Una proroga dunque a precise condizioni e non per tutti.
Quanto agli atti definitivi, stipulati tra il 1° gennaio 2024 e l’entrata in vigore della legge di conversione del Milleproroghe (29 febbraio 2024), la circolare ricorda che è riconosciuto un credito d’imposta, utilizzabile nel 2025, d’importo pari alle imposte pagate in eccesso: per beneficiarne, sarà possibile rendere al notaio una dichiarazione, con un atto integrativo, in cui il contribuente manifesta la volontà di avvalersi del beneficio e dichiara di essere in possesso dei requisiti. Questo atto integrativo potrà essere stipulato anche dopo il 31 dicembre 2024, ma ovviamente entro il termine di utilizzo del credito d’imposta.
Le istruzioni sull’Isee
Per l’accesso al bonus è inoltre necessario avere, ribadisce l’Agenzia, al momento del rogito, un valore Isee non superiore a 40mila euro annui. Per gli atti stipulati prima dell’entrata in vigore della proroga, è possibile dimostrare il rispetto dei requisiti se, anche in data successiva, si è in possesso di un Isee in corso di validità nel 2024 che fa riferimento allo stesso nucleo familiare in essere alla data di stipula dell’atto.
In cosa consiste il bonus prima casa under 36
I vantaggi previsti si estendono anche all’acquisto delle pertinenze dell’abitazione principale. Ma soprattutto per chi è in possesso dei requisiti e nei termini così come specificati dall’Agenzia è prevista l’esenzione dal pagamento delle imposte di registro, ipotecaria e catastale e, in caso di acquisto soggetto a Iva, è riconosciuto un credito d’imposta pari all’imposta pagata per l’acquisto. Agevolazioni anche per i finanziamenti collegati all’acquisto, alla costruzione e alla ristrutturazione dell’immobile: non è dovuta l’imposta sostitutiva delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative.
25 June 2024 di Cristina BartelliAltre news
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