Europa: più tutele per i mutui

Maggiori tutele in arrivo per i firmatari di un contratto di mutuo. E’ quanto dovrebbe concretizzarsi dopo l’approvazione, lo scorso dicembre, di un decreto legislativo che attua  la direttiva 2014/17/Ue, la cosiddetta direttiva Mcd (Mortgage credit directive). Vediamone i punti principali.

Innanzitutto, tra le tutele previste a livello europeo c’è  il diritto del mutuatario a prendersi del tempo per valutare se il mutuo che ha deciso di accendere sia poi il migliore per sé o meno. Sette giorni per confrontare la proposta avuta dalla banca con altre presenti sul mercato e per ponderare attentamente tutte le informazioni ricevute, in modo da non farsi prendere dai facili entusiasmi rischiando di prendere cantonate.

A questo scopo, la direttiva impone che l’istituto di credito fornisca informazioni precontrattuali molto precise relativamente alle caratteristiche del mutuo: condizioni, tassi, costi, commissioni, more, e metodologia di calcolo dei tassi TAN e TAEG. Il tutto sul cosiddetto Prospetto Informativo Europeo Standardizzato (PIES), un formato onnicomprensivo che rende più semplice avere tutte le informazioni sotto mano, e confrontarle con altre offerte.

In secondo luogo, l’istituto che eroga il mutuo ha sì la facoltà di tenere sott’occhio le informazioni sul merito creditizio del mutuatario, per evitare di trovarsi davanti un cattivo pagatore, ma a propria volta dovrà informare il cliente nel caso la sua richiesta di finanziamento fosse troppo onerosa per la banca, con rischio di non poterla soddisfare. Di questi tempi, non si sa mai.

Nel caso, comunque più probabile, che l’inadempienza stia dalla parte del mutuatario, la direttiva impone comunque alla banca di non dare subito il via ad azioni punitive come segnalazioni di cattivo pagatore, pignoramenti o altro, ma di dare al mutuatario un certo margine di tolleranza, utilizzabile, magari, per rivedere le condizioni del piano di rientro, verso un regime più sostenibile e soddisfacente per entrambe le parti. In caso la morosità sia grave e porti alla vendita all’asta dell’immobile sotto ipoteca, secondo la direttiva il ricavato va utilizzato, com’è giusto, per soddisfare la banca creditrice; ma nel caso tale ricavato non fosse sufficiente, la restante parte del credito potrà essere cancellata.

La direttiva, inoltre, auspica l’adozione di parametri standard per la valutazione degli immobili in fase di concessione di un’ipoteca, per rendere più trasparenti le procedure di finanziamento.

Anche la pubblicizzazione dei finanziamenti finalizzati all’acquisto di case dovrà sottostare a un preciso codice di comportamento: dovrà essere corretta, chiara e non ingannevole (come del resto già dovrebbe essere qualunque pubblicità che non voglia vedersi messa all’indice dell’Antitrust), e non dovrà contenere alcuna formula verbale che possa accendere entusiasmi non giustificati nei potenziali clienti. Gli annunci pubblicitari dovranno poi riportare, ben leggibili o comunque percepibili, un certo numero di informazioni oggettive sull’offerta, stabilite dal CICR (Comitato interministeriale per il credito e il risparmio).

Infine, la direttiva vieta le pratiche di commercializzazione abbinata di altri prodotti o servizi finanziari collegati al mutuo, anche se come dicevamo tempo fa, in alcuni casi la direttiva la permette.

5 February 2016 di

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