Mutuo finito, cosa devo fare?
E, finalmente, dopo circa 20 anni si finisce di rimborsare il mutuo ipotecario. Gioie a parte per l’evento che corona il sogno di tutti gli italiani di diventare proprietari della casa in cui si abita, meglio anche ricordare gli ultimi accorgimenti da seguire per accertarsi che il prestito venga definitivamente estinto. E che, di conseguenza, non si abbia più nessuna posizione debitoria nei confronti della banca o della compagnia assicurativa con cui si è stipulata la polizza collegata al finanziamento.
Iniziamo con il ricordare che, in base al decreto Bersani, convertito nella Legge 40/2007, la cancellazione dell’ipoteca è diventata una conseguenza automatica dell’avvenuta estinzione del mutuo. È, quindi, con il pagamento dell’ultima rata che si estingue automaticamente anche l’ipoteca che garantisce il mutuo. Una cancellazione semplificata che riguarda le ipoteche iscritte a garanzia di mutui e finanziamenti, anche non fondiari.
Nel dettaglio, la normativa prevede che l’istituto bancario ne dia notizia sia al mutuatario, rilasciando una quietanza attestante la data di estinzione del prestito per la casa, che alla Conservatoria dei Registri Immobiliari attraverso un’apposita comunicazione da trasmettere entro 30 giorni per via telematica. L’ufficio poi, ricevuta la comunicazione, procede entro il giorno successivo alla cancellazione d’ufficio dell’ipoteca. Quindi, non serve l’intervento del notaio e non ci sarà nessun onere per il mutuatario. Salvo i casi in cui, ricorrendo un giustificato motivo come la revoca dei pagamenti effettuati dal debitore, la banca stessa comunichi alla Conservatoria che l’ipoteca permane.
Capitolo a parte per i mutui estinti prima dell’aprile del 2007. In questo caso la banca deve comunicare alla Conservatoria l’estinzione del prestito entro 30 giorni dalla richiesta del cliente da farsi con lettera raccomandata a/r. Mentre per i mutui già estinti, per usufruire della cancellazione automatica dell’ipoteca, si deve fare una richiesta scritta alla banca.
Conviene, quindi, conservare con molta cura la quietanza che si riceve visto che accerta che non si ha più nessun obbligo nei confronti della banca e che sulla casa non è più presente alcuna ipoteca (vale a dire la garanzia accessoria), soprattutto se si decidesse di vendere l’immobile.
Quando si estingue il mutuo occorre, comunque, prestare attenzione anche alla polizza vita, multi-rischi o ad un’altra collegata al finanziamento che si è stipulata al momento dell’accensione. Allora, in primis va detto che il decreto liberalizzazioni (convertito nella Legge 221/2012) e il Regolamento Isvap n° 40 hanno disciplinato questa materia a tutto vantaggio dei mutuatari. Ed ora la normativa è molto chiara: anche chi ha sottoscritto il prestito prima del 2010, collegandoci un’assicurazione a premio unico, quando estingue il mutuo ha il diritto di recedere dalla polizza ed ottenere il rimborso del premio pagato.
Nel dettaglio, a partire dal 19 dicembre 2012, per tutti i contratti di assicurazione connessi a mutui e ad altri contratti di finanziamento stipulati anche precedentemente a tale data, per i quali sia stato corrisposto un premio unico, in caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo o del finanziamento, le compagnie devono restituire all’assicurato il rateo di premio non goduto della polizza assicurativa. In alternativa, l’assicurato può richiedere la prosecuzione della copertura assicurativa fino alla scadenza contrattuale a favore del nuovo beneficiario designato.
7 May 2013 di Patrizia De Rubertis
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