Agevolazioni: dal primo aprile riparte il calendario

Ecco i termini interessati

L’Agenzia delle Entrate, a ridosso della fine della sospensione, ha fornito le istruzioni per il calcolo dei termini per il trasferimento residenza. Vediamo le novità.

Dal primo aprile sospensione in soffitta

La circolare n. 8/22 dell’Agenzia delle Entrate, del 29 marzo, fornisce le indicazioni sulle diverse situazioni in cui opera lo stop al decorso dei termini di calcolo per il trasferimento della residenza ai fini prima casa. Uno stop, da febbraio 2020, determinato a causa della pandemia da Covid-19, che ha ricevuto l’ultimo rinvio con il decreto legge mille proroghe. La scadenza finale è stata il 31 marzo. Fino a quella data i termini ordinari sono stati congelati e ora dal primo aprile hanno ripreso a scorrere.

Il rispetto di questi termini ha rilevanza per godere delle agevolazioni prima casa, e cioè una tassazione agevolata sul versamento delle imposte.

Come si calcolano i nuovi termini

Il Fisco fornisce uno specchietto utile evidenziando che i termini sospesi dal 23 febbraio 2020 riprenderanno a essere calcolati dal primo aprile 2022. Ecco come operano i calcoli in alcune situazioni tipo:

  • se l’acquisto è avvenuto prima del 23 febbraio 2020, il termine è sospeso dal 23 febbraio 2020, per riprendere il suo decorso il 1° aprile 2022 (in sostanza, si conteggiano 25 mesi e 8 giorni in più). Ad esempio: in caso di acquisto effettuato il 23 gennaio 2020, il termine per il cambio di residenza non scadrà il 23 luglio 2021 (18 mesi dall’acquisto), ma il 31 agosto 2023;
  • se l’acquisto è avvenuto tra il 23 febbraio 2020 ed il 31 marzo 2022, il termine inizierà a decorrere dal 1° aprile 2022 e scadrà, quindi, il 1° ottobre 2023;
  • se l’acquisto avverrà successivamente al 31 marzo 2022, il decorso del termine di decadenza seguirà le regole ordinarie (18 mesi dalla data di acquisto dell’immobile).

Quali sono i termini interessati

Nella circolare si fa il punto anche in quali situazioni lo stop dei termini ha operato. Abbiamo avuto modo di tornare in uno dei recenti post ripercorrendo le situazioni in cui operava la sospensione. Anche in questo caso è utile la scaletta fornita dall’amministrazione finanziaria. I termini oggetto di sospensione sono i seguenti:

  • il periodo di 18 mesi dall’acquisto della prima casa entro il quale il contribuente deve trasferire la residenza nel comune in cui è ubicata l’abitazione;
  • il termine di un anno entro il quale il contribuente che ha trasferito l’immobile acquistato con i benefici “prima casa” nei cinque anni successivi alla stipula dell’atto di acquisto deve procedere all’acquisto di un altro immobile da destinare a propria abitazione principale;
  • il termine di un anno entro il quale il contribuente che abbia acquistato un immobile da adibire ad abitazione principale deve procedere alla vendita dell’abitazione ancora in suo possesso, purché quest’ultima sia stata, a sua volta, acquistata usufruendo dei benefici “prima casa”.
  • il termine di un anno dall’alienazione dell’immobile acquistato con i benefici “prima casa”, stabilito per il riacquisto di altra casa di abitazione al fine del riconoscimento, in relazione a tale ultimo atto di acquisto, di un credito d’imposta fino a concorrenza dell’imposta di registro o dell’imposta sul valore aggiunto corrisposta in relazione al precedente acquisto agevolato.

I termini esclusi

Il periodo di sospensione in esame non si applica al termine quinquennale di decadenza dall’agevolazione “prima casa”. “Una diversa interpretazione” spiegano nel documento, “ risulterebbe in contrasto con la ratio della norma in quanto arrecherebbe un pregiudizio al contribuente che vedrebbe allungarsi il termine per non incorrere nella decadenza dall’agevolazione fruita”.

La sospensione non è applicabile neanche ai termini di decadenza previsti per l’ultimazione di immobili trasferiti in corso di costruzione, che, una volta realizzati, presentino le caratteristiche di case di abitazione riconducibili in una categoria catastale diversa da A1, A8 e A9 .

Le maggiori somme versate saranno rimborsate

Ma cosa succede se per un errore di calcolo il contribuente è stato convinto che non ci fosse più il tempo necessario e ha versato somme in più? Nel caso in cui il contribuente, ritenendosi decaduto dal beneficio “prima casa” per inutile decorso dei termini decadenziali nel periodo sopra indicato (1° gennaio - 28 febbraio 2022, ossia prima della proroga dei termini di sospensione, disposta, come detto, con la legge n. 15 del 2022), abbia versato le maggiori somme dovute a titolo di imposta, interessi e sanzioni, si ritiene che esso maturi il diritto al rimborso delle stesse.

Resta fermo che solo il superamento dei termini previsti senza che si sia verificata alcuna causa di decadenza determina la definitività della spettanza dell’agevolazione di cui trattasi.

5 April 2022 di

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