Il trasferimento all’estero non fa perdere la detrazione sul mutuo

In una risposta a un quesito, la rivista dell’Agenzia delle entrate, FiscoOggi, affronta il tema del mantenimento della detrazione del 19% applicata dai contribuenti che sostengono l’acquisto di una casa tramite mutuo e che possono “scaricare” la spesa relativa agli interessi passivi per un tetto massimo detraibile di 4.000 euro annui. Ma cosa succede se con mutuo in corso le esigenze della vita portano a cambiare residenza e addirittura stato

Il quesito

“Mio figlio ha un mutuo prima casa dal 2015”, scrive il contribuente a FiscoOggi, 6 "e ha usufruito in questi anni delle detrazioni per gli interessi passivi. A breve dovrebbe trasferirsi all’estero per motivi lavorativi. Potrà continuare ad usufruire delle detrazioni sul 730?”

La risposta

La prima buona notizia è la risposta affermativa: “Si conferma che il diritto alla detrazione degli interessi passivi sui mutui contratti per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale (articolo 15, comma 1, lett. b, del Tuir) non si perde in caso di trasferimento all’estero per motivi di lavoro, avvenuto dopo l’acquisto”, valida dunque l’esperto fiscale nel fornire la risposta e ricorda però che ci sono dei paletti da prendere in considerazione per essere in regola anche in questa circostanza.

Questo vale, dunque, a condizione che:

  • vengano rispettate tutte le condizioni previste dalla citata norma. Si tratta delle condizioni base per la detrazione del 19%, che il contribuente che richiede la detrazione sia allo stesso tempo proprietario dell’immobile e titolare del contratto di mutuo:
  • permangano le esigenze lavorative che hanno determinato lo spostamento della dimora abituale. La condizione che qui è derogata è quella relativa alla residenza;
  • il fisco ci dice ok alla deroga a risiedere nell’immobile prima casa, per cui si paga il mutuo e si chiede lo sconto, ma di base devono esserci delle esigenze lavorative, una giustificazione di “peso” che deve permanere; in buona sostanza se ti trasferisci e poi perdi il lavoro o cambi il motivo di permanenza decade l’agevolazione;
  • il contribuente non abbia acquistato un immobile da adibire ad abitazione principale nello Stato estero di residenza. Il regime di favore fiscale si applica a condizione che permanga la condizione di prima casa in Italia; se si decide di fare un passo in tal senso all’estero si perde il diritto alla detrazione che non arriva a coprire gli acquisti all’estero ma solo per gli immobili in Italia.
3 September 2024 di

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