Possibile cedere gli sconti fiscali derivanti dalle ristrutturazioni
Firmato il provvedimento dell' Agenzia delle Entrate
Dal 15 ottobre sarà possibile cedere gli sconti fiscali derivanti dalle ristrutturazioni edilizie. È stato firmato il provvedimento dell’Agenzia delle entrate che consente lo scambio, la cessione, sia da parte dei contribuenti sia da parte delle imprese, alle banche del credito fiscale maturato.
Abbiamo già avuto modo di scrivere del super bonus edilizia 110% e delle regole per ottenerlo.
Una delle novità più interessanti è la modalità di utilizzo per i contribuenti che possono scegliere, oltre la tradizionale formula della detrazione fiscale in dichiarazione, di optare o per un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, o per la cessione del credito alle banche.
Nel primo caso si tratta di un contributo fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi; il tutto avviene d’intesa con i fornitori stessi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, di importo pari alla detrazione spettante.
Per la cessione del credito d’imposta si tratta di un importo di pari ammontare ceduto ad altri soggetti, ivi compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
Per ottenerla è necessario inviare all’Agenzia delle entrate una comunicazione con un modello denominato: Comunicazione dell’opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica. La Comunicazione, si legge nel provvedimento dell’Agenzia: “è inviata esclusivamente in via telematica all’Agenzia delle entrate a decorrere dal 15 ottobre 2020. La Comunicazione deve essere inviata entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione”.
Siccome la cessione riguarda anche interventi in essere, per cui si sono già avute delle detrazioni e quindi coinvolge le rate successive, è specificato che il termine di invio è fissato al 16 marzo dell’anno di scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui avrebbe dovuto essere indicata la prima rata ceduta non utilizzata in detrazione.
La comunicazione deve essere trasmessa o dal titolare della detrazione o da un intermediario abilitato, mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate oppure mediante i canali telematici dell’Agenzia delle entrate.
Per il superbonus invece la comunicazione deve essere fatta da chi ha seguito il rilascio del visto di conformità̀. Mentre per le parti comuni dei condomini, la comunicazione deve essere fatta dagli amministratori di condominio. I tempi della comunicazione del superbonus seguono l’inoltro delle istanze inviate all’Enea che a sua volta trasmette all’Agenzia delle entrate i dati sintetici delle asseverazioni (le certificazioni effettuate dai tecnici per le agevolazioni al 110%).
L’Agenzia fa un controllo sulla regolarità dei documenti, l’asseverazione è elemento essenziale per la validità della comunicazione altrimenti l’Agenzia scarta la comunicazione stessa.
E se ci si accorge, infine, di un errore o di un cambio di idea nella comunicazione? Si hanno cinque giorni di tempo del mese successivo a quello dell’invio per annullare o inviare una comunicazione interamente sostitutiva della precedente.
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