Agevolazioni prima casa: sospensione ampia dei termini
8 set 2020 | 3 min di lettura | Pubblicato da Cristina B.
Riprenderanno a decorrere a partire dal primo gennaio 2021
L’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto la sospensione dei termini, per non decadere dalle agevolazioni prima casa, per l’emergenza Covid-19, anche alla vendita dell’immobile entro un anno dall’acquisto della nuova casa. Tutti i termini, dunque, si considerano al momento congelati e riprenderanno a decorrere a partire dal primo gennaio 2021.
La risposta 310/20 all’interpello di una contribuente recepisce in maniera ampia quanto stabilito per il periodo di pandemia che stiamo vivendo. Il decreto legge 23/20 ha fissato che: “I termini previsti dalla nota II-bis all'articolo 1 della Tariffa parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nonché il termine previsto dall'articolo 7 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ai fini del riconoscimento del credito d'imposta per il riacquisto della prima casa, sono sospesi nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020”. Stiamo parlando delle regole che riconoscono uno sconto sulle tasse legate all’acquisto della prima casa anche se si è in possesso già di una casa (acquistata sempre con benefici prima casa) e che ci si impegna ad alienare entro l’anno dalla nuova compravendita.
Il contribuente che si è rivolto all’Agenzia delle Entrate avrebbe dovuto concludere l’operazione di vendita dell’immobile di cui era proprietario al 29 aprile 2020 perché il 29 aprile 2019, dunque un anno prima, aveva acquistato una nuova proprietà avvalendosi sempre dei benefici prima casa (applicazione dell'imposta di registro nella misura del 2 per cento). Seguendo le regole standard la vendita in ritardo avrebbe comportato l’applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonché di una sanzione pari al 30% delle stesse imposte e degli interessi.
Nelle more di questa compravendita, oltre alla pandemia, è arrivato anche il decreto 23/20 che ha disposto, tenendo conto del blocco degli spostamenti e delle attività, un congelamento dei termini nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020.
“In particolare” si legge nella risposta fornita dall’Agenzia delle Entrate, “è stato chiarito che la norma, con lo scopo di impedire la decadenza dal beneficio, attese le difficoltà nella conclusione delle compravendite immobiliari e negli spostamenti delle persone, dovute all'emergenza epidemiologica da COVID-19, dispone la sospensione, nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020, dei termini per effettuare gli adempimenti previsti ai fini del mantenimento del beneficio prima casa e ai fini del riconoscimento del credito d'imposta per il riacquisto della prima casa. I predetti termini sospesi inizieranno o riprenderanno a decorrere dal 1° gennaio 2021”. Dunque anche nel caso sottoposto dal contribuente , l’Agenzia ha ritenuto che i termini per la vendita della casa originaria riprendano dal primo gennaio 2021sebbene scadesse il 29 aprile 2020.
8 September 2020 di Cristina Bartelli
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