Il cliente batte la banca che ritarda la portabilità
Pubblicato il 20 June 2012
In tempi di magra come questi, con le banche a imporre il loro strapotere sui clienti, una vittoria a favore del consumatore è tutto grasso che cola. È successo a Trento dove, grazie all’intervento dell'Abf, l'Arbitro bancario e finanziario, il cliente di una banca è stato risarcito con 5.000 euro a causa di un ritardo subito dal cliente nella portabilità del mutuo. Tramite il provvedimento dell’Abf la banca è stata obbligata a rimborsare il 3% del capitale surrogato al cliente.
Secondo quanto previsto dalla legge, il cliente che richiede la surroga del mutuo deve ottenere risposta dalla banca entro il limite massimo di 30 giorni, ora ridotti a dieci dall’entrata in vigore del decreto sulle liberalizzazioni. Poiché la banca non rispondeva al reclamo del cliente (che non otteneva alcuna indicazione circa la surroga richiesta), questi ha deciso di rivolgersi al Centro ricerca e tutela del consumatore di Trento che ha immediatamente inoltrato ricorso all’Abf. Sempre secondo il dettato legislativo, se la surrogazione non giunge a perfezionamento entro i dieci giorni “per cause che siano dovute al finanziatore originario”, cioè la banca, quest’ultima è tenuta comunque “a risarcire il cliente in una misura che sia pari all’1% del valore della cifra finanziata per ogni mese o per ogni frazione di mese di ritardo”. Secondo Carlo Biasior, direttore del Centro ricerca e tutela del consumatore e degli utenti di Trento, “indipendentemente dai profili d'imputabilità soggettiva di dolo o colpa”, la legge contempla “la responsabilità della banca solo per l’inutile decorso dei dieci giorni”. In sostanza, spiega Biasior, si tratta di responsabilità oggettiva imputabile in ogni modo alla banca cedente”.
L'Abf aggiunge: ”il risarcimento del cliente viene stabilito in una misura forfettariamente predeterminata in relazione al valore del mutuo e a prescindere dal danno effettivo sofferto dal cliente”. In questo senso, dice l'Abf, è stato introdotto nell'ordinamento, in pratica, un caso di danno putativo tipico del diritto anglosassone”. L’Abf può decidere su controversie riguardanti operazioni e servizi bancari o finanziari e di pagamento. Le pronunce dell'Abf sono di accertamento e condanna (non sono quindi pronunce costitutive, cioè per esempio, non possono annullare un contratto): l'Abf, in sostanza, opera come un organismo di secondo grado che interviene a seguito di un reclamo che costituisce la condizione di procedibilità. Per adire l'Arbitro non è necessaria l’assistenza di alcun legale e costa poco, 20 euro che vanno a coprire i costi di segreteria.
di Franco Canevesio
Scrivi un commento
Preventivo Mutuo
Calcola un preventivo e scegli il mutuo più adatto a te tra le alternative proposte dalle banche partner di Mutui.it. Bastano 2 minuti!
MUTUO CASA
Confronta i mutui casa
SURROGA MUTUO
Abbassa la rata del mutuo
Il profilo dell'autore
Franco Canevesio Franco Canevesio, genovese, è giornalista professionista specializzato in economia e Borsa.
Le ultime news dal mondo mutui
- Casa: per il 60% di chi la cerca l’affitto è una... 20 November 2024
- La mappa degli affitti per studenti 19 November 2024
- Nuovo volto al Bonus casa 2025 14 November 2024
- Bonus casa, quanto costa il taglio degli incentivi 12 November 2024
- Ristrutturare: solo con gli incentivi fiscali 8 November 2024
- In ripresa il mercato dei mutui prima casa 5 November 2024
- Mutui prima casa per under 36: agevolazioni estese per... 30 October 2024
- Nei Paesi più ricchi, un cittadino su due fatica a... 29 October 2024
- Quanti stipendi servono per una casa? La mappa nel... 28 October 2024
- Prestazioni energetiche degli edifici in Italia in calo 22 October 2024
- Piano Casa, affitti più leggeri per i neo-assunti 21 October 2024
Commenti