Fondo prima casa, aiuti più ampi
Ecco quali sono le categorie prioritarie
Il decreto Sostegni bis (dl 73/21) ha rafforzato le modalità di supporto, da parte dello stato, nell’acquisto della prima casa per chi non ha molte disponibilità. Si tratta di una partecipazione statale fino all’80% dell’importo richiesto come finanziamento.
Le novità del decreto Sostegni bis
Con il decreto legge 73/21, come detto in precedenza, il fondo è stato rafforzato in quanto si eleva la garanzia concedibile all’80% della quota capitale per chi rientra nelle categorie prioritarie e con Isee non superiore ai 40 mila euro e che ottengono un mutuo superiore all’80% rispetto al prezzo di acquisto dell’immobile (compresi gli oneri accessori).
L’accesso al fondo prima casa è destinato a coloro i quali alla data della presentazione della domanda di mutuo per l’acquisto della prima casa non siano proprietari di altri immobili a uso abitativo.
Il fondo opera dal 2013, ed è stato rifinanziato con il decreto sostegni; prevede, inoltre, una garanzia pubblica del 50% che arriva fino all’80% in caso il richiedente abbia una Isee entro i 40 mila euro.
L’ammontare del finanziamento richiesto non deve essere superiore a 250 mila euro. Nel momento in cui si presenta la domanda di accesso al fondo bisogna certificare in maniera tassativa e inderogabile il requisito dell’impossidenza di altri immobili.
Nel caso della garanzia statale non è possibile avere un terzo garante e dunque in caso di richiesta del fondo parte mutuataria e parte datrice di ipoteca devono sempre coincidere con i richiedenti l’accesso al Fondo.
L’accesso alla garanzia del fondo è consentito indipendentemente da composizione familiare e di età.
Priorità di accesso
Ma chi sono le categorie prioritarie? Il sito di Consap (dove è possibile scaricare anche il modulo per la richiesta) indica come categorie prioritarie le coppie coniugate ovvero convivente more uxorio da almeno due anni, in cui almeno uno dei richiedenti non abbia compiuto trentasei anni; la famiglia monogenitoriale con figli minori.
In questo caso il mutuo può essere richiesto da: persona singola non coniugata, né convivente con l’altro genitore di nessuno dei propri figli minori con sé conviventi; persona separata/divorziata ovvero vedova, convivente con almeno un proprio figlio minore.
Tra gli altri sono ricompresi anche i giovani che non abbiano compiuto trentasei anni; conduttori di alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari, o comunque denominati.
Per queste ultime due categorie è poi previsto un tasso di finanziamento calmierato: in buona sostanza il tasso effettivo globale (Teg) non potrà essere superiore al tasso effettivo globale medio (tegm) pubblicato ogni tre mesi dal ministero dell’economia.
E chi invece ha un’Isee più alto di 40 mila euro? In questi casi la garanzia dello stato resta al 50%.
Il ruolo delle banche
Le domande devono essere presentate agli istituti di credito aderenti all’iniziativa trascorsi 30 giorni dall’emanazione del decreto legge del dl 73/21 e quindi è possibile da fine giugno 2021.
Si deve badare bene che le banche non hanno nessun obbligo di riconoscere il fondo e hanno le proprie esclusive valutazioni per decidere sulla concessione del mutuo e sul ricorso alla garanzia del fondo.
L’iniziativa, come spiegato, è destinata esclusivamente all’acquisto di immobili adibiti ad abitazione principale. Dunque non si può effettuare una richiesta per ristrutturazione senza acquisto.
“Le banche” si legge nella presentazione di Consap, “ si impegnano a non chiedere ai mutuatari garanzie aggiuntive, non assicurative, queste ultime nei limiti consentiti dalla legislazione vigente, oltre all’ipoteca sull’immobile e alla garanzia fornita dallo Stato”.
Le domande possono essere presentate fino al 30 giugno 2022.
Il modulo di accesso al fondo
Il modulo di accesso al fondo, scaricabile dal sito di Consap, prevede tre tipologie di acquisto:
- Acquisto;
- Acquisto con interventi di ristrutturazione con accrescimento dell’efficienza energetica;
- Acquisto con accollo da frazionamento (da costruttore);
- Al modulo bisogna allegare la dichiarazione ISEE non superiore a 40.000 euro annui.
Iter di risposta
È Consap, società pubblica, a gestire le istanze: entro 20 giorni comunica alla banca l’ammissione alla garanzia.
La banca entro 90 giorni comunica a Consap il perfezionamento del mutuo garantito, o la mancata erogazione del mutuo (in tale ultimo caso la garanzia decade).
È sempre possibile chiedere alla banca la documentazione attestante l’avvenuto invio della domanda a Consap.
Il mutuatario moroso
E se non si è in grado di pagare le rate? In caso di inadempimento del mutuatario il Fondo interviene liquidando alla banca l’importo previsto dalla garanzia per poi agire nei confronti del mutuatario stesso per il recupero della somma liquidata.
Al mutuatario, pertanto, resta l’obbligo di restituire per intero le somme pagate dal Fondo alla banca, il quale provvede al recupero della somma pagata anche mediante il ricorso alla procedura di iscrizione a ruolo.
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