Alluvione, mutuo sospeso per un anno
Gli abitanti dei 91 comuni individuati nell’area danneggiata dagli eventi di maggio hanno visto sospesi tutta una serie di adempimenti e versamenti fiscali e previdenziali. Tra i provvedimenti di stop è arrivata anche la decisione dell’associazione bancaria italiana che ha stabilito di sospendere attività legate al mondo creditizio e bancario.
Il tutto segue la decisione dell’ordinanza della protezione civile dell’8 maggio 2023 e del decreto legge 61/23 dl alluvioni.
Lo stop per gli edifici sgomberati e inagibili
Per l’aspetto che interessa i mutui e i finanziamenti in essere, le famiglie, ma anche le imprese, che hanno un contratto di mutuo relativo a immobili nell’area individuata dalla protezione civile vedranno riconosciuto il diritto alla sospensione del pagamento delle rate per 12 mesi.
Il diritto è riconosciuto come una possibilità che, dunque, deve essere manifestata e non scatta in automatico per i seguenti soggetti: coloro che sono titolari dli mutui relativi a edifici sgomberati o ritenuti inagibili; coloro che sono titolari di mutui relativi alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici.
A disciplinare il tutto è l’articolo 11 dell’ordinanza della protezione civile dell’8 maggio 2023. In particolare nell’ordinanza si stabilisce che hanno: “diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, fino all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale”.
Autocertificazione del danno subito
Abbiamo detto che non scatta in automatico ma la richiesta deve essere manifestata attraverso una autocertificazione del danno subito.
Banche e intermediari finanziari hanno l’obbligo di informare i mutuatari della possibilità di richiedere la sospensione delle rate, almeno esponendo un avviso nelle filiali e sul proprio sito internet. Chiarezza informativa dovrà essere fornita e indicata sui tempi di rimborso e i costi dei pagamenti sospesi, oltre al termine, non inferiore a 30 giorni, per l’esercizio della facoltà di sospensione.
I tempi per mettersi in regola con la comunicazione ai clienti sono di 30 giorni dalla data di entrata in vigore dell’ordinanza. Qualora la banca o l’intermediario finanziario non fornisca tali informazioni nei termini e con i contenuti prescritti, sono sospese fino al 4 maggio 2024, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario, le rate in scadenza entro tale data.
Gli interventi da parte del mondo bancario riguardano anche le commissioni su bonifici, o altre forme di trasferimento fondi, disposti sui conti correnti dedicati agli aiuti.
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