Rinegoziare il mutuo con la banca: ecco come fare
7 ott 2013 | 3 min di lettura | Pubblicato da Franco C.
Pubblicato il 7 October 2013
Buone notizie per i mutuatari. Esiste infatti la possibilità di rinegoziare le condizioni del mutuo se variano, per esempio, le esigenze economiche del mutuatario o della sua famiglia. Il mutuo insomma può essere rinegoziato nelle sue condizioni contrattuali e, grazie a questa possibilità, il cliente può decidere di modificare ad esempio i tassi d'interesse oppure la durata, il tipo di contratto oppure ancora lo spread. Scopo della rinegoziazione è consentire al mutuatario di ottenere delle condizioni più adatte alle sue esigenze. Il principale vantaggio è che rinegoziando il mutuo non è necessario accenderne uno nuovo, con notevole risparmio di spese e oneri notarili, visto che con la rinegoziazione il precedente mutuo non si estingue. Inoltre il mutuatario non perde alcun beneficio fiscale previsto dal contratto originario: la rinegoziazione del mutuo infatti non prevede alcun costo amministrativo, né prevede commissioni bancarie o l'applicazione di imposte o tasse a carico del cliente. Ancora: le garanzie iscritte nel mutuo oggetto della rinegoziazione continuano a essere presenti, assistendo il rimborso del debito fino alla scadenza prevista.
Affinché si possa ottenere la rinegoziazione del mutuo, è necessario un accordo tra mutuatario e banca: parlando di rinegoziazione volontaria, infatti, entrambe devono modificare alcune condizioni e clausole contrattuali presenti nel contratto di mutuo originario. Il mutuatario, a sua volta, dovrà rivolgersi alla sua banca facendo presente in maniera chiara e circostanziata quali siano le sue attuali esigenze, cercando di arrivare a una soluzione che sia condivisa da lui e dall'istituto di credito. Tra banca e mutuatario, dunque, deve esistere un accordo condiviso: né l'una né l'altro, infatti, possono modificare in maniera unilaterale le condizioni del contratto.
Per ottenere la rinegoziazione, dunque, è necessario il consenso di entrambe le parti, in modo da poter modificare anche una sola clausola presente nel contratto originario. Inoltre, la rinegoziazione non comporta spese per il cliente ma può essere effettuata soltanto con scrittura privata anche non autenticata: con uno scambio di corrispondenza tra banca e cliente, per esempio, che non necessita della presenza di un notaio. Infine, la rinegoziazione può avere a oggetto qualsiasi contratto di mutuo: unico presupposto necessario è il sopravvenire di nuovi elementi successivi che alterino il rapporto originario.
Attenzione però. L'unico limite è che non tutte le clausole contrattuali possono essere modificate. Possono esserlo:
• il tipo di mutuo (si può passare da uno a tasso variabile a uno a tasso fisso);
• il tasso d'interesse che viene applicato (si può rivedere la misura di spread applicato in aggiunta al tasso di mercato);
• la durata, essendo possibile passare da un mutuo ventennale a un mutuo trentennale.
Una volta rinegoziato, il mutuo si trasforma in altro mutuo che ha nuove clausole concordate tra mutuatario e banca.
Ugo Maestrelli
25/08/2014, 21:02:44
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