Beneficio prima casa anche per lo "straniero"
17 dic 2024 | 3 min di lettura | Pubblicato da Cristina B.
Si rischia di perdere l’agevolazione se, alla firma del contratto, l’acquirente si trova e lavora in Italia ma non rispetta il requisito temporale del trasferimento della residenza nel Comune dell’abitazione acquistata, da effettuare entro i successivi diciotto mesi.
In questo caso non si può ricorrere al rimedio della rettifica della dichiarazione con la quale il contribuente si impegnava a “traslocare” nei tempi previsti dalla norma, L’unica soluzione è quella di chiedere, tramite istanza, la riliquidazione dell'imposta assolta in sede di registrazione, senza applicazione di sanzioni.
Il chiarimento è stato fornito con la risposta n. 328 /E del, 2 dicembre 2024. Il caso ha riguardato una cittadina residente all’estero, iscritta all’Aire, in precedenza residente in Italia, dove ha svolto attività lavorativa, poi trasferita all’estero per motivi di lavoro e successivamente rientrata in Italia dove ha lavorato e lavora attualmente, con contratti a tempo determinato.
Nel 2023 ha acquistato un’abitazione nel nostro Paese beneficiando delle agevolazioni “prima casa” e, a tal fine, ha dichiarato nell’atto di compravendita che “l'immobile è ubicato nel Comune ove intende stabilire la propria residenza entro diciotto mesi dall'acquisto”. Il punto è che la contribuente voleva conservare la residenza all’estero e mantenendo l’iscrizione all’Aire, inoltre chiede se per non perdere le agevolazioni prima casa è possibile rettificare, tramite un atto integrativo la dichiarazione resa in precedenza in relazione al trasferimento della residenza entro 18 mesi dall’acquisto.
Per l’Agenzia delle entrate, però, come riporta Fisco Oggi, questa soluzione non permette di superare il mancato rispetto del requisito del trasferimento della residenza nei diciotto mesi successivi alla firma del contratto, come invece auspicato dalla contribuente. Nel rispondere l’Agenzia fa una sorta di riepilogo dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti dalla Nota II-bis, all'articolo 1 della Tariffa, Parte I, allegata al Testo unico dell’imposta di Registro (Dpr n. 131/1986) che disciplina il trattamento fiscale agevolato richiamato nell’interpello.
In particolare, per quanto concernente l'applicazione dell'agevolazione in caso di acquisto della “prima casa” in Italia da parte di un soggetto “trasferito all'estero per ragioni di lavoro”, l’Agenzia richiama la circolare n. 3/2024. Il documento di prassi chiarisce che, alla luce dell’evoluzione normativa, possono accedere al beneficio fiscale in esame, le persone fisiche che al momento dell’acquisto siano già trasferite all’estero per motivi di lavoro. Va da sé, quindi, che il trasferimento per ragioni di lavoro verificatosi in un momento successivo all'acquisto dell'immobile non consente di avvalersi del trattamento fiscale di favore.
Il requisito richiamato, ricorda Fisco Oggi “non è riscontrabile nella vicenda oggetto dell’interpello. L’istante, infatti, al momento dell’acquisto si trovava in Italia dove svolgeva la propria attività lavorativa. Di conseguenza, non è possibile rettificare la dichiarazione resa al momento della stipula del contratto relativa al trasferimento della residenza entro diciotto mesi dall'acquisto, quindi, il mancato rispetto dell’impegno assunto comporta la decadenza dalle agevolazioni fruite per l'acquisto della prima casa”.
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