Agevolazioni prima casa: a che punto siamo nel 2018?
27 feb 2018 | 3 min di lettura | Pubblicato da Floriana L.
Per acquistare l’abitazione principale da tempo ormai esistono diverse agevolazioni fiscali, che si accompagnano a quelle legate ai mutui stipulati per acquistare, appunto, la cosiddetta prima casa. Cerchiamo di farne un riassunto, per capire, anche dietro richiesta dei nostri lettori, quando tali benefici sono attivi e quando invece decadono.
Sulla scorta dell’idea che la casa sia un diritto, esistono agevolazioni fiscali per risparmiare sull’acquisto dell’abitazione principale, quella cioè nella quale si risiede abitualmente insieme ad eventuali parenti stretti. Innanzitutto, al momento dell’acquisto viene applicata l’imposta di registro ridotta al 2% (e non al 9%), l’Iva al 4% (e non al 10%) e le imposte ipotecarie e catastali fisse a 200 euro anziché calcolate rispettivamente al 2 e all’1% del valore catastale dell’immobile. Se l’acquisto non avviene da privato, ma dalla ditta costruttrice o che ha effettuato le ristrutturazioni, l’Iva sarà al 4%, le imposte di registro, ipotecarie e catastali, ammonteranno a 600 euro, l’imposta di bollo a 230 euro e quelle di trascrizione e voltura a 90 euro.
Tali benefici sono validi, a partire dalla legge di Stabilità 2016, anche in caso al momento dell’acquisto chi compra sia già in possesso di un immobile, purché si impegni a rivenderlo entro un anno dal rogito della casa acquistata con le agevolazioni.
Quando si può usufruire delle agevolazioni prima casa? Innanzitutto, quando l’oggetto della compravendita è un immobile che ha destinazione d’uso abitativa e che non sia accatastata come abitazione di lusso. I vantaggi fiscali si applicano ad una sola casa in un solo Comune (non si può cambiare Comune e accedere ai benefici con l’acquisto di un’altra casa), in particolare nel Comune in cui si intende risiedere o svolgere la propria attività. Non si può accedere ai benefici prima casa se si gode, da soli o con eventuale coniuge in comunione dei beni, del diritto reale di godimento di un’altra abitazione nel Comune in questione. In altre parole, se si è ad proprietari, usufruttuari o si gode dell’uso di una casa e in essa si ha la propria residenza non si può acquistare una prima casa nello stesso Comune. Si può, invece, se l’acquisto riguarda un immobile situato in un altro Comune, o se si è in possesso di un’altra casa – nello stesso Comune o meno – anche in nuda proprietà acquistata non con i benefici della prima abitazione. Da specificare che, nel caso di coniugi acquirenti, se uno dei due ha già beneficiato prima delle agevolazioni prima casa (anche per acquistarne la sola nuda proprietà), sarà solo l’altro a poter acquistare la nuova abitazione con le agevolazioni, ma solo per la propria quota.
Le agevolazioni prima casa decadono se non si trasferisce la residenza nel nuovo immobile entro 18 mesi dall’acquisto (a meno di cause di forza maggiore); se non si soddisfano i requisiti esposti sopra; se la vendita dell’immobile che è attualmente “prima casa” avviene dopo l’acquisto del nuovo immobile per il quale si vorrebbero godere i benefici fiscali.
27 February 2018 di Floriana Liuni
Floriana Liuni
22/11/2024, 13:41:54
giovanni
22/11/2024, 13:41:53
Scrivi un commento
Preventivo mutuo
Calcola un preventivo e scegli il mutuo più adatto a te tra le alternative proposte dalle banche partner di Mutui.it!
MUTUO CASA
Confronta i mutui casa
SURROGA MUTUO
Abbassa la rata del mutuo