Accedere al fondo di solidarietà

Come ampiamente anticipato, dal 27 aprile è tornato operativo il Fondo di solidarietà per i mutui sulla prima casa, rifinanziato con 20 milioni di euro dal decreto Salva Italia. Quindi, a partire da lunedì 29 tutti i mutuatari potranno richiedere la sospensione del pagamento delle rate del prestito per la prima casa per un massimo di 18 mesi. In tutte le filiali bancarie e sui siti Internet del Ministero delle Finanze e del gestore Consap sono già disponibili i moduli per la richiesta.

Dal momento che il Fondo opera fino a quando ha la disponibilità - e potrebbe esaurirsi a breve visto l’alto numero delle famiglie in gravi difficoltà con i pagamenti a causa della perdita del lavoro o di altri eventi negativi - il consiglio è di presentare la domanda al più presto.

Ricordiamo che questo sostegno è stato già attivato negli scorsi anni per poi essere sospeso dopo che il fondo è andato esaurito. La misura è stata infatti richiesta e ottenuta da circa 6mila famiglie nel periodo compreso fra fine 2010 e metà 2011. Mentre si prevede che saranno oltre 16mila i nuclei a farne ora richiesta.

Lo stop all’erogazione è stato reso necessario anche per l’esigenza di ricalibrare i criteri di accesso. E, a occuparsene con non poche difficoltà, è stata la Riforma Fornero che ha dovuto far approvare il nuovo regolamento che ha sensibilmente modificato i presupposti per l’accesso al beneficio. Le procedure per la richiesta sono state infatti semplificate: seve solo un’autocertificazione alla quale vanno aggiunti alcuni documenti fondamentali come l’attestato Isee o la lettera di licenziamento.

E allora vediamo come poter richiedere questa sospensione.

Il Fondo consente la sospensione, fino a un anno e mezzo, del pagamento dell’intera rata del mutuo per l’acquisto dell’abitazione principale e provvede al pagamento degli oneri finanziari pari agli interessi maturati sul debito residuo durante il periodo della sospensione, corrispondente esclusivamente al parametro di riferimento del tasso di interesse applicato ai mutui e, pertanto, al netto della componente di maggiorazione sommata a tale parametro.

La sospensione è concessa per i mutui di importo erogato non superiore a 250mila euro, in ammortamento da almeno un anno, il cui titolare abbia un indicatore della situazione economica equivalente (Isee) non superiore a 30.000 euro.

In particolare, la sospensione del pagamento della rata di mutuo è subordinata esclusivamente al verificarsi di almeno uno dei seguenti eventi, relativi alla sola persona del mutuatario (o in caso di mutuo cointestato a uno solo dei mutuatari), intervenuti successivamente alla stipula del contratto di mutuo e accaduti nei tre anni antecedenti alla richiesta di ammissione al beneficio: cessazione del rapporto di lavoro subordinato, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di risoluzione per limiti di età con diritto a pensione di vecchiaia o di anzianità, di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, di dimissioni del lavoratore non per giusta causa, con attualità dello stato di disoccupazione; cessazione dei rapporti di lavoro ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di recesso datoriale per giusta causa, di recesso del lavoratore non per giusta causa, con attualità dello stato di disoccupazione; morte o riconoscimento di handicap grave, ovvero di invalidità civile non inferiore all’80%.

La sospensione, che non comporta l’applicazione di alcuna commissione o spesa di istruttoria e avviene senza richiesta di garanzie aggiuntive, viene concessa anche ai mutui che hanno già usufruito di altre misure di sospensione, purché tali misure non determinino complessivamente una sospensione dell’ammortamento superiore a diciotto mesi.

Infine, occorre prestare attenzione anche alle condizioni imposte dal Fondo: non può essere, infatti, richiesta la sospensione per i mutui che abbiano almeno una delle seguenti caratteristiche: ritardo nei pagamenti superiore a novanta giorni consecutivi al momento della presentazione della domanda da parte del mutuatario, ovvero per i quali sia intervenuta la decadenza dal beneficio del termine o la risoluzione del contratto stesso, anche tramite notifica dell’atto di precetto, o sia stata avviata da terzi una procedura esecutiva sull’immobile ipotecato; fruizione di agevolazioni pubbliche; un’assicurazione a copertura del rischio che si verifichino gli eventi di cui sopra, purché tale assicurazione garantisca il rimborso almeno degli importi delle rate oggetto della sospensione e sia efficace nel periodo di sospensione stesso.

30 April 2013 di

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Commenti

  • A Alice2013-05-09 15:29:30

    Buongiorno, se possibile avrei bisogno di un piccolo chiarimento. Se sospendo il mutuo per un anno, la durata dello stesso si allunga del periodo in questione? Il fondo cosa copre? In caso, lo spread della banca quando e come deve essere saldato? Grazie mille Alice

    Rispondi
  • P Patrizia De Rubertis2013-05-15 12:13:30

    Cara Alice, il Fondo consente la sospensione dell’intera rata del mutuo per l’acquisto dell’abitazione principale e concede al mutuatario l’esenzione degli interessi delle rate sospese che sono a carico della banca che, a sua volta, si rifarà sul fondo. Una volta terminato lo stop (fino a 18 mesi) si ricomincerà a pagare regolarmente. L’accesso è garantito soltanto a chi negli ultimi tre anni ha perso il lavoro oppure in caso di morte o handicap grave da parte del sottoscrittore, sempre a patto che il mutuo erogato per l’abitazione principale sia di importo inferiore a 250mila euro e l’Isee non sia superiore a 30mila euro.

    Rispondi
  • S SALVATORE2013-06-16 13:54:10

    Buongiorno, nessuno riesce ad aiutarci nell' interpretazione della parte che riguarda l'assicurazione, può aiutarci lei?

    Rispondi
  • P Patrizia De Rubertis2013-06-18 15:52:45

    Caro Salvatore, il Fondo di solidarietà non si può richiedere se si ha un’assicurazione che garantisce il rimborso degli importi delle rate che dovrebbero essere sospese ed è efficace nel periodo di sospensione.

    Rispondi
  • p peter2013-07-13 16:36:10

    Dal 4/2009 sono in mobilità con mutuo assicurato e risarcito x due anni, oggi per colpa della legge Fornero sono molto nei guai, il risparmio di una vita mi sta sfuggendo dalle mani. La mia domanda è questa: con licenziamento 2009 è assicurazione io non posso avere un aiuto x il mutuo? Chiedo gentilmente una risposta, Grazie.

    Rispondi
  • d davide2013-07-19 14:05:47

    Salve avrei una domanda da fare: se io sospendo il mutuo per un anno, però con iniziativa privata della mia banca, poi in un futuro se dovessi avere bisogno per perdita lavoro o quant'altro posso sempre utilizzare il fondo solidarietà?

    Rispondi
  • P Patrizia De Rubertis2013-07-26 10:20:41

    Gentile Peter, il Fondo di solidarietà per i mutui sulla prima casa non può essere richiesto se collegato al prestito c’è un’assicurazione che garantisce il rimborso almeno degli importi delle rate oggetto della sospensione e che sia efficace nel periodo di sospensione stesso.

    Rispondi
  • P Patrizia De Rubertis2013-07-26 10:22:02

    Caro Davide, il mutuo di cui si chiede la sospensione delle rate non deve aver usufruito di altre misure di sospensione, a meno che non siano durate per un numero di mesi inferiore a 18 o di agevolazioni pubbliche; non deve essere coperto da un’assicurazione a copertura del rischio contro gli eventi, purché tale assicurazione garantisca il rimborso almeno degli importi delle rate oggetto della sospensione e sia efficace nel periodo di sospensione stesso.

    Rispondi
  • D Daniele Cappelletti2013-07-30 17:21:27

    Salve, esiste secondo voi la possibilità di sospendere un mutuo anche se non soddisfa alcuni prerequisiti ? Ad esempio se superiore a 250.000 euro oppure anche se ISEE superiore a 30.000 euro ? Chiedo perché sembra che la banca possa lo stesso a fronte di una effettiva problematica del cliente accedere al fondo di solidarietà. Pensate che la banca non sia bene informata ed è tempo perso, oppure magari riescono in qualche modo internamente ad accedere al fondo ? Vi ringrazio anticipatamente della risposta. Daniele.

    Rispondi
  • P Patrizia De Rubertis2013-08-05 16:03:57

    Gentile Daniele, i requisiti per accedere al Fondo sono stati stabiliti dal ministero dell’Economia e consentono la sospensione, fino a 18 mesi, per i mutui di importo erogato non superiore a € 250.000, in ammortamento da almeno un anno, il cui titolare abbia un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 30.000 euro. La nuova disciplina (il Regolamento di cui al Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze n. 37 del 22 febbraio 2013 pubblicato nella G.U.R.I. n. 86 del 12 aprile 2013) è entrato in vigore il 27 aprile 2013. Per informazioni sui requisiti di accesso al beneficio e modalità di presentazione della domanda può andare sul sito http://www.dt.tesoro.it/it/doc_hp/fondomutuipc.html.

    Rispondi
  • R Ros2013-10-14 09:26:56

    Buongiorno, ho il mutuo sospeso con il fondo di solidarietà, a Dicembre 2013 dovrebbe ripartire, la mia domanda è: la quota relativa agli interessi di questi 18 mesi sono completamente a carico della banca che poi si rivale sul fondo? Ed a me rimane in carico la parte di capitale, che si accoda alla fine del mutuo? E’ giusto? Ci sono altre spese? Vi ringrazio anticipatamente per la risposta.

    Rispondi
  • F Floriana Liuni2013-10-23 17:31:39

    Gentile Ros, è esatto, se ha dei dubbi consulti questo link: http://www.dt.tesoro.it/it/doc_hp/fondomutuipc.html. Come è spiegato nell’articolo di Patrizia de Rubertis, inoltre, la sospensione non prevede l’applicazione di nessuna commissione o spesa di istruttoria.

    Rispondi
  • M Max2013-11-27 15:38:43

    Buongiorno, se ho capito bene pur avendo tutti i requisiti necessari Isee volare del mutuo e data di apertura, se si è in cassa integrazione straordinaria o in mobilità non si può accedere al fondo di solidarietà??

    Rispondi
  • F Floriana Liuni2013-12-03 09:44:16

    Buongiorno Max. Per quanto possa sembrare assurdo, purtroppo è così…

    Rispondi
  • s salvo2014-01-31 22:22:41

    Perché dopo tre anni di disoccupazione non si può fare domanda al fondo di solidarietà mutui?

    Rispondi
  • s simone2014-02-04 14:49:45

    C'è differenza se non è un'assicurazione extra quella che ho io ma semplicemente dentro al contratto di mutuo c'è una voce che mi può far bloccare al massimo per 6 mesi di fila (e poi sei mesi si paga) per 3 volte?

    Rispondi
  • F Floriana Liuni2014-02-12 11:25:54

    Gentilissimo Salvo, secondo la norma si può beneficiare del fondo solo se il rapporto di lavoro ormai cessato era parasubordinato o “subordinato a tempo indeterminato o determinato”, se il rapporto non è terminato per “risoluzione consensuale, risoluzione per limiti di età con diritto a pensione di vecchiaia o di anzianità, licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, dimissioni del lavoratore non per giusta causa”. La situazione poi deve essersi verificata dopo la stipula del contratto di mutuo e nei tre anni precedenti la richiesta di accesso al fondo. Questo è quello che dice la norma: magari il suo caso non rientra in queste fattispecie. Sul perchè poi la norma stabilisca che solo in questi casi e non in altri si possa beneficiare della misura mi dispiace molto, ma non so risponderle.

    Rispondi
  • F Floriana Liuni2014-02-12 11:26:40

    Buongiorno Simone, a prima vista la situazione mi sembra che rientri in quelle in cui la richiesta di accesso al Fondo non è possibile. In ogni caso le consiglio di sincerarsi della situazione con la sua banca.

    Rispondi
  • i ivano 2014-02-27 11:54:26

    Buongiorno sto cercando di usufruire del fondo di solidarietà, avendo tutti i requisiti, ma purtroppo l'impiegato della banca MPS mi ha detto che loro non aderiscono, e che questa legge è vecchia obbligandomi a pagare gli interessi e ad aprire un conto corrente. Cosa devo fare? Grazie

    Rispondi
  • F Floriana Liuni2014-03-12 11:42:04

    Buonasera Ivano, l’elenco delle banche aderenti lo trova qui http://portalecdp.cassaddpp.it/content/groups/public/documents/ace_documenti/012763.pdf, provi a verificare se qualcuna di queste banche le consente di accedere ad un mutuo senza obbligo di conto corrente

    Rispondi
  • M Manuele2014-03-12 20:51:30

    Sono un lavoratore in mobilità dal 1 gennaio 2014 posso richiedere la sospensione anche se il mutuo è per ristrutturazione casa? Grazie

    Rispondi
  • M Marco2014-03-17 20:34:12

    Buonasera. Ho fatto richiesta, del fondo di solidarietà a motivo di un licenziamento, a novembre 2013. Oggi, 18 marzo 2014, la banca mi comunica che la richiesta è stata accettata. Solo che questo mese ho trovato lavoro con un periodo di prova per tre mesi. Posso usufruire ugualmente del fondo?

    Rispondi
  • F Floriana Liuni2014-04-01 15:05:25

    Caro Manuele, stando all’iniziativa di autoregolamentazione dell’ABI del 31 marzo 2013, dovrebbe essere possibile chiedere una sospensione delle rate del mutuo di 12 mesi al massimo anche per la ristrutturazione (il Fondo si solidarietà in sé è previsto invece solo per gli acquisti di prime case). Le consiglio comunque di informarsi presso la sua banca

    Rispondi
  • F Floriana Liuni2014-04-01 15:06:25

    Buonasera a lei Marco. Aspetterei di finire il periodo di prova…nel caso lei venisse confermato in pianta stabile, cosa che le auguro, il motivo di desiderare il fondo di solidarietà da parte sua dovrebbe venir meno. Le consiglio comunque di informarsi con la banca.

    Rispondi
  • S Salvatore2014-06-02 10:42:47

    Buongiorno e complimenti per l'efficace informazione sul suo sito. La mia domanda è: attualmente sono un disoccupato di 53 anni ma fino a dicembre 2013 sono stato lavoratore autonomo con P.IVA e basso reddito, da quello che leggo anche sul sito Consap non ho i requisiti necessari! Ma essendo stata aggiornata la legge non ne sono certo. Gentilmente lei sa darmi una risposta? Grazie

    Rispondi
  • F Floriana Liuni2014-06-11 17:01:13

    Gentile Salvatore, grazie mille a lei. Il requisito che si avvicina di più alla sua situazione è quello della “cessazione di rapporto di lavoro parasubrdinato, o di rappresentanza commerciale o di agenzia”. Se con la sua partita Iva lei svolgeva la sua attività in una di queste forme, il requisito c’è. Altrimenti temo si tratti dell’ennesima pecca di un sistema che non riconosce i lavori autonomi nella maniera più adeguata.

    Rispondi
  • S Simona2014-11-06 21:49:43

    Buonasera volevo un’informazione mio marito è stato licenziato il 31 ottobre 2013 per giusta causa, la nostra banca non ha bloccato il mutuo intestato anche con me perché per giusta causa, ma dal 10 dicembre 2013 al 10 novembre 2014 ha diminuito la rata degli interessi! Il 25 agosto 2014 io sono rimasta disoccupata e siamo tornati in banca per chiedere la sospensione del mutuo per 18 mesi, pensavo che essendo io rimasta a casa per termine d'appalto al mio lavoro (2 anni a tempo indeterminato) avrebbero accettato la domanda! Siamo ancora tutti e due disoccupati! Ma hanno risposto che possono andare avanti come prima con la rata più bassa ma non sospenderla del tutto perché è' solo per casi eccezionali come gli alluvionati! Ma come si fa se tutti e due siamo disoccupati? Grazie

    Rispondi
  • F Floriana Liuni2014-11-21 17:23:53

    Cara Simona, la sospensione del mutuo per 18 mesi complessivi non è “solo per gli alluvionati” ma per tutti i casi elencati nell’articolo, tra cui quello della perdita del posto di lavoro. Le norme di riferimento sono le seguenti: Decreto Ministero dell'economia n. 132 del 21/6/2010 (GU del 18/8/2010); Decreto Ministero dell'economia n.37 del 22/2/2013 (GU del 12/4/2013); legge di stabilità 2014 che rifinanzia il fondo attraverso il quale è possibile garantire la sospensione dei mutui anche per il 2014, 2015 e 2016. In bocca al lupo.

    Rispondi
  • S Stella2015-04-30 12:46:07

    Mi scusi del disturbo, mia madre avrebbe bisogno di un paio di chiarimenti. Il mutuo in questione può essere solo per la prima casa o può essere anche personale? Secondo punto, se è possibile sospendere il mutuo per così dire personale e in seguito viene aperta una partita IVA non si può più usufruire della sospensione del mutuo?

    Rispondi
  • F Floriana Liuni2015-05-04 17:17:00

    Gentile Stella, il fondo di solidarietà è stato istituito proprio per i mutui prima casa, non per altri tipi di finanziamento. La sospensione di tale mutuo scatta, quando la domanda venga approvata dalla banca, al realizzarsi di determinate condizioni. Se tali condizioni sono presenti, l'apertura di una partita IVA non dovrebbe costituire un ostacolo alla sospensione. Chieda comunque conferma direttamente presso la sua banca.

    Rispondi
  • E Esposito Simona2020-10-29 11:13:49

    Avrei una domanda: mi sono dimessa in quanto ho un bambino di età inferiore ad un anno e, non potendo portarlo né al nido né dalla babysitter a causa del Covid, ho chiesto la sospensione al fondo solidarietà, ma mi è stata rigettata la domanda. Come posso fare, considerando che le dimissioni sono per giusta causa tanto che percepisco anche la Naspi? Grazie.

    Rispondi
  • C Cristina Bartelli2020-11-11 11:30:35

    Cara Simona, le riporto le cause per cui è riconosciuta la sospensione del mutuo tramite fondo di solidarietà: perdita del rapporto di lavoro subordinato - sia a tempo determinato che a tempo indeterminato - (ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di risoluzione per limiti di età con diritto a pensione di vecchiaia o di anzianità, di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, di dimissioni del lavoratore non per giusta causa), con permanenza dello stato di disoccupazione al momento di presentazione della domanda; le dimissioni del lavoratore non rientrano nelle cause riconosciute di perdita del rapporto di lavoro subordinato a meno che non siano dimissioni per giusta causa imputabili a una grave inadempienza del datore di lavoro. E non mi pare si tratti del suo caso. Provi a vedere se è percorribile la strada della sospensione del mutuo del protocollo di intesa Abi e associazioni dei consumatori, guardando se nei requisiti richiesti si possa equiparare le sue dimissioni a un licenziamento.

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