Gestire il mutuo dopo la separazione
4 giu 2014 | 2 min di lettura | Pubblicato da Franco C.
Pubblicato il 4 June 2014
Fra le tante case history che vengono spesso messe in luce in tema mutui, c'è quella dei mutui cointestati con l'ex coniuge che pone problematiche spinose, soprattutto quando si parla di detrazione fiscale.
Prendiamo il caso di un mutuo acceso con il coniuge per acquistare la prima casa: dopo la separazione uno dei due lascia l'abitazione e non corrisponde più la sua parte di rata (50%), lasciando tutto il peso del rimborso su chi rimane a vivere in quella che era stata la casa coniugale. A questo punto, il coniuge rimasto a pagare il mutuo e ad abitare nell'immobile può detrarre il 19% per interessi passivi sull’importo massimo consentito (4.000 euro)?
Se fino a qualche anno fa, in casi come questo, regnava il vuoto assoluto da parte dell’Agenzia delle entrate, nel 2011, tramite la circolare n. 20/E la stessa Agenzia ha disciplinato situazioni come questa. Nel caso di separazione tra coniugi che siano comproprietari dell’immobile e altresì cointestatari del mutuo, sostiene l'Agenzia, gli interessi passivi su questo mutuo possono venire portati in detrazione totalmente dal coniuge che, dopo la separazione, è diventato proprietario esclusivo dell’immobile, accollandosi le rate residue del mutuo stesso (accollo interno). In sostanza, l’amministrazione finanziaria ammette che possano essere portati in detrazione gli interessi pagati anche se l’accollo del mutuo non abbia rilevanza esterna per cui il contratto risulta sempre cointestato a entrambi i coniugi. Vi sono però delle regole da rispettare: a) l’accollo va formalizzato con atto pubblico o in scrittura privata autenticata; b) le quietanze che sono relative al pagamento degli interessi vanno integrate con l’attestazione che tutto l'onere sia stato sostenuto dal coniuge proprietario.
Inoltre, nella circolare 20/E del 2011, viene disposto che l'immobile oggetto del contendere continua a essere destinato ad abitazione principale dei figli (e dell’ex coniuge) se I) dopo la sentenza di separazione, siano stati assegnati al marito sia l’unità immobiliare che la relativa pertinenza di proprietà dell’ex moglie e se II) sui beni citati grava un mutuo ipotecario intestato all’ex coniuge.
Se poi, dalla sentenza di separazione, risulta che il marito è obbligato ad assolvere alle rate residue del mutuo (e se, nei suoi confronti, ricorrono le condizioni previste per fruire del beneficio), egli potrà detrarre gli interessi, anche se il mutuo è intestato all’altro coniuge.
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