Il decreto Antifrode scompiglia le carte nel Bonus casa 2022
23 mar 2022 | 3 min di lettura | Pubblicato da Franco C.
sempre più complesse le norme a tutela dalle frodi
I bonus casa 2022 rischiano di venire in parte inficiati dalle norme sempre più complesse poste a tutela dalle frodi. Indubbiamente, le agevolazioni soprattutto in questo momento, sono una manna dal cielo per chi abbia a disposizione un immobile: prova ne sia la continua ascesa dei mutui prima casa che attestano la voglia che c'è negli italiani di comprare l'abitazione. Il problema per chi voglia mettere mano all'immobile arriva dal ginepraio di divieti e passaggi che sono stati imposti ai bonus, tanto da renderli a volte difficilmente praticabili.
Il decreto Antifrode aumenta gli obblighi
Con il decreto Antifrode il legislatore ha aumentato gli adempimenti e gli obblighi richiesti a chi effettua lavori in campo edilizio utilizzando un bonus casa.
La decisione è stata affiancata dall’inasprimento delle sanzioni pecuniarie e di quelle penali a carico dei tecnici che rilasciano dichiarazioni infedeli oppure false attestazioni di congruità delle spese. In questo senso, il legislatore ha previsto la reclusione da 2 a 5 anni e a una multa da 50 mila a 100 mila euro. In più, tra gli adempimenti adesso è imposto l’obbligo di stipulare una polizza assicurativa.
Ecobonus, ordinario o 110% cambiano le regole
È obbligatoria l’attestazione dei requisiti per l’opzione per la cessione o per lo sconto sul corrispettivo.
Per quanto riguarda l’attestazione di congruità delle spese la questione è più complessa: in caso di Ecobonus ordinario, l'attestazione è obbligatoria per lavori iniziati dopo il 6 ottobre 2020, sempre che i lavori vengano portati in dichiarazione dei redditi. Nel caso, invece, di cessione o di sconto, l'attestazione è obbligatoria dal 12 novembre 2021 ma è esclusa se parliamo di lavori in edilizia libera o con il tetto dei 10 mila euro.
Nell’Ecobonus 110%, invece, l'attestazione è sempre obbligatoria per i requisiti tecnici. Non è previsto nella dichiarazione dei redditi il visto di conformità per l’Ecobonus ordinario, che è invece obbligatorio nell’Ecobonus maggiorato.
Recupero edilizio, il busillis dell'attestazione di congruità
Nel caso di lavori che siano destinati al recupero edilizio, non è richiesta l’attestazione circa il possesso dei requisiti di legge. Per quanto riguarda, invece, l'attestazione di congruità delle spese e del visto di conformità, la stessa non è necessaria se si porta la spesa in dichiarazione dei redditi.
L'attestazione, invece, è necessaria in caso di cessione del credito o di sconto in fattura. Questo a eccezion del caso in cui i lavori siano eseguiti in edilizia libera o per un ammontare inferiore a 10 mila euro.
Energia rinnovabile, due obblighi
Per quanto concerne i lavori per realizzare impianti che siano finalizzati a produrre energia da fonti rinnovabili, sono due gli obblighi, entrambi validi in caso di cessione del credito oppure di ricorso allo sconto in fattura. I due obblighi sono: l’attestazione di congruità delle spese e quella del visto di conformità che siano relativi ai costi sopportati dal 12 novembre 2021. Vengono esclusi i lavori eseguiti in edilizia libera o inferiori a 10 mila euro.
Bonus facciate eco o non eco cambiano le cose
Nella versione non eco valgono le regole già viste per le rinnovabili. Nel caso del bonus facciate eco, invece, è obbligatoria l’asseverazione del rispetto dei requisiti tecnici alla chiusura lavori, obbligo previsto anche per l’attestazione di congruità delle spese.
In questo caos, però, c'è una distinzione da fare: se si portano le spese in dichiarazione dei redditi, scatta l’obbligatorietà per i lavori iniziati dal 6 ottobre 2020; se, invece, è prevista la cessione del credito oppure lo sconto in fattura, l'obbligatorietà parte per lavori iniziati dal 12 novembre 2021.
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