Esenzione Imu, stretta in arrivo

Il Dipartimento delle Finanze ha fatto alcune precisazioni

Il Dipartimento delle Finanze pronto a preparare una norma che faccia chiarezza sulle esenzioni Imu per la prima casa quando i componenti dei nuclei familiari risiedono in immobili diversi.

L’annuncio è stato dato in commissione finanze della camera dal sottosegretario del ministero dell’economia Maria Cecilia Guerra rispondendo a una interrogazione del deputato Massimo Ungaro.

Nell’interrogazione si chiedevano chiarimenti in merito all'applicazione dell'esenzione Imu per la prima casa con particolare riferimento ai nuclei familiari disgiunti aventi due immobili nello stesso comune o in comuni diversi. 

Spesso sono stati rilevati comportamenti elusivi di coniugi che hanno fissato la residenza in due abitazioni diverse sia nello stesso comune sia in comuni diversi.

Le questioni sono arrivate in contenzioso anche davanti la cassazione che in merito ha preso decisioni orientate a negare l’agevolazione e a riscontrare il comportamento per dribblare le regole fiscali.

La disposizione

A essere chiamato in causa è l’ articolo 1, comma 741, della legge n. 160 del 2019 (Legge di bilancio 2020) che in materia di Imu prevede che «Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile».

L'agevolazione, dunque, è sempre riconosciuta seppure applicabile a un solo immobile, emergendo in tal modo la volontà della legge di dare alla norma un'impronta espressamente restrittiva, che costituisce l'eccezione rispetto alla regola secondo cui le agevolazioni possano essere riconosciute per tutti gli immobili, nel caso in cui siano ubicati in comuni diversi. 

“Sennonché” spiega il sottosegretario Guerra nella sua risposta, “tale interpretazione, che inizialmente era condivisibile anche per la Corte di cassazione, successivamente ha subito una diversa evoluzione giurisprudenziale ad opera, ad esempio, delle ordinanze n. 4166 del 2020 e n. 4170 del 2020, in cui la Corte di cassazione statuisce che, nel caso in cui non è unico il riferimento alla residenza anagrafica e alla dimora abituale del nucleo familiare, l'esenzione non spetta in nessun caso”.

L’interpretazione restrittiva della Corte di cassazione

La  suprema corte ritiene che la previsione normativa di cui al comma 741 «comporta la necessità che in riferimento alla stessa unità immobiliare tanto il possessore quanto il suo nucleo familiare non solo vi dimorino stabilmente, ma vi risiedano anche anagraficamente», motivo per il quale è stato rigettato il ricorso della contribuente essendo stato accertato che «solo la ricorrente aveva la propria residenza anagrafica nel Comune...mentre il proprio coniuge, non legalmente separato, ha residenza e dimora abituale in altro Comune». 

La situazione

Le decisioni della corte di cassazione hanno valore per le parti che hanno proposto il giudizio. Negli altri casi sono valutati come orientamento autorevole, ma non hanno forza di legge e non ci si può appellare a quelle decisioni per dire in parole semplici: si può fare così.

Peraltro nei diversi comuni ci sono delibere e regolamenti che stabiliscono cose diverse. Ecco dunque che il Dipartimento delle Finanze non può che prendere atto dell'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione, alla quale è affidato in ultima istanza, nel nostro ordinamento giuridico, il compito di fornire l'interpretazione della legge.

Tanto premesso, a fronte delle difformità di applicazione dell'esenzione tra i diversi comuni, alla quale si riferisce l'interrogante, gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria sono disponibili, ove sussistesse la volontà politica, a predisporre una norma che introduca chiarezza.

13 July 2021 di

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