Mutui, rimborso anticipato limitato
Quali sono le voci che, in caso di chiusura del mutuo anticipato, si devono scontare al consumatore? A delimitare il perimetro arriva la Corte di giustizia Ue che fa una sorta di elenco delle voci rimborsabili. Il consumatore può quindi soltanto esigere una riduzione degli interessi nonché dei costi che dipendono dalla durata del credito. Restano fuori le spese indipendenti dalla durata del contratto.
Il caso
Il caso si è svolto in Austria ma è utile il riflesso anche per i contratti italiani in quanto in entrambi i casi si applicano direttive comunitarie. Un’associazione per la tutela degli interessi dei consumatori, il Verein für Konsumenteninformation (VKI), ha portato in giudizio in Austria una banca per una clausola standard utilizzata nei contratti di credito immobiliare, sul rimborso anticipato del credito da parte del consumatore. Secondo la clausola, in tale ipotesi, gli interessi nonché i costi dipendenti dalla durata del credito vengono ridotti proporzionalmente, mentre invece «le spese di gestione indipendenti dalla durata del credito non vengono rimborsate, neppure proporzionalmente».
L’associazione dei consumatori ritiene le spese indipendenti dalla durata del credito dovrebbero essere ridotte proporzionalmente. Essa invoca a tal proposito la direttiva 2014/17 in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali. Quest’ultima obbliga gli Stati membri ad assicurare che il consumatore abbia il diritto di adempiere in tutto o in parte agli obblighi che gli derivano da un contratto di credito prima della scadenza di tale contratto. Essa prevede che, in un simile caso, il consumatore abbia diritto a una riduzione del costo totale del credito che riguarda gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto.
La corte suprema austriaca ha inviato gli atti alla corte di giustizia Ue chiedendo se la direttiva 2014/17 osti o meno a una normativa nazionale che prevede una riduzione del costo totale del credito per il consumatore che rimborsi anticipatamente. E se in questo caso debbano essere inclusi anche gli interessi e i costi che dipendono dalla durata del credito. La corte ha risposto affermando che la direttiva 2014/17 non osta a una tale normativa.
La risposta della Corte di giustizia Ue
Secondo la Corte, il diritto alla riduzione in questione mira ad adattare il contratto di credito in funzione delle circostanze del rimborso anticipato. Tale diritto non include quindi i costi che, indipendentemente dalla durata del contratto, siano posti a carico del consumatore a favore sia del creditore che dei terzi per prestazioni che siano già state eseguite integralmente al momento del rimborso anticipato.
Tuttavia, per tutelare i consumatori contro comportamenti abusivi, gli organi giurisdizionali nazionali devono assicurare che i costi posti a carico dei consumatori indipendentemente dalla durata del contratto non costituiscano oggettivamente una remunerazione del creditore per l’uso temporaneo del capitale o per prestazioni che, al momento del rimborso anticipato, dovrebbero ancora essere fornite al consumatore. Il creditore è, al riguardo, tenuto a provare il carattere ricorrente o meno dei costi in questione.
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